CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25608/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso Tribunale in ordine a diverse ipotesi di intestazione fittizia di beni ascrivibili, secondo l'ipotesi accusatoria, alla [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il figlio Francesco [capi a), c) e d) della rubrica] e con [OSCURATO:PERSONA] (capo b). Al riguardo, deducono: Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unico atto, avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa autonoma valutazione, in ordine al fumus boni iuris, del provvedimento genetico, la cui sussistenza era stata affermata "con una motivazione priva di analisi critica su fatti ricostruiti da altri e su valutazioni da altri proposte", stante il pedissequo richiamo della richiesta del P.M., a sua volta ripeti tiva dell'informativa della G.d.F. Né, sul punto, era confacente, ai fini dell'esclusione del vizio denunciato, quanto osservato dal Tribunale del riesame che, per un verso, aveva fatto riferimento alla possibilità di motivare per relationem il provvedimento cautelare e, per altro, all'esistenza di una valutazione critica dei presupposti della cautela reale ad opera del GIP, omettendo, tuttavia, di indicare i relativi passaggi motivazionali dell'ordinanza applicativa della misura nei quali tali valutazioni si sarebbero estrinsecate, con conseguente violazione degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. Quanto, poi, al periculum in mora, si lamenta l'omessa motivazione, tanto più necessaria in ragione della natura facoltativa della confisca, mancando persino "l'espresso riferimento di una tesi altrui": il GIP aveva fatto riferimento a formule generiche ricavate dal dato normativo sostanziale ("natura istantanea con effetti permanenti del reato") che processuale (esemplificazione dei titoli di reato ritenuti "ripetibili") ovvero, quanto all'ordinanza impugnata che aveva richiamato il dato della pendenza del correlativo procedimento di prevenzione, si era fatto riferimento a petizioni di principio posto che proprio la finalità di eludere quella tipologia di misura connota la fattispecie astratta per cui si procede.Era assente, pertanto, una disamina effettiva dell'eccezione di nullità del provvedimento genetico sollevata con i motivi di riesame, non emendabile dal Tribunale, il quale non avrebbe potuto affrontare il merito delle questioni sulla scorta dei poteri di integrazione della motivazione dallo stesso esercitabili. 2. violazione di legge. Erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. Si lamenta come si sia ricavato l'intento elusivo sotteso ai diversi trasferimenti effettuati dalla Monfreda verso il figlio in assenza di qualsiasi elemento fattuale di tipo dimostrativo, finendo per identificare il dolo nella mera concatenazione delle date in cui tali operazioni (tracciabili) erano state realizzate, omettendo di considerare lo scarto temporale esistente tra il periodo in cui erano state compiute (2017-2019) e l'adozione della misura di prevenzione, avvenuta tre anni dopo (2020). Né, al riguardo, era sufficiente il mero richiamo alla condizione di indagata assunta dalla ricorrente a dare conto delle ragioni per cui sarebbe avvenuta l'intestazione fittizia, tenuto conto che i procedimenti penali che l'avevano vista coinvolta erano stati per lo più favorevolmente definiti. Insomma, si era operata una presunzione priva della necessaria base fattuale. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Assenza di prove, assenza del fumus boni iuris relativamente ai fatti ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si lamenta, anzitutto, che non sia specificato a quale delle due ipotesi di reato contemplate dall'art. 512-bis cod. pen. si riferisca la contestazione. Quanto all'ipotesi di intestazione fittizia di tipo "preventivo", i procedimenti richiamati dal PM a carico della Monfreda erano privi di rilievo in quanto definiti con assoluzioni o sentenza di non luogo a procedere o in corso di accertamento. Quanto all'ipotesi del riciclaggio e/o del reimpiego nessuna specifica operazione in tale direzione era stata evidenziata, rinvenendosi soltanto un generico riferimento al "drenaggio delle risorse finanziarie dal circuito bancario". Peraltro, si trattava di normali operazioni finanziarie di modesto rilievo economico, prive di intento criminale e ascrivibili all'espletamento dell'attività professionale della Monfreda. 