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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39992/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) ANEDDA Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Michele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2020, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Enna, in data 22 aprile 2019, dichiarava ANEDDA Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] Michele responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e li assolveva dal reato di cui all'art. 494 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] Michele, a mezzo del proprio difensore, con il primo motivo di ricorso ex art. 606, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., lamenta la mancanza, contraddittorietà, erroneità ed illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al contestato reato di truffa.

Le sentenze di merito non motivano alcunché sulle specifiche prove ritenute bastevoli a dimostrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie criminosa, limitandosi a fornire una motivazione generica ed apparente in ordine alle censure addotte con l'atto di appello (l'imputato si è limitato a guidare l'autocarro ove era stivato l'olio appartenente alle persone offese).

La contemporanea assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 494 cod. pen. rendeva ancor più necessario fornire adeguata motivazione in ordine all'apporto concorsuale eventualmente fornito dal ricorrente.

3. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] chiede, ex art. 606, lett. c), d) ed e) cod. proc. pen., il riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Secondo la prospettazione difensiva il reato di truffa si è prescritto in data anteriore allo svolgimento del giudizio di cassazione.

4. ANEDDA Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e l'erroneo mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Secondo la prospettazione difensiva il reato di truffa consumatosi in data 31 dicembre 2011 si è prescritto in data 05 marzo 2020 e quindi in data anteriore allo svolgimento del giudizio di appello e non in data successiva come erroneamente affermato nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di sospendere il corso della prescrizione per il periodo dal 16 maggio 2017 al 17 luglio 2018 nonostante il giudice di primo grado abbia rinviato la trattazione dell'udienza oltre il termine di 60 giorni successivi alla cessazione dell'impedimento del difensore senza pronunciare ordinanza di motivata di sospensione.

La sospensione dei termini della prescrizione per impedimento delle parti non ammonta, quindi, ad anni 1 mesi 3 e giorni 2 come erroneamente calcolato dai giudici di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è generico e reiterativo delle medesime doglianze già valutate e risolte in termini logici e concludenti dalla Corte territoriale.

1.1. Tenuto conto della modalità di redazione del ricorso che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio.La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, viene meno l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

1.2. Il [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

1.3. La Corte di merito ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le analoghe censure addotte con i motivi di appello, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa.

Va ricordato che, quando le decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova -cd. doppia conforme-, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

1.4. Nel caso di specie i giudici dell'appello hanno fatto richiamo alla sentenza di primo grado, motivazione per relationem che trova giustificazione nella sostanziale genericità dei motivi di appello che non contenevano una effettiva e specifica contestazione del percorso argomentativo seguito dal Tribunale ed hanno adottato i medesimi criteri nella valutazione delle prove.

La carenza motivazionale apoditticamente affermata dal ricorrente non è ravvisabile in quanto i giudici di merito, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità, hanno indicato e valutato gli elementi logico-fattuali desumibili dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa e del teste CAMMAROTA e dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, elementi gravemente indiziari in virtù dei quali è stata correttamente affermata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e l'apporto concorsuale fornito dal [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione della fattispecie criminosa (vedi pagg. 5/6/8 e 9 della sentenza di appello e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado).

2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo addotto dall'ANEDDA sono fondati e devono esser accolti; dall'esame degli atti emerge, infatti, quanto segue: • il reato di truffa contestato agli imputati si è perfezionato nel dicembre 2011; • il termine massimo di prescrizione si consumava, di conseguenza, in data 30 giugno 2019; • l'udienza del 16 maggio 2017 è stata rinviata al 24 ottobre 2017 per legittimo impedimento del difensore con conseguente sospensione della prescrizione; • l'udienza del 24 ottobre 2017 è stata rinviata al 13 dicembre 2017 per legittimo impedimento del difensore con conseguente sospensione della prescrizione; • l'udienza del 13 dicembre 2017 è stata rinviata al 17 luglio 2018 per legittimo impedimento del difensore con conseguente sospensione della prescrizione; • il termine di prescrizione è stato, infine, sospeso per 64 giorni ai sensi della normativa in tema di contenimento della pandemia da Covid-19;• la sentenza di appello è stata pronunciata in data 27 ottobre 2020.

2.1. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sospeso il decorso della prescrizione per l'intero lasso temporale intercorso tra la data del primo rinvio per legittimo impedimento del difensore e la data di svolgimento dell'udienza del 17 luglio 2018 (per un totale di anni 1 mesi 3 e giorni 2 di sospensione) con conseguente emissione della sentenza di appello in data anteriore alla scadenza del termine massimo di prescrizione così prorogato (06 dicembre 2020) La sentenza impugnata non ha tenuto in considerazione il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni, a far capo dalla cessazione del concomitante impegno professionale addotto dal legale (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262913-1).

Applicando tale principio di diritto alla fattispecie in esame appare necessario evidenziare che il decorso della prescrizione è stato sospeso per soli mesi 7 e giorni 21.

