CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (2,422,-. l, J2 fue.) ot,e ucyteo il difensore ec ;int tiev' e“.4, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha, per quel che qui rileva, rigettato la richiesta di riesame avanzata per l'annullamento del decreto di sequestro preventivo del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] disposto dal G.I.P., in sede di convalida, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio. 2. Il ricorso, proposto dal difensore di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA], denuncia violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione (per omissione), lamentando: 2.1. l'omesso esame delle deduzioni difensive in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, avendo l'indagata cessato di ricoprire, fin dal 15.9.2017, la carica di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e contestando il ruolo di amministratore di fatto alla medesima attribuito in relazione al periodo successivo alla cessazione della carica e la provenienza delle somme investite in criptovalute dalle distrazioni; trattasi in ogni caso di somme percepite legittimamente come dimostrato dai documenti prodotti dalla difesa già in sede di riesame e ingiustamente ritenuti dal tribunale non idonei perché privi di data certa (laddove le ricevute per prestazioni di lavoro occasionale al pari dei contratti di lavoro non richiedono per la loro legittimità di data certa); la somma di euro 440.000,00 proveniente dalla vendita dell'immobile avvenuta in data 20.8.2017 alla [OSCURATO:SOCIETA]., venne versata sui conti societari; essa fu poi destinata al pagamento delle retribuzioni, del Tfr, di imposte e tasse; in ogni caso la movimentazione di tali somme, successiva alla fuoriuscita della [OSCURATO:SOCIETA] dall'amministrazione societaria, imputabile quindi al nuovo amministratore Asili, non può essere alla medesima riferibile; il debito con l'Erario sino alla data del 15.6.2017 (cioè sino a quando la [OSCURATO:SOCIETA] ricopriva la carica di amministratore) non risultava di euro 1,7 milioni bensì di euro 234.353,20 da corrispondersi ratealmente per effetto della dichiarazione di adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate; neppure è condivisibile l'affermazione del tribunale secondo la quale il drenaggio delle risorse della società è iniziato allorquando la società era ancora amministrata dalla [OSCURATO:SOCIETA] atteso che è lo stesso curatore a smentire tale assunto avendo piuttosto egli evidenziato che per l'intero 2016 i ricavi ammontavano a euro 2,448 milioni con un utile di euro 211.311, addirittura in crescita rispetto agli anni precedenti; 2.2. l'omessa motivazione in ordine al periculum, non avendo in particolare il tribunale fornito risposta in ordine alla circostanza evidenziata dalla difesa secondo la quale gli investimenti finanziari (e non trasformazione di denaro) da parte della [OSCURATO:SOCIETA] erano già intervenuti anche in epoca antecedente alla perquisizione disposta dal Pm e non solo pochi giorni dopo di essa, sicchè non poteva dedursi il pericolo in mora dal comportamento tenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] dopo la perquisizione;2.3.I'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto del pericuium rispetto al sequestro preventivo e mancanza di motivazione in relazione al periculum per il sequestro finalizzato alla confisca; quanto a quest'ultimo si contesta anche la confiscabilità del denaro senza prova della sua pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato, necessaria allorquando le somme non provengono direttamente dal reato; e nel caso di specie le somme che si assumono oggetto di distrazione sono piuttosto di provenienza lecita in quanto frutto di attività lavorativa, come dimostrato dalla difesa. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato, contro-deducendo agli argomenti sviluppati dal P.G. - che ha in particolare evidenziato che il ricorso deduce in realtà vizi di motivazione, di valutazione, non già violazioni di legge - ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso, evidenziando tra l'altro che nel caso di specie si versa nell'ipotesi della violazione di legge per essere le carenze motivazionali radicali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che costituisce consolidato indirizzo di legittimità, più volte affermato nelle sue diverse ma collegate declinazioni, anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. il 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296 - 01). 