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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 08193/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024Data pubblicazione 26/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* *patrimoniale* Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 9681/2022 R G proposto da* * * elettivamente domiciliato in ** [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* * * * * ** elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] *10 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * come da procuraspeciale in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024 controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di NAPOLI n615/2022 depositata il 14/02/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Con atto di citazione notificato il 5 marzo 2004 e trascritto il9 marzo 2004 * * convenne dinanzi al Tribunale diNapoli * * con cui era coniugata in regime dicomunione legale dei beni perché fosse accertato il suo diritto dicomproprietà sull immobile ad uso abitativo sito in [OSCURATO:PERSONA] ** 1 costituente casa coniugale pervenuto al *con atto di permuta posto in essere con i suoi germani in data 14maggio 1992 che gli avevano così ceduto la quota della metàindivisa dell immobile per l altra metà già ricevuto da ** in eredità dai genitoriNel corso del giudizio * verificò che in data 13 maggio2004 il coniuge aveva alienato una porzione dell immobile a ** * e chiese di poter chiamare in causa quest ultimaper far dichiarare la nullità dell atto di compravendita siccome postoin essere dal solo * nonostante egli non potesse ritenersiproprietario esclusivo dell immobileIl Tribunale di Napoli con sentenza n 7999/2007 accolse ladomanda originariamente posta da * dichiarando laporzione di immobile acquistato da * con l atto di permutadel 14 maggio 1992 era caduta nella comunione legale ma ritennenulla perché nuova la domanda tesa a far inficiare nullo l atto dialienazione posto in essere il 13 maggio 2004* in giudicato tale sentenza * promosse un nuovogiudizio nei confronti di * * e * ** per sentir dichiarare la nullità dell atto di alienazione2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024posto in essere dal primo in favore della seconda in data 13 maggioData pubblicazione 26/03/20242004 sul rilievo che era stato accertato che * non eratitolare esclusivo dell immobile e che pertanto non potevadisporne senza il consenso dell attrice che chiese anche la«restituzione» della proprietà pari a ¼ dell immobile con ordine alconservatore di procedere alle conseguenti rettifiche* * eccepì nel giudizio l inammissibilità delladomanda sostenendo che il data 23 marzo 2001 era stataomologata la separazione personale dei coniugi dal Tribunale diNapoli e che in adempimento degli accordi intercorsi l originariaparticella catastale identificante l immobile era stata frazionatagenerando due particelle che identificavano le porzionidell immobile assegnate in uso a ciascun coniuge di guisa che ladomanda dell attrice doveva ritenersi svolta in relazione ad unimmobile non più esistente * anche che il bene nonrientrava nella comunione legale Anche * si oppose Nelcorso del giudizio di primo grado * * decedette e sicostituirono in prosecuzione i figli ed eredi * * e ** che chiesero accogliersi la domanda della madre*Con sentenza n 1361/2013 il Tribunale di Napoli respinse ladomanda di * compensando le spese di liteIn particolare dopo avere qualificato la domanda come azionedi annullamento del contratto ai sensi dell art 184 c c ritenne nonprovata la malafede della terza acquirente della porzioneimmobiliare e quindi salvi i diritti acquistati dalla stessa con l attooggetto della domanda in applicazione dell art 1445 c cQuanto alla trascrizione della domanda il Tribunale consideròinefficace la trascrizione della successiva domanda di nullità delcontratto proposta nel corso del primo giudizio nei confronti della* in quanto tale domanda era stata dichiaratainammissibile con la sentenza3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l appelloData pubblicazione 26/03/2024proposto da * ed ha dichiarato l annullamento del contrattodi compravendita intercorso il 13 maggio 2004 tra ** e * * * trascritto il 17 maggio 2004presso la * dei registri * di Napoli 1 ainumeri 13464/8466 condannando l appellata alla rifusione dellespese dell intero giudizioLa Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva erratonell applicare l art 1445 c c alla fattispecie senza tenere contodegli effetti del giudicato rivenienti dalla sentenza n 7999/2007 delTribunale di Napoli che aveva accertato l esistenza della comunionelegale tra * ed il coniuge * sulla metà dell immobiledi cui si discute giudicato destinato a spiegare efficacia riflessaanche nei confronti di chi aveva acquistato diritti da quest ultimoHa quindi concluso che da tale giudicato derivava l invaliditàdell atto di alienazione posto in essere da * giacchéquesti aveva disposto di una porzione dell immobile in comunionecon la moglie senza il necessario consenso di questa e che nonpoteva essere accolta la tesi di * secondo cui egliavrebbe disposto soltanto della propria quota di comproprietàHa aggiunto che il frazionamento catastale eseguito