CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 99, 624, 625 n. 2 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta l'insussistenza della recidiva reiterata specifica, è inammissibile perché inedito: la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata; 3. Considerato che con il primo motivo di ricorso si censura, altresì, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e si critica l'esito, nel senso del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le concesse attenuanti generiche, giudicate equivalenti dalle sentenze di merito. Ebbene, con riguardo all'art. 62 n. 4 cod. pen., il motivo è generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le diffuse argomentazioni della Corte territoriale circa il diniego; con riferimento al giudizio di bilanciamento, il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 4. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si prospettano carenze motivazionali nell'esercizio della discrezionalità legata all'art. 133 cod. pen., in sede di commisurazione della pena, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ettre in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il presi