1.Nel caso di specie, a differenza di quanto si assume in ricorso a sostegno della tesi dell'apparenza motivazionale, il Tribunale si è confrontato diffusamente con le deduzioni difensive asseritamente non valutate, ritenendole tuttavia infondate o non dimostrate; e quanto a tale ultimo profilo (si allude alla circostanza della mancanza di data certa dei documenti prodotti dalla difesa), è solo il caso di osservare che il rilievo sollevato dal tribunale al riguardo non si risolve nella dedotta inversione dell'onere della prova dal momento che è onere dell'amministratore della società fallita al quale si imputano condotte distrattive fornire idonea giustificazione della destinazione delle somme che si assumono da lui distratte senza che ciò comporti - appunto - alcuna inversione dell'onere della prova (cfr. al riguardo, tra tante, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016 ) Rv. 267710 - 01); ed è indubbio che affinchè le giustificazioni documentali possano ritenersi idonee a tal fine esse debbano avere dei requisiti minimi di forma, tra i quali la data certa, che innanzitutto consentano di escludere con certezza che siano stati formati ad hoc successivamente al fallimento o comunque al solo fine di creare l'apparenza della giustificazione, perché in tal caso ovviamente perderebbero la valenza giustificativa che si intende attribuirgli. Indi, ciò posto, il tribunale del riesame, con motivazione niente affatto apparente - con la quale quindi in definitiva il ricorso neppure si è adeguatamente confrontato - ha non solo indicato le ragioni per le quali i versamenti delle somme rivenienti dai conti societari e confluite su quello intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] non potessero ritenersi giustificati ma anche ricostruito l'intero contesto in cui essi sono intervenuti, evidenziando come nella sostanza - di là di un ruolo effettivo di amministratore della società rivestito dalla [OSCURATO:SOCIETA] anche successivamente alla cessazione della carica - rimanesse acclarato: che l'indagata, amministratrice unica della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2002 al 2017, ha dolosamente condotto la società al fallimento, prima gravandola, a partire dal 2008, di ingenti debiti soprattutto verso l'erario, poi svuotandola della sua consistenza patrimoniale in favore di altre società di famiglia (in particolare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), infine trasferendola all'estero e abbandonandola nelle mani di un terzo (Asili, subentrato nella carica di amministratore), ormai indebitata per circa tre milioni di euro (la società una volta svuotata e cancellata dal registro delle imprese, veniva trasferita all'estero, in Slovacchia, e ceduta, a dicembre 2018, con la nuova denominazione Fire &Flames s.r.o., a cittadino ungherese, risultato irreperibile alle ricerche del curatore); che, in particolare, il drenaggio delle risorse è iniziato quando la società era ancora amministrata, anche formalmente, dalla [OSCURATO:SOCIETA], con la cessione di immobile della fallita (nel 2021 risultante residenza dell'indagata) ad una società di famiglia (la [OSCURATO:SOCIETA].) - intervenuta meno di un mese prima della cessazione della carica da parte della Bettinì - e col dirottamento all'estero di fondi presenti nei conti correnti italiani della società, in gran parte frutto dell'accredito del corrispettivo della vendita del detto immobile (sicchè il denaro, a differenza di quanto si assume in ricorso, come evidenziato dal tribunale, non era stato affatto destinato al pagamento dei dipendenti bensì dirottato su conti esteri); che la [OSCURATO:SOCIETA] ha comunque continuato a svolgere un ruolo attivo nella società fallita anche dopo la sua formale cessione, come dedotto non solo dal rinvenimento nel marzo del 2021 nella sua abitazione di una contabile bancaria riferita proprio alla [OSCURATO:SOCIETA]. ma anche dal fatto che il completamento dello svuotamento della società fallita, iniziato durante l'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], era proseguito anche dopo la cessazione della sua carica sempre in favore di società riconducibili al medesimo nucleo familiare della [OSCURATO:SOCIETA], prima tra tutte la [OSCURATO:PERSONA] (amministrata e di proprietà del figlio dell'indagata, [OSCURATO:PERSONA]); e che le somme distratte sono poi in parte confluite proprio sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] - e poi dalla medesima investite in criptovaluta - , circostanza questa che chiudendo il cerchio, suggella il pieno coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA] nell'operazione (e, quindi, poco cambia se tutto ciò è accaduto in virtù di un ruolo di amministrazione di fatto o per sua specifica istigazione). D'altronde che l'indagata abbia avviato lo svuotamento previo indebitamento della società emerge, perché, a differenza di quanto assume la difesa, gli avvisi di accertamento con relative iscrizioni a ruolo per mancati pagamenti delle imposte per oltre 1,7 milioni di euro attengono agli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 201a ovvero a periodi in cui ella ricopriva la carica di amministratore. Quanto al reato di autoriciclaggio