insoltanto la materiale divisione dell appartamento in due distinteunità dell immobile ancora rimasto quanto al regime giuridico inparziale comproprietà delle parti* ha proposto ricorso con tre mezzi corroborati damemoria chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafeindicata * * * * * e ** hanno replicato con unico controricorso illustrato conmemoriaCONSIDERATO CHE4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/20242 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o errataNumero di raccolta generale 8193/2024applicazione degli artt 184 191 1445 1147 c c dell art 1D1a2ta pcub bpli cacz io ne 26/03/2024e delle norme correlate con relativo vizio di motivazioneLa ricorrente deduce che la questione relativa alla comproprietàdel bene in capo all appellante * era stata definita con lasentenza n 7999/2007 passata in giudicato con la quale ilTribunale di Napoli dichiarata inammissibile la domanda di nullitàdell atto di compravendita stipulato tra * e ** * aveva dichiarato * comproprietaria per ¼ 250/1000 in regime di comunione dei beni dell appartamento inNapoli alla via * * 1 distinto in catasto al fgl 9 part298 sub 5* quindi che era caduto il giudicato sullainammissibilità della domanda di nullità della compravenditaintervenuta il 13 maggio 2004Deduce che la sentenza della Corte di Appello è illogicacontraddittoria e resa in violazione del principio tra chiesto epronunciato di cui all art 112 c p c2 2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o errataapplicazione degli artt 1100 1103 c c e delle norme correlate conrelativo vizio di motivazioneLa statuizione censurata è quella ove si afferma che «deriva datale giudicato sentenza n 7999/2007 del Tribunale di Napolil invalidità dell atto di alienazione posto in essere dal * ilquale ha disposto di una porzione dell immobile appartenente incomproprietà indivisa anche alla moglie * * senza ilnecessario consenso di quest ultima» Nel caso di specie quindisecondo la gravata sentenza l atto di compravendita tra *e * necessitava del consenso della moglie *La ricorrente critica tale statuizione perché deduce che ilgiudice di appello errando non ha tenuto conto che la comunionelegale dei beni tra gli ex coniugi * e * per effetto5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024dell intervenuta separazione dei coniugi nel 2001 ed in ogni casoData pubblicazione 26/03/2024prima della stipula dell atto per * * nel 2004 tra* e * si è trasformata in regime di comunioneordinaria con conseguente applicabilità dell art 1103 c c il qualeprevede «Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cederead altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota» Nededuce che il compartecipe può alienare la propria quota oipotecarla o ancora gravarla di un diritto reale di godimento usufrutto uso abitazione ecc senza intaccare le quote degli altricomproprietari2 3 Il secondo motivo è fondato e va accolto assorbito ilprimo2 4 Va premesso che non ricorre alcun giudicato su quantooggetto del presente giudizio compravendita del 13 maggio 2004a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n 7999/2007 laquale ha dichiarato inammissibile la analoga domanda dideclaratoria di nullità avanzata da * perché introdottatardivamente in corso di causa in quanto detta pronuncia èprocessualeInvero questa Corte ha già avuto modo di affermare che lapronuncia su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicatoformale con la conseguenza che essa produce effetto limitato alsolo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e pertantonon è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanzialee non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio» [OSCURATO:PERSONA] U n 35110/2021 Cass n 13603/2021 Cass n23130/2020 Cass n 10641/2019 Cass n 26377/2014 nellaspecie la sentenza del Tribunale di Napoli n 7999/2007 non risultaavere sul punto alcun contenuto decisorio di merito e tanto harilievo dirimente2 5 Va inoltre osservato che la questione della individuazionedel regime giuridico e della rilevanza dello stesso sull atto di6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024compravendita del 2004 di cui si discute in conseguente dellaData pubblicazione 26/03/2024separazione personale dei coniugi avvenuta nel 2001 è stataintrodotta nel presente giudizio dall originario convenuto sin dalprimo grado ove questi contestò l applicabilità dell art 184 c c chedisciplina gli effetti degli atti di disposizione dei beni ricadenti nellacomunione legale senza il necessario consenso del coniuge einvocò l applicazione dell art 191 c c che disciplina lo scioglimentodella comunione legale in caso di separazione legale dei coniugi e latrasformazione del regime giuridico in comunione ordinaria Neconsegue che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto tardivala domanda svolta da * in appello di applicazione del regimegiuridico di cui all art 191 c c atteso che tale questione giàrientrava nella materia giustiziabile e controversa sin dal primogrado2 6 Tanto premesso la sentenza in esame risulta viziata e vacassata per avere erroneamente ricondotto la Corte di appello lafattispecie in esame nell ambito applicativo dell art 184 c c edavere annullato la compravendita della porzione