2. manifesta illogicità e insufficienza della motivazione in riferimento alla qualificazione del preliminare "scrittura privata di compravendita" sottoscritta tra il ricorrente (quale venditore) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (quale acquirente). Si lamenta che il Tribunale abbia svalutato la rilevanza di tale atto negoziale, in quanto, sia che gli si attribuisca effetto obbligatorio sia reale (come preliminare "improprio"), esso priva il ricorrente di alcun diritto sul bene de quo e, dunque, lo pone al di fuori della vicenda, in quanto, nel primo caso, il ricorrente sarebbe stato esposto al diritto potestativo della promissaria acquirente (la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) alla convocazione in qualsiasi momento dinanzi al notaio per la stipula del definitivo e, nel secondo, sarebbe stato ab origine privo di qualsiasi diritto potestativo sul bene, esponendolo in caso contrario ad azioni risarcitorie e recuperatorie del promissario alienante. 3. difetto di motivazione per omessa considerazione della mancanza degli elementi di cui all'art. 321 cod. proc. pen. e di cui al punto 3) dell'istanza di riesame. L'aver liquidato la questione relativa alla natura giuridica ed agli effetti del preliminare aveva indotto il Tribunale del riesame a non dare adeguato riscontro alle eccezioni mosse dalla difesa sul punto. 4. nullità per omessa motivazione con violazione degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen. per mancanza di autonoma valutazione del provvedimento genetico impositivo della misura reale. 5. La P.G. presso questa Corte, in data 01/04/2022, ha depositato conclusioni scritte, da ritenersi anche quale memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui, evidenziando l'infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 6. In data 15/04/2022, la difesa dei ricorrenti ha depositato note di replica alle conclusioni della P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Manifestamente infondato è il motivo, dedotto da tutti i ricorrenti, relativo all'eccezione di nullità dell'ordinanza impositiva della misura reale per omessa autonoma valutazione, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata sul rilievo del mancato rilievo di tale vizio (rispettivamente primo e quarto motivo dei ricorsi proposti). La nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere, infatti, relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici, ma non sono esse stesse ragioni del vizio. Questa Corte, infatti, anche in tema di misure cautelali personali, ha più volte ribadito che ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conosc:enza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015 dep. 2016, Astolfi ed altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/3/2018, Nuhaj ed altro, Rv. 273429; da ultimo con riguardo alle misure reali Sez. 5, n. 1044 del 23/02/2022, non mass.). Ciò che occorre, pertanto, è che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - «per relationem» o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, non mirando la novella ad introdurre un vacuo formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante. E ciò soprattutto, come nel caso di specie, ove le parti "incorporate" attengano al richiamo dell'esito di investigazioni su circostanze di fatto relative a dati tecnici o storici delle diverse operazioni "sospette" oggetto delle molteplici contestazioni. Di tali principi risulta avere fatto corretta applicazione l'ordinanza impugnata, evidenziando come il provvedimento genetico, nella sua parte conclusiva (pagg. 36 e ss.), contenga, seppur sinteticamente, un autonomo apprezzamento delle emergenze investigative richiamate con riguardo ai presupposti legittimanti la misura reale, con cui il giudice si è confrontato e in relazione ai quali la difesa ha potuto sviluppare un contraddittorio. Di conseguenza, una volta esclusa l'ipotesi dell'assenza di motivazione del provvedimento genetico per mancata autonoma valutazione, il Tribunale del riesame poteva legittimamente esercitare il potere di emenda. 2. Quanto poi alle censure di assenza/apparenza della motivazione adottata dal GIP in punto di periculum - che a detta dei ricorrenti si limiterebbe alla declinazione degli elementi normativi di fattispecie o della tipologia di cautela disposta, vizio non emendabile dal generico riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla pendenza del procedimento di prevenzione patrimoniale, evocativo, in realtà, della sola finalità che la disposizione sostanziale intende preservare - si osserva quanto segue: l'ordinanza impugnata ha confermato la cautela reale non solo in forza della previsione di cui al secondo comma dell'art.321 cod. proc. pen., ossia sul presupposto che i beni oggetto di sequestro costituiscano il profitto del reato di intestazione fittizia per cui si procede (cd. confisca facoltativa), ma anche ai sensi del comma primo, avendo richiamato indici di pericula di carattere "impeditivo" attinenti tanto alla protrazione delle conseguenze del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., quanto alla commissione di analoghe condotte (in ciò parzialmente discostandosi da quella genetica che, invece, ha