commesso mediante impiego, da parte dell'indagata, di parte delle somme distratte dalla società in operazioni speculative, in particolare mediante acquisto di criptovalute, si osserva che il tribunale, con motivazione congrua e quindi non affatto apparente, ha ritenuto che siffatte operazioni fossero concretamente idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro; evidenziando come circa 264.000 euro distratti dalla fallita fossero pervenuti, mediante passaggi intermedi intervenuti attraverso società anche estere riconducibili sempre alla famiglia Danieli/[OSCURATO:SOCIETA], sul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] che ne aveva poi disposto l'investimento sulla piattaforma di trading di moneta virtuale della Binance, uno dei più grandi Exchange di criptovalute mondiali (di dubbia origine ed operatività), e ciò peraltro pochi giorni dopo l'esecuzione della perquisizione presso l'abitazione della [OSCURATO:SOCIETA] a ulteriore riprova del dolo di trasformazione del denaro per impedirne la identificazione e quindi la provenienza delittuosa. Sicché il motivo articolato sul punto è anche manifestamente infondato, perché, come ha già avuto modi di affermare più volte questa Corte, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (cfr. tra tante, Sez. 2 n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974, in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita). A fronte di tali compiute ricostruzioni della vicenda, sul duplice versante della distrazione e dell'autoriciclaggio, merge l'inammissibilità delle doglianze proposte con il ricorso in scrutinio, evidentemente dirette ad una rivalutazione probatoria e ad una non consentita rivalutazione del merito cautelare. 2. Gli altri due motivi, di cui ai punti 2 e 3, concernenti il periculum, sono anch'essi privi di pregio. 2.1.11 primo dei due è proprio generico limitandosi a prospettare genericamente che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe anche prima della perquisizione del P.m. proceduto a reinvestimenti del denaro esistente sul suo conto corrente, laddove il tribunale aveva piuttosto inteso evidenziare la tempistica - poco dopo la perquisizione del PM - ai fini della dimostrazione della necessità del sequestro (dovendosi da tale circostanza trarre elementi a sostegno del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato e di dispersione del bene). 2.2.Quanto poi alla prima doglianza mossa col terzo motivo, essa è parimenti inammissibile per aspecificità limitandosi a rammentare il contenuto dell'obbligo motivazionale del giudice con riferimento alla verifica della sussistenza del periculum in mora in relazione al sequestro cd. impeditivo e ad assumere che nel caso di specie tale obbligo sarebbe stato adempiuto in maniera solo apparente, ma ciò si afferma senza un effettivo confronto col provvedimento impugnato che invece dà conto delle ragioni per le quali deve ritenersi sussistente il pericolo di aggravamento del reato facendo riferimento tra l'altro oltre che alla tempistica del reinvestimento del denaro di cui si è sopra detto anche alle modalità con cui il denaro - attraverso vari passaggi intermedi depistanti - è confluito sul conto della ricorrente ed è stato poi reinvestito in criptovaluta per ulteriormente cercare di cancellare le tracce; circostanze evidentemente ritenute indicative della capacità di mistificazione dell'indagata che non solo ha dato prova di sapersi destreggiare nel drenaggio di fondi societari in suo favore ma ha anche poi non esitato, all'indomani della perquisizione, a trasformare il denaro in criptovaluta. Pericolo ritenuto dunque sussistente dal tribunale in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose ravvisate e a entrambe le ipotesi del disposto sequestro (impeditivo e funzionale alla confisca), evidenziando come il denaro sul conto - profitto del reato di bancarotta - potesse essere definitivamente sottratto o disperso, anche mediante altre operazioni di impiego o trasferimento, come quelle disposte anche dopo la perquisizione; sicchè la motivazione resa sul punto dal tribunale è non solo congrua ma anche in linea con le Sezioni Unite 'Ellade' che hanno di recente ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). Quanto infine all'ultimo profilo pure genericamente sollevato, relativo alla pertinenzialità del denaro, è solo il caso di rammentare che di recente si sono al riguardo pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01); e nel caso di specie si è ritenuto accertato che il denaro confluito sul conto della [OSCURATO:SOCIETA], sia pure attraverso i passaggi intermedi che hanno inciso unicamente sul numerano, provenga dalle distrazioni di somme della società fallita, circostanza di per sé sufficiente ai fini che occupano essendo il denaro bene fungibile. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dic