di immobile incomproprietà indivisa tra * e * perché avvenutasenza il necessario consenso di quest ultima2 7 Secondo l interpretazione giurisprudenziale prevalentealla quale il collegio intende dare continuità Cass n 27084/2021Cass civ n 6575/2013 la comunione legale tra i coniugicostituisce una comunione senza quote nella quale essi sonoentrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti ibeni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa lapartecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata adifferenza della comunione ordinaria alla tutela della famigliapiuttosto che della proprietà individualeAi sensi dell art 184 c c infatti nei rapporti con i terzi ciascunconiuge mentre non può disporre della propria quota ben puòdisporre dell intero bene comune ed il consenso dell altro coniuge si7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove unNumero di raccolta generale 8193/2024limite all esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduDactae p uinbb liucanzio ne 26/03/2024vizio da far valere ai sensi dell art 184 c c nel termine di un annodecorrente dalla conoscenza dell atto o dalla data di trascrizione vCass n 12923/2012 Cass n 12849/2008 Cass n 14093/2010Non solo il coniuge è comproprietario del bene in regime dicomunione legale anche se non sia stato partecipe dell atto diacquisto ma tale contitolarità perdura anche nell ipotesi discioglimento della comunione prevista dall art 191 c c sicché ladisciplina applicabile alla comunione sciolta e non ancora divisa èquella della comunione ordinaria Cass n 8803/2017La Corte * con sentenza n 311 del 1988 haaffermato che la disciplina della comunione legale ha una strutturanormativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinariaperché nella comunione legale la quota non è un elementostrutturale ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entrocui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditoriparticolari art 189 c c la misura della responsabilità sussidiariadi ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditoridella comunione art 190 c c e infine la proporzione in cuisciolta la comunione l attivo e il passivo saranno ripartiti tra iconiugi o i loro eredi art 194 c cLa comunione senza quote rappresenta pertanto uno strumentogiuridico finalizzato ad affermare il diritto del coniuge a non entrarein rapporti di comunione con estranei alla stessa e a difendere ilpatrimonio familiare da inframmettenze di terzi* fondamentale esigenza tuttavia non implica che unavolta che sia stata sciolta la comunione legale per una delle causedi cui all art 191 c c e le parti abbiano maturato diritti di creditoriguardo ai beni relitti uno degli ex coniugi non possaseparatamente cedere ad ogni titolo la propria quota ossia lacorrispondente misura dei suoi diritti verso l altro ad ogni fine8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024incidenti sul relitto di quella che fu la comunione coniugale senzaData pubblicazione 26/03/2024che per questo si ponga un problema di radicale invalidità dell attodi trasferimentoNé è pensabile che beni che già formarono l oggetto di unregime di circolazione limitato ossia assoggettato unicamente alconsenso dei contitolari per l intero possano persisterenell assoggettamento a limiti così forti anche quando le necessitàfunzionali originarie siano venute meno definitivamente o pervicende attinenti al vincolo personale o per fatti riguardanti lostesso potere di disporre della componente patrimoniale da partedi uno dei suoi protagonistiCome affermato da Cass n 18156/2020 nell ipotesi dicessazione del regime legale di comunione la contitolarità dei benirimane fino alla divisione della comunione divenuta ordinaria i benigià appartenenti al regime della comunione legale quando questanon è più vigente vengono assoggettati a un regime di comunioneordinaria tra gli ex coniugi in attesa di essere oggetto diun eventuale divisione fra essi2 8 Ne consegue che erroneamente la Corte di appello haapplicato l art 184 c c essendo incontestato che la comunionelegale tra i coniugi era già cessata al momento della compravenditae tale circostanza incontestata sin dal primo grado avrebbe dovevaessere presa in considerazione per individuare il regime giuridicoapplicabile all atto di compravendita in esame e per applicare iprincipi anzidetti con riferimento alla quota di ¼ della proprietàdell intero immobile di pertinenza di * ed a tanto la Corte dimerito dovrà provvedere in sede di rinvio3 1 Con il terzo motivo si denuncia l omessa motivazione suun fatto controverso e decisivo per il giudizio la violazione e/oerrata applicazione dell art 111 Cost e dell art 132 n 4 c p c n4 con relativo vizio di motivazione9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024La ricorrente espone che la sentenza impugnata è gravementeNumero di raccolta generale 8193/2024pregiudizievole per lei perché dopo avere regolarmente aDcaqtau piusbtbalictaozio ne 26/03/2024nel 2004 una parte dell appartamento di proprietà di ** a distanza di diciotto anni dalla stipula dell atto si èritrovata una sentenza di annullamento dell atto di compravenditaerrata3 2 Il terzo motivo riferito al vizio di motivazione è dal suocanto inammissibile Al giudizio trova