fatto riferimento anche alla commissione di delitti di riciclaggio ed auto riciclaggio). L'art. 12-quinquies del d.l. n. :306 del 1992, al pari dell'omologa fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen., delinea, infatti, un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Rv. 282129): la disponibilità "sostanziale" del compendio in capo alla Monfreda e la persistenza dei rapporti e dei legami (anche di carattere familiare) con i soggetti interposti, sono circostanze idonee ad asseverare la permanenza della finalità elusiva - realizzata mediante le reiterate intestazioni fraudolente - per come peraltro confermato dalla pendenza del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, in fase di trattazione e di cui l'ordinanza impugnata ha dato atto. L'attualità della condotta contestata va, infatti, collegata all'attualità dei fini illeciti perseguiti, nel senso che l'intestazione fraudolenta in tanto permane con i suoi illeciti effetti in tanto che perdura la finalizzazione elusiva sui beni che hanno formato oggetto della domanda di cautela. Pertanto, l'aver affermato l'esistenza - in ragione della qualità di dominus della Monfreda delle operazioni elusive realizzate e del sofisticato sistema a monte predisposto per operare in modo continuo la schermatura dei beni - di un ulteriore pericolo di analoghe condotte dissimulatorie su tale compendio, non sconta alcuna apparenza motivazionale, ma si lega, in modo del tutto coerente, con gli elementi di fatto che tale condotta hanno determinato e che il giudice del merito ha puntualmente passato in rassegna, rendendo persistente il periculum della finalizzazione illecita fintanto asseverata dalla stessa apertura del procedimento che tendeva ad evitare, così concretizzandosi il rischio di ablazione. Nessuna petizione di principio si scorge, pertanto, sotto tale profilo nell'ordinanza impugnata e tanto basta a sorreggere la disposta cautela. 3. Manifestamente infondata è, poi, la censura in punto di dolo (sollevata da tutti i ricorrenti rispettivamente con il primo e secondo motivo dei rispettivi ricorsi). Ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Rv. 261980; Sez. 5, n. 3 5541 del 15/01/2009, Rv. 243163; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Rv. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, Rv. 270480). Al riguardo, l'ordinanza impugnata non si è limitata a declinare un elenco di variegati procedimenti penali pendenti, quali possibili indici "spia", ma ha collegato le diverse fattispecie per cui si è proceduto o si procede alla capacità - certamente apprezzabile ai fini di prevenzione - di generare arricchimento illecito in misura proporzionata alle acquisizioni patrimoniali sospetl:e, a fronte di una capacità reddituale ufficiale che è indicata, nel tempo, non proporzionata, neppure alla risorse del figlio, coindagato ed utilizzato illo tempore quale schermo "negoziale" per acquisti od operazioni bancarie (soggetto additato a volte, contrariamente al vero, anche come il "fratello"). E tali elementi sono stati ulteriormente corroborati dall'indicazione di diverse anomalie e/o opacità caratterizzanti, per modalità di realizzazione, le disposte intestazioni. L'intento fraudolento può essere ricavato anche da un complesso di elementi che rendano logicamente plausibile la finalità illecita perseguita, soprattutto in una fase - quale quella di cautela reale - ove l'apprezzamento del giudice del merito deve avere riguardo al fumus delicti e non alla prova di colpevolezza come lascia invece intendere il motivo di ricorso. Pertanto, esclusa l'ipotesi del paventato vizio di assenza e/o apparenza di motivazione, le doglianze mosse, per lo più attinenti al merito, finiscono per essere comunque precluse in questa sede denunciando un non consentito vizio di motivazione. 4. Priva di decisività è la censura con cui la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deduce l'assenza di motivazione in ordine all'ipotesi del riciclaggio e/o del reimpiego sul rilievo che nessuna specifica operazione in tale direzione sarebbe stata evidenziata. Sul punto si è già osservato come, nonostante l'imputazione a carattere aperto ed alternativo elevata dal P.M. (che "abbraccia", in ragione dello svolgimento delle indagini, tanto la finalità di elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali che di agevolazione dei delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen.), il Tribunale del riesame ha fondato il periculum di cautela sulla finalità elusiva della confisca dei beni, apparendo il riferimento al "drenaggio delle risorse finanziarie dal circuito bancario" quale dato storico di carattere esplicativo del sistema creato dalla Manfredda per costituirsi la provvista necessaria per effettuare gli acquisti con trasferimenti di proprietà alle persone fisiche e