Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 105/1977
ECLI:IT:COST:1977:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso
dal notaio [OSCURATO:PERSONA] contro la moglie separata Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] - la quale, per soddisfarsi di un credito per assegni di
mantenimento non corrisposti, aveva proceduto a pignoramento presso la
Cassa nazionale del notariato di un terzo delle somme spettanti (a
norma del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324) al notaio Apa a titolo
d'integrazione degli onorari- il tribunale di Roma, con ordinanza 24
maggio 1974, ha sollevato in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27
maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
nella parte in cui stabilisce l'impignorabilità assoluta delle quote
d'integrazione concesse ai notai dalla Cassa nazionale del notariato.
Ritenuta la rilevanza della questione, quanto alla non manifesta
infondatezza il tribunale osserva che l'assegno integrativo non è
diretto ad assicurare la continuità dell'ufficio notarile ma, secondo
le finalità della legge istitutiva (che peraltro dichiara
impignorabili anche le pensioni e gli altri assegni per i quali detta
esigenza di continuità non è certo ipotizzabile) è semplicemente di
natura assistenziale, perché inteso a sovvenire alle necessità del
notaio che non tragga sufficiente guadagno dalla professione.
Ne consegue - secondo l'ordinanza di rimessione - che nella tutela
dei creditori per causa di alimenti, a parità di situazioni,
corrisponde una ingiustificata disparità di trattamento, poiché,
mentre in via generale e anche in casi speciali è stabilito il
principio che i crediti per causa di alimenti possono essere in una
certa misura soddisfatti anche con i crediti alimentari del debitore,
tale possibilità è invece preclusa dal ripetuto art. 12 quando
debitore sia un notaio.
Si è costituita davanti a questa Corte la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
insistendo per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923.
La difesa della Santangelo sottolinea che la questione attuale è
differente da quella decisa con la sentenza n. 100 del 1974, in quanto
detta questione non riguardava la tutela di un credito alimentare,
bensì uno dei crediti per i quali è previsto il sequestro
conservativo penale e si riferiva all'"indennità per cessazione dal
lavoro". La Corte ritenne, allora, che non vi fosse disparità di
trattamento fra notai e dipendenti pubblici, perché anche per costoro
il sequestro non era consentito per quel tipo di credito, mentre
rispetto ai dipendenti privati la disparità di trattamento doveva
ritenersi giustificata. Nella specie, invece la disparità di
trattamento sussisterebbe anche nei confronti dei dipendenti pubblici,
le cui retribuzioni sono parzialmente pignorabili per causa di
alimenti, oltre che nei confronti di altre categorie di professionisti
e dei dipendenti privati.
Non vi sono state altre costituzioni di parte.
:
L'art. 4 del r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, ha istituito un
assegno di integrazione per i notai in esercizio che non raggiungano
nei corso di un anno di attività un limite minimo di onorari (ora
fissato in lire 4 milioni), considerato come necessario per il
mantenimento di un livello di vita consono alla professione esercitata.
L'art. 12 del successivo r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, ha
stabilito la totale impignorabilità di detto assegno integrativo:
questa norma viene ora denunciata sotto il profilo del contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, dato che in via generale vige il principio
che i crediti per causa di alimenti possono essere, in una certa
misura, soddisfatti anche con i crediti alimentari del debitore e non
vi sarebbe una valida ragione per derogare a tale principio quando il
debitore sia un notaio.
La questione è fondata.
In effetti il nostro diritto positivo non conosce il principio
della assoluta impignorabilità nei confronti di crediti di carattere
alimentare.
L'art. 545 c.p.c. statuisce in via generale che i crediti
alimentari e le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennità, relative ai rapporti di lavoro o di
impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) possono
essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal
pretore.
Nel campo del diritto pubblico e precisamente per i pubblici
dipendenti, l'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, stabilisce la
pignorabilità degli stipendi, dei salari e delle altre retribuzioni
equivalenti fino alla concorrenza di un terzo, valutato al netto delle
ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge. La norma aggiunge,
peraltro, che il pignoramento non può colpire, per il concorso di più
cause, complessivamente una quota maggiore del quinto e, quando
concorra la causa di alimenti, una quota maggiore della metà.
Tale normativa, differenziata rispetto a quella dettata per i
dipendenti privati e più favorevole di questa per il debitore, è
stata ritenuta legittima da questa Corte (sentenze n. 88 del 1963 e n.
49 del 1976), dovendosene ravvisare la ragione giustificatrice nella
esigenza di garantire "il buon andamento degli uffici e la continuità
dei servizi della P.A." e dovendosi ritenere, quindi, che la diversità
di normativa corrisponde ad una diversità di situazioni e di esigenze,
in rapporto alle particolarità proprie delle attività svolte dai
pubblici dipendenti rispetto a quelle svolte dai dipendenti privati.
Per i notai, invece, come si è veduto, il citato art. 12 pone una
disciplina totalmente diversa, conferendo ad essi una posizione di
assoluta intangibilità, senza che possano individuarsi motivi
razionali che valgano a dare un fondamento logico a questo privilegio.
Data la funzione pubblica svolta dai notai, ritiene la Corte che
per essi dovrebbero valere le ragioni che giustificano la disciplina
vigente in tema di pignorabilità degli assegni dei pubblici
dipendenti, tenuto anche conto che l'art. 12 del r.d. n. 1324 del 1923
ha sostanzialmente la stessa finalità degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n.
180 del 1950, mirando a garantire la correttezza, il decoro e la
continuità dell'esercizio delle funzioni notarili, così come il
d.P.R. n. 180 mira ad assicurare il buon andamento e la continuità
degli uffici della P.A.
Ne deriva che, se possono ritenersi sussistenti ragioni idonee a
giustificare, in tema di pignorabilità dell'assegno integrativo in
questione, norme diverse e più favorevoli di quelle vigenti in tema di
pignorabilità di stipendi dei dipendenti privati, è da escludere la
possibilità di ravvisare un ragionevole fondamento alla disciplina
totalmente diversa del più volte citato art. 12 rispetto a quella
vigente per i pubblici dipendenti.
Va ritenuto, pertanto, che la disciplina dettata dall'art. 12
nella parte in cui sottrae totalmente a pignorabilità per crediti
alimentari le quote di integrazione suddette, è costituzionalmente
illegittima, comportando ingiustificatamente un trattamento del tutto
diverso da quello stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l.
27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari
degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa
nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1
del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] Cancelliere