invero applicazione l art360 primo comma n 5 c p c nella nuova formulazione Neconsegue che il nuovo canone di decisività del fatto storico oggettodi richiesta di revisione da parte della Corte di legittimità èconnesso alla sua idoneità a determinare un esito diverso dellacontroversia onde è necessario che nel motivo si indichi il “fattostorico” il cui esame sia stato omesso il “dato” testuale oextratestuale da cui esso risulti esistente il “come” e il “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua “decisività” cfr [OSCURATO:PERSONA] U n 8053/2014* specie il motivo difetta di tutti questi elementi e vapertanto dichiarato inammissibile4 In conclusione il secondo motivo di ricorso è fondato e vaaccolto assorbito il primo motivo ed inammissibile il terzo lasentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello diNapoli in diversa composizione per il riesame e l applicazione deiprincipi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudiziodi legittimitàVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024Data pubblicazione 26/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* *patrimoniale* Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 9681/2022 R G proposto da* * * elettivamente domiciliato in ** [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* * * * * ** elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] *10 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * come da procuraspeciale in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024 controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di NAPOLI n615/2022 depositata il 14/02/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Con atto di citazione notificato il 5 marzo 2004 e trascritto il9 marzo 2004 * * convenne dinanzi al Tribunale diNapoli * * con cui era coniugata in regime dicomunione legale dei beni perché fosse accertato il suo diritto dicomproprietà sull immobile ad uso abitativo sito in [OSCURATO:PERSONA] ** 1 costituente casa coniugale pervenuto al *con atto di permuta posto in essere con i suoi germani in data 14maggio 1992 che gli avevano così ceduto la quota della metàindivisa dell immobile per l altra metà già ricevuto da ** in eredità dai genitoriNel corso del giudizio * verificò che in data 13 maggio2004 il coniuge aveva alienato una porzione dell immobile a ** * e chiese di poter chiamare in causa quest ultimaper far dichiarare la nullità dell atto di compravendita siccome postoin essere dal solo * nonostante egli non potesse ritenersiproprietario esclusivo dell immobileIl Tribunale di Napoli con sentenza n 7999/2007 accolse ladomanda originariamente posta da * dichiarando laporzione di immobile acquistato da * con l atto di permutadel 14 maggio 1992 era caduta nella comunione legale ma ritennenulla perché nuova la domanda tesa a far inficiare nullo l atto dialienazione posto in essere il 13 maggio 2004* in giudicato tale sentenza * promosse un nuovogiudizio nei confronti di * * e * ** per sentir dichiarare la nullità dell atto di alienazione2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024posto in essere dal primo in favore della seconda in data 13 maggioData pubblicazione 26/03/20242004 sul rilievo che era stato accertato che * non eratitolare esclusivo dell immobile e che pertanto non potevadisporne senza il consenso dell attrice che chiese anche la«restituzione» della proprietà pari a ¼ dell immobile con ordine alconservatore di procedere alle conseguenti rettifiche* * eccepì nel giudizio l inammissibilità delladomanda sostenendo che il data 23 marzo 2001 era stataomologata la separazione personale dei coniugi dal Tribunale diNapoli e che in adempimento degli accordi intercorsi l originariaparticella catastale identificante l immobile era stata frazionatagenerando due particelle che identificavano le porzionidell immobile assegnate in uso a ciascun coniuge di guisa che ladomanda dell attrice doveva ritenersi svolta in relazione ad unimmobile non più esistente * anche che il bene nonrientrava nella comunione legale Anche * si oppose Nelcorso del giudizio di primo grado * * decedette e sicostituirono in prosecuzione i figli ed eredi * * e ** che chiesero accogliersi la domanda della madre*Con sentenza n 1361/2013 il Tribunale di Napoli respinse ladomanda di * compensando le spese di liteIn particolare dopo avere qualificato la domanda come azionedi annullamento del contratto ai sensi dell art 184 c c ritenne nonprovata la malafede della terza acquirente della porzioneimmobiliare e quindi salvi i diritti acquistati dalla stessa con l attooggetto della domanda in applicazione dell art 1445 c cQuanto alla trascrizione della domanda il Tribunale consideròinefficace la trascrizione della successiva domanda di nullità delcontratto proposta nel corso del primo giudizio nei confronti della* in quanto tale domanda era stata dichiaratainammissibile con la sentenza3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l appelloData pubblicazione 26/03/2024proposto da * ed ha dichiarato l annullamento del contrattodi compravendita intercorso il 13 maggio 2004 tra ** e * * * trascritto il 17 maggio 2004presso la * dei registri * di Napoli 1 ainumeri 13464/8466 condannando l appellata alla rifusione dellespese dell