giuridiche alla stessa collegate. Tale precisazione assume rilievo ai fini dell'infondatezza anche di quelle doglianze mosse dal ricorrente in punto di furnus delicti rispetto all'operazione che lo vede coinvolto (capo B della rubrica) incentrate sull'assenza di reimpiego di proventi illeciti, posto che ciò che rileva ai fini della contestazione mossa ex artt. 110, 512-bis cod. pen., è che i giudici di merito abbiano indicato sufficienti elementi dimostrativi che tale bene sia stato acquistato con risorse riconducibili alla Manfredda - nel caso in esame attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA] alla medesima riferibile - e che l'indagato si sia prestato, quale concorrente, ad interporsi fittiziamente nell'operazione di acquisto del bene (all'asta), al fine di assicurare alla correa di continuare, in aderenza alla precedente situazione di fatto e di diritto, ad esercitare la piena signoria sul bene, quale effettiva dominus, al fine di sfuggire all'applicazione della possibile misura di prevenzione della confisca. 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e relativo al rilievo che avrebbe svolto il preliminare di vendita dal ricorrente stipulato ai fini di asseverare la sua estraneità alla vicenda che lo vede coinvolto (ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui al capo B della rubrica). Il Tribunale del riesame, infatti, ha coerentemente valorizzato la stipula del "preliminare" (peraltro avvenuto in un'epoca in cui il Centi si era aggiudicato il bene, ma non era stato ancora emesso il decreto di trasferimento, atto essenziale ai fini della traslazione della proprietà in capo all'aggiudicatario ed ai fini della cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche che gravano sul bene) quale atto "confermativo" di altri elementi di chiaro sospetto ed aventi valenza indiziante che legano il ricorrente alla Manfredda ed al suo disegno di conservare il bene secondo uno schema modale che si ripete. Del resto, se si ha riguardo alla successione degli eventi relativi alla "vendita" del bene per come riepilogati nell'ordinanza impugnata, risulta come la stipula del "preliminare" fosse l'espediente negoziale per consentire al Cerri di disporre della provvista necessaria (avendo questi soltanto versato, tramite una sua società, il solo esiguo anticipo in vista della partecipazione all'asta) - proveniente da società ricondotta dai giudici di merito alla Monfredda - per far fronte all'acquisto in sede esecutiva, nell'ambito di un originario disegno volto ad assicurare piena continuità nella signoria del bene proprio alla correa per come si evince - a livello di fumus dedicti - dalla serie di elementi fattuali declinati dal Tribunale del riesame, la cui combinazione logico- temporale dà ragionevolmente conto anche del dolo di concorso (si sono al riguardo evidenziati i pregressi rapporti tra le parti, la destinazione dei pagamenti, i soggetti beneficiari, l'effettiva occupazione e disponibilità dell'immobile in capo a società per gran parte riferibili alla Manfredda, l'assenza di esecuzione del cd. "preliminare" di vendita ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]). A fronte di tali emergenze, le censure del ricorrente — il quale per come precisato dagli stessi giudici del riesame finisce per ammettere di essersi comunque prestato (senza dolo e dopo la formale aggiudicazione nella prospettazione difensiva) ad agire quale intermediario della Manfredda per il "riacquisto" del bene - finiscono per assumere valenza di merito, risolvendosi in un'alternativa ricostruzione della vicenda smentita dall'ordinanza impugnata con congrua motivazione e non denunciabile in questa sede ove esulano vizi di motivazione che non siano riconducibili alla mancanza e/o apparenza (sussumibili nell'alveo della violazione di legge). Del resto, la conclusione raggiunta dai giudici di merito in ordine a tale vicenda risulta anche coerente, dal punto di vista logico e modale, con le altre oggetto di indagine e contestazione, a prescindere dalla (legittima in sede difensiva) lettura proposta dal ricorrente volta a svalutarne la relativa pregnanza contenutistica. 6. Il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere generico, non specificandosi il contenuto delle censure mosse con l'istanza di riesame che il Tribunale avrebbe disatteso. 7. Il quarto motivo in cui si eccepisce lai nullità del provvedimento genetico per omessa autonoma valutazione è infondato per le ragioni esposte sub 1 con riguardo ad analoga censura sollevata dagli altri ricorrenti. 8. In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria difensiva depositata in replica alle conclusioni della P.G., i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, condannandosi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende quale sanzione pecuniaria stabilita