CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27739/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Comune di Cori, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto pec: . giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latinan. 2274/19/17, depositata il 18 aprile 201 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del20 dicembre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Servizio idrico integrato –concessione in uso delle infrastrutture – rimborso al Comune da parte del gestore dei ratei di mutuo pendenti – natura –conseguenze.L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Latina, riteneva che il trasferimento operato dal Comune di Cori delle infrastrutture e dei beni relativi al servizio idrico al gestore ai sensi dell’art. 12 della legge n. 36 del 1994 non fosse soggetto ad Iva in forza dell’art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, che aveva qualificato la dazione quale concessione d’uso gratuita. Il Comune di Cori resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Comune di Cori ha altresì depositato istanza di sospensione ex art. 5 l. n. 130 del 2022, nonché, di seguito, istanza di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’istanza di estinzione , corredata dalla documentazione attestante il pagamento del dovuto, va accolta. È infatti decorso il termine del 15 marzo 2023 senza che sia stata presentata istanza di trattazione né sia intervenuto diniego della definizione agevolata da parte dell’Amministrazione. 2. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. Lespese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022. Deciso in Roma, in data 20 dicembre 2022 e a seguito di