intero giudizioLa Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva erratonell applicare l art 1445 c c alla fattispecie senza tenere contodegli effetti del giudicato rivenienti dalla sentenza n 7999/2007 delTribunale di Napoli che aveva accertato l esistenza della comunionelegale tra * ed il coniuge * sulla metà dell immobiledi cui si discute giudicato destinato a spiegare efficacia riflessaanche nei confronti di chi aveva acquistato diritti da quest ultimoHa quindi concluso che da tale giudicato derivava l invaliditàdell atto di alienazione posto in essere da * giacchéquesti aveva disposto di una porzione dell immobile in comunionecon la moglie senza il necessario consenso di questa e che nonpoteva essere accolta la tesi di * secondo cui egliavrebbe disposto soltanto della propria quota di comproprietàHa aggiunto che il frazionamento catastale eseguito insoltanto la materiale divisione dell appartamento in due distinteunità dell immobile ancora rimasto quanto al regime giuridico inparziale comproprietà delle parti* ha proposto ricorso con tre mezzi corroborati damemoria chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafeindicata * * * * * e ** hanno replicato con unico controricorso illustrato conmemoriaCONSIDERATO CHE4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/20242 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o errataNumero di raccolta generale 8193/2024applicazione degli artt 184 191 1445 1147 c c dell art 1D1a2ta pcub bpli cacz io ne 26/03/2024e delle norme correlate con relativo vizio di motivazioneLa ricorrente deduce che la questione relativa alla comproprietàdel bene in capo all appellante * era stata definita con lasentenza n 7999/2007 passata in giudicato con la quale ilTribunale di Napoli dichiarata inammissibile la domanda di nullitàdell atto di compravendita stipulato tra * e ** * aveva dichiarato * comproprietaria per ¼ 250/1000 in regime di comunione dei beni dell appartamento inNapoli alla via * * 1 distinto in catasto al fgl 9 part298 sub 5* quindi che era caduto il giudicato sullainammissibilità della domanda di nullità della compravenditaintervenuta il 13 maggio 2004Deduce che la sentenza della Corte di Appello è illogicacontraddittoria e resa in violazione del principio tra chiesto epronunciato di cui all art 112 c p c2 2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o errataapplicazione degli artt 1100 1103 c c e delle norme correlate conrelativo vizio di motivazioneLa statuizione censurata è quella ove si afferma che «deriva datale giudicato sentenza n 7999/2007 del Tribunale di Napolil invalidità dell atto di alienazione posto in essere dal * ilquale ha disposto di una porzione dell immobile appartenente incomproprietà indivisa anche alla moglie * * senza ilnecessario consenso di quest ultima» Nel caso di specie quindisecondo la gravata sentenza l atto di compravendita tra *e * necessitava del consenso della moglie *La ricorrente critica tale statuizione perché deduce che ilgiudice di appello errando non ha tenuto conto che la comunionelegale dei beni tra gli ex coniugi * e * per effetto5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024dell intervenuta separazione dei coniugi nel 2001 ed in ogni casoData pubblicazione 26/03/2024prima della stipula dell atto per * * nel 2004 tra* e * si è trasformata in regime di comunioneordinaria con conseguente applicabilità dell art 1103 c c il qualeprevede «Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cederead altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota» Nededuce che il compartecipe può alienare la propria quota oipotecarla o ancora gravarla di un diritto reale di godimento usufrutto uso abitazione ecc senza intaccare le quote degli altricomproprietari2 3 Il secondo motivo è fondato e va accolto assorbito ilprimo2 4 Va premesso che non ricorre alcun giudicato su quantooggetto del presente giudizio compravendita del 13 maggio 2004a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n 7999/2007 laquale ha dichiarato inammissibile la analoga domanda dideclaratoria di nullità avanzata da * perché introdottatardivamente in corso di causa in quanto detta pronuncia èprocessualeInvero questa Corte ha già avuto modo di affermare che lapronuncia su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicatoformale con la conseguenza che essa produce effetto limitato alsolo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e pertantonon è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanzialee non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio» [OSCURATO:PERSONA] U n 35110/2021 Cass n 13603/2021 Cass n23130/2020 Cass n 10641/2019 Cass n 26377/2014 nellaspecie la sentenza del Tribunale di Napoli n 7999/2007 non risultaavere sul punto alcun contenuto decisorio di merito e tanto harilievo dirimente2 5 Va inoltre osservato che la questione della individuazionedel regime giuridico e della rilevanza dello stesso sull atto di6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024compravendita del 2004 di cui si discute in conseguente dellaData pubblicazione 26/03/2024separazione personale dei coniugi avvenuta nel 2001 è stataintrodotta nel presente giudizio dall originario convenuto sin dalprimo grado ove questi contestò