CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 043D02C nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOtlegterer'9"04‘,0-€1.1.14~441— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro sedicimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. 4. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successiva- mente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato pale- semente eccentrica. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in