2.2. Il reato di cui all'art. 640 cod. pen. si è, pertanto, estinto, per intervenuta prescrizione in data 20 febbraio 2020 e, quindi, in un momento antecedente alla deliberazione della Corte di Appello.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) ANEDDA Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Michele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2020, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Enna, in data 22 aprile 2019, dichiarava ANEDDA Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] Michele responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e li assolveva dal reato di cui all'art. 494 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] Michele, a mezzo del proprio difensore, con il primo motivo di ricorso ex art. 606, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., lamenta la mancanza, contraddittorietà, erroneità ed illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al contestato reato di truffa. Le sentenze di merito non motivano alcunché sulle specifiche prove ritenute bastevoli a dimostrare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie criminosa, limitandosi a fornire una motivazione generica ed apparente in ordine alle censure addotte con l'atto di appello (l'imputato si è limitato a guidare l'autocarro ove era stivato l'olio appartenente alle persone offese). La contemporanea assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 494 cod. pen. rendeva ancor più necessario fornire adeguata motivazione in ordine all'apporto concorsuale eventualmente fornito dal ricorrente. 3. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] chiede, ex art. 606, lett. c), d) ed e) cod. proc. pen., il riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la prospettazione difensiva il reato di truffa si è prescritto in data anteriore allo svolgimento del giudizio di cassazione. 4. ANEDDA Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e l'erroneo mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la prospettazione difensiva il reato di truffa consumatosi in data 31 dicembre 2011 si è prescritto in data 05 marzo 2020 e quindi in data anteriore allo svolgimento del giudizio di appello e non in data successiva come erroneamente affermato nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di sospendere il corso della prescrizione per il periodo dal 16 maggio 2017 al 17 luglio 2018 nonostante il giudice di primo grado abbia rinviato la trattazione dell'udienza oltre il termine di 60 giorni successivi alla cessazione dell'impedimento del difensore senza pronunciare ordinanza di motivata di sospensione. La sospensione dei termini della prescrizione per impedimento delle parti non ammonta, quindi, ad anni 1 mesi 3 e giorni 2 come erroneamente calcolato dai giudici di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è generico e reiterativo delle medesime doglianze già valutate e risolte in termini logici e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Tenuto conto della modalità di redazione del ricorso che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio.La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, viene meno l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2. Il [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 1.3. La Corte di merito ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le analoghe censure addotte con i motivi di appello, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. Va ricordato che, quando le decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova -cd. doppia conforme-, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 1.4. Nel caso di specie i giudici dell'appello hanno fatto richiamo alla sentenza di primo grado, motivazione per relationem che trova giustificazione nella sostanziale genericità dei motivi di appello che non contenevano una effettiva e specifica contestazione del percorso argomentativo seguito dal Tribunale ed hanno adottato i medesimi criteri nella valutazione delle prove. La carenza motivazionale apoditticamente affermata dal ricorrente non è ravvisabile in quanto i giudici di merito, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità, hanno indicato e valutato gli elementi logico-fattuali desumibili dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa e del teste CAMMAROTA e dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, elementi gravemente indiziari in virtù dei quali è stata correttamente affermata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e l'apporto concorsuale fornito dal [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione della fattispecie criminosa (vedi pagg. 5/6/8 e 9 della sentenza di appello e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado). 2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo addotto dall'ANEDDA sono fondati e devono esser accolti; dall'esame degli atti emerge, infatti, quanto segue: • il reato di truffa contestato agli imputati si è perfezionato nel dicembre 2011; • il termine massimo di prescrizione si consumava, di conseguenza, in data 30 giugno 2019; • l'udienza del 16 maggio 2017 è stata rinviata al 24 ottobre 2017 per legittimo impedimento del difensore con conseguente sospensione della prescrizione; • l'udienza del 24 ottobre 2017 è stata rinviata al 13 dicembre 2017 per legittimo impedimento del difensore con conseguente sospensione della prescrizione; • l'udienza del 13 dicembre 2017 è stata rinviata al 17 luglio 2018 per legittimo impedimento del difensore con conseguente sospensione della prescrizione; • il termine di prescrizione è stato, infine, sospeso per 64 giorni ai sensi della normativa in tema di contenimento della pandemia da Covid-19;• la sentenza di appello è stata pronunciata in data 27 ottobre 2020. 2.1. La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sospeso il decorso della prescrizione per l'intero lasso temporale intercorso tra la data del primo rinvio per legittimo impedimento del difensore e la data di svolgimento dell'udienza del 17 luglio 2018 (per un totale di anni 1 mesi 3 e giorni 2 di sospensione) con conseguente emissione della sentenza di appello in data anteriore alla scadenza del termine massimo di prescrizione così prorogato (06 dicembre 2020) La sentenza impugnata non ha tenuto in considerazione il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni, a far capo dalla cessazione del concomitante impegno professionale addotto dal legale (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262913-1). Applicando tale principio di diritto alla fattispecie in esame appare necessario evidenziare che il decorso della prescrizione è stato sospeso per soli mesi 7 e giorni 21. 2.2. Il reato di cui all'art. 640 cod. pen. si è, pertanto, estinto, per intervenuta prescrizione in data 20 febbraio 2020 e, quindi, in un momento antecedente alla deliberazione della Corte di Appello. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essend
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