l applicabilità dell art 184 c c chedisciplina gli effetti degli atti di disposizione dei beni ricadenti nellacomunione legale senza il necessario consenso del coniuge einvocò l applicazione dell art 191 c c che disciplina lo scioglimentodella comunione legale in caso di separazione legale dei coniugi e latrasformazione del regime giuridico in comunione ordinaria Neconsegue che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto tardivala domanda svolta da * in appello di applicazione del regimegiuridico di cui all art 191 c c atteso che tale questione giàrientrava nella materia giustiziabile e controversa sin dal primogrado2 6 Tanto premesso la sentenza in esame risulta viziata e vacassata per avere erroneamente ricondotto la Corte di appello lafattispecie in esame nell ambito applicativo dell art 184 c c edavere annullato la compravendita della porzione di immobile incomproprietà indivisa tra * e * perché avvenutasenza il necessario consenso di quest ultima2 7 Secondo l interpretazione giurisprudenziale prevalentealla quale il collegio intende dare continuità Cass n 27084/2021Cass civ n 6575/2013 la comunione legale tra i coniugicostituisce una comunione senza quote nella quale essi sonoentrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti ibeni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa lapartecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata adifferenza della comunione ordinaria alla tutela della famigliapiuttosto che della proprietà individualeAi sensi dell art 184 c c infatti nei rapporti con i terzi ciascunconiuge mentre non può disporre della propria quota ben puòdisporre dell intero bene comune ed il consenso dell altro coniuge si7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove unNumero di raccolta generale 8193/2024limite all esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduDactae p uinbb liucanzio ne 26/03/2024vizio da far valere ai sensi dell art 184 c c nel termine di un annodecorrente dalla conoscenza dell atto o dalla data di trascrizione vCass n 12923/2012 Cass n 12849/2008 Cass n 14093/2010Non solo il coniuge è comproprietario del bene in regime dicomunione legale anche se non sia stato partecipe dell atto diacquisto ma tale contitolarità perdura anche nell ipotesi discioglimento della comunione prevista dall art 191 c c sicché ladisciplina applicabile alla comunione sciolta e non ancora divisa èquella della comunione ordinaria Cass n 8803/2017La Corte * con sentenza n 311 del 1988 haaffermato che la disciplina della comunione legale ha una strutturanormativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinariaperché nella comunione legale la quota non è un elementostrutturale ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entrocui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditoriparticolari art 189 c c la misura della responsabilità sussidiariadi ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditoridella comunione art 190 c c e infine la proporzione in cuisciolta la comunione l attivo e il passivo saranno ripartiti tra iconiugi o i loro eredi art 194 c cLa comunione senza quote rappresenta pertanto uno strumentogiuridico finalizzato ad affermare il diritto del coniuge a non entrarein rapporti di comunione con estranei alla stessa e a difendere ilpatrimonio familiare da inframmettenze di terzi* fondamentale esigenza tuttavia non implica che unavolta che sia stata sciolta la comunione legale per una delle causedi cui all art 191 c c e le parti abbiano maturato diritti di creditoriguardo ai beni relitti uno degli ex coniugi non possaseparatamente cedere ad ogni titolo la propria quota ossia lacorrispondente misura dei suoi diritti verso l altro ad ogni fine8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024incidenti sul relitto di quella che fu la comunione coniugale senzaData pubblicazione 26/03/2024che per questo si ponga un problema di radicale invalidità dell attodi trasferimentoNé è pensabile che beni che già formarono l oggetto di unregime di circolazione limitato ossia assoggettato unicamente alconsenso dei contitolari per l intero possano persisterenell assoggettamento a limiti così forti anche quando le necessitàfunzionali originarie siano venute meno definitivamente o pervicende attinenti al vincolo personale o per fatti riguardanti lostesso potere di disporre della componente patrimoniale da partedi uno dei suoi protagonistiCome affermato da Cass n 18156/2020 nell ipotesi dicessazione del regime legale di comunione la contitolarità dei benirimane fino alla divisione della comunione divenuta ordinaria i benigià appartenenti al regime della comunione legale quando questanon è più vigente vengono assoggettati a un regime di comunioneordinaria tra gli ex coniugi in attesa di essere oggetto diun eventuale divisione fra essi2 8 Ne consegue che erroneamente la Corte di appello haapplicato l art 184 c c essendo incontestato che la comunionelegale tra i coniugi era già cessata al momento della compravenditae tale circostanza incontestata sin dal primo grado avrebbe dovevaessere presa in considerazione per individuare il regime giuridicoapplicabile all atto di compravendita in esame e per applicare iprincipi anzidetti con riferimento alla quota di ¼ della proprietàdell intero immobile di pertinenza di * ed a tanto la Corte dimerito dovrà provvedere in sede di rinvio3 1 Con il terzo motivo si denuncia l omessa motivazione suun fatto controverso e decisivo per il giudizio la violazione e/oerrata applicazione dell art 111 Cost e dell art 132 n 4 c p c n4 con relativo vizio di motivazione9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024La ricorrente espone che la sentenza impugnata è gravementeNumero di raccolta generale 8193/2024pregiudizievole per lei perché dopo avere regolarmente aDcaqtau piusbtbalictaozio ne 26/03/2024nel 2004 una parte dell appartamento di proprietà di ** a distanza di diciotto anni dalla stipula dell atto si èritrovata una sentenza di annullamento dell atto di compravenditaerrata3 2 Il terzo motivo riferito al vizio di motivazione è dal suocanto inammissibile Al giudizio trova invero applicazione l art360 primo comma n 5 c p c nella nuova formulazione Neconsegue che il nuovo canone di decisività del fatto storico oggettodi richiesta di revisione da parte della Corte di legittimità èconnesso alla sua idoneità a determinare un esito diverso dellacontroversia onde è necessario che nel motivo si indichi il “fattostorico” il cui esame sia stato omesso il “dato” testuale oextratestuale da cui esso risulti esistente il “come” e il “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua “decisività” cfr [OSCURATO:PERSONA] U n 8053/2014* specie il motivo difetta di tutti questi elementi e vapertanto dichiarato inammissibile4 In conclusione il secondo motivo di ricorso è fondato e vaaccolto assorbito il primo motivo ed inammissibile il terzo lasentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello diNapoli in diversa composizione per il riesame e l applicazione deiprincipi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudiziodi legittimitàVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 P Q M * il secondo motivo di ricorso dichiara assorbito ilprimo e inammissibile il terzo cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulle speseNumero di raccolta generale 8193/2024del presente giudizio di legittimità Data pubblicazione 26/03/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il giorno 21 marzo 2024Il Presidente11 di 11* *P Q M * il secondo motivo di ricorso dichiara assorbito ilprimo e inammissibile il terzo cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulle speseNumero di raccolta generale 8193/2024del presente giudizio di legittimità Data pubblicazione 26/03/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il giorno 21 marzo 2024Il Presidente11 di 11* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024Data pubblicazione 26/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* *patrimoniale* Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 9681/2022 R G proposto da* * * elettivamente domiciliato in ** [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* * * * * ** elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] *10 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * come da procuraspeciale in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024 controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di NAPOLI n615/2022 depositata il 14/02/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Con atto di citazione notificato il 5 marzo 2004 e trascritto il9 marzo 2004 * * convenne dinanzi al Tribunale diNapoli * * con cui era coniugata in regime dicomunione legale dei beni perché fosse accertato il suo diritto dicomproprietà sull immobile ad uso abitativo sito in [OSCURATO:PERSONA] ** 1 costituente casa coniugale pervenuto al *con atto di permuta posto in essere con i suoi germani in data 14maggio 1992 che gli avevano così ceduto la quota della metàindivisa dell immobile per l altra metà già ricevuto da ** in eredità dai genitoriNel corso del giudizio * verificò che in data 13 maggio2004 il coniuge aveva alienato una porzione dell immobile a ** * e chiese di poter chiamare in causa quest ultimaper far dichiarare la nullità dell atto di compravendita siccome postoin essere dal solo * nonostante egli non potesse ritenersiproprietario esclusivo dell immobileIl Tribunale di Napoli con sentenza n 7999/2007 accolse ladomanda originariamente posta da * dichiarando laporzione di immobile acquistato da * con l atto di permutadel 14 maggio 1992 era caduta nella comunione legale ma ritennenulla perché nuova la domanda tesa a far inficiare nullo l atto dialienazione posto in essere il 13 maggio 2004* in giudicato tale sentenza * promosse un nuovogiudizio nei confronti di * * e * ** per sentir dichiarare la nullità dell atto di alienazione2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024posto in essere dal primo in favore della seconda in data 13 maggioData pubblicazione 26/03/20242004 sul rilievo che era stato accertato che * non eratitolare esclusivo dell immobile e che pertanto non potevadisporne senza il consenso dell attrice che chiese anche la«restituzione» della proprietà pari a ¼ dell immobile con ordine alconservatore di procedere alle conseguenti rettifiche* * eccepì nel giudizio l inammissibilità delladomanda sostenendo che il data 23 marzo 2001 era stataomologata la separazione personale dei coniugi dal Tribunale diNapoli e che in adempimento degli accordi intercorsi l originariaparticella catastale identificante l immobile era stata frazionatagenerando due particelle che identificavano le porzionidell immobile assegnate in uso a ciascun coniuge di guisa che ladomanda dell attrice doveva ritenersi svolta in relazione ad unimmobile non più esistente * anche che il bene nonrientrava nella comunione legale Anche * si oppose Nelcorso del giudizio di primo grado * * decedette e sicostituirono in prosecuzione i figli ed eredi * * e ** che chiesero accogliersi la domanda della madre*Con sentenza n 1361/2013 il Tribunale di Napoli respinse ladomanda di * compensando le spese di liteIn particolare dopo avere qualificato la domanda come azionedi annullamento del contratto ai sensi dell art 184 c c ritenne nonprovata la malafede della terza acquirente della porzioneimmobiliare e quindi salvi i diritti acquistati dalla stessa con l attooggetto della domanda in applicazione dell art 1445 c cQuanto alla trascrizione della domanda il Tribunale consideròinefficace la trascrizione della successiva domanda di nullità delcontratto proposta nel corso del primo giudizio nei confronti della* in quanto tale domanda era stata dichiaratainammissibile con la sentenza3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l appelloData pubblicazione 26/03/2024proposto da * ed ha dichiarato l annullamento del contrattodi compravendita intercorso il 13 maggio 2004 tra ** e * * * trascritto il 17 maggio 2004presso la * dei registri * di Napoli 1 ainumeri 13464/8466 condannando l appellata alla rifusione dellespese dell intero giudizioLa Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva erratonell applicare l art 1445 c c alla fattispecie senza tenere contodegli effetti del giudicato rivenienti dalla sentenza n 7999/2007 delTribunale di Napoli che aveva accertato l esistenza della comunionelegale tra * ed il coniuge * sulla metà dell immobiledi cui si discute giudicato destinato a spiegare efficacia riflessaanche nei confronti di chi aveva acquistato diritti da quest ultimoHa quindi concluso che da tale giudicato derivava l invaliditàdell atto di alienazione posto in essere da * giacchéquesti aveva disposto di una porzione dell immobile in comunionecon la moglie senza il necessario consenso di questa e che nonpoteva essere accolta la tesi di * secondo cui egliavrebbe disposto soltanto della propria quota di comproprietàHa aggiunto che il frazionamento catastale eseguito insoltanto la materiale divisione dell appartamento in due distinteunità dell immobile ancora rimasto quanto al regime giuridico inparziale comproprietà delle parti* ha proposto ricorso con tre mezzi corroborati damemoria chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafeindicata * * * * * e ** hanno replicato con unico controricorso illustrato conmemoriaCONSIDERATO CHE4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/20242 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o errataNumero di raccolta generale 8193/2024applicazione degli artt 184 191 1445 1147 c c dell art 1D1a2ta pcub bpli cacz io ne 26/03/2024e delle norme correlate con relativo vizio di motivazioneLa ricorrente deduce che la questione relativa alla comproprietàdel bene in capo all appellante * era stata definita con lasentenza n 7999/2007 passata in giudicato con la quale ilTribunale di Napoli dichiarata inammissibile la domanda di nullitàdell atto di compravendita stipulato tra * e ** * aveva dichiarato * comproprietaria per ¼ 250/1000 in regime di comunione dei beni dell appartamento inNapoli alla via * * 1 distinto in catasto al fgl 9 part298 sub 5* quindi che era caduto il giudicato sullainammissibilità della domanda di nullità della compravenditaintervenuta il 13 maggio 2004Deduce che la sentenza della Corte di Appello è illogicacontraddittoria e resa in violazione del principio tra chiesto epronunciato di cui all art 112 c p c2 2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o errataapplicazione degli artt 1100 1103 c c e delle norme correlate conrelativo vizio di motivazioneLa statuizione censurata è quella ove si afferma che «deriva datale giudicato sentenza n 7999/2007 del Tribunale di Napolil invalidità dell atto di alienazione posto in essere dal * ilquale ha disposto di una porzione dell immobile appartenente incomproprietà indivisa anche alla moglie * * senza ilnecessario consenso di quest ultima» Nel caso di specie quindisecondo la gravata sentenza l atto di compravendita tra *e * necessitava del consenso della moglie *La ricorrente critica tale statuizione perché deduce che ilgiudice di appello errando non ha tenuto conto che la comunionelegale dei beni tra gli ex coniugi * e * per effetto5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024dell intervenuta separazione dei coniugi nel 2001 ed in ogni casoData pubblicazione 26/03/2024prima della stipula dell atto per * * nel 2004 tra* e * si è trasformata in regime di comunioneordinaria con conseguente applicabilità dell art 1103 c c il qualeprevede «Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cederead altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota» Nededuce che il compartecipe può alienare la propria quota oipotecