Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 20524/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato avvia_alle darti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, la quale, sull'accordo delle parti, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflittagli, confermando, nel resto, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di tentato furto in abitazione e di furto; rilevato, altresì, che con un unico motivo il ricorso denunzia l'erronea applicazione della legge penale e l'esistenza di vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta all'imputato; ritenuto che sia inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., tra le ultime, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA Idato avvia_alle darti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, la quale, sull'accordo delle parti, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflittagli, confermando, nel resto, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di tentato furto in abitazione e di furto; rilevato, altresì, che con un unico motivo il ricorso denunzia l'erronea applicazione della legge penale e l'esistenza di vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta all'imputato; ritenuto che sia inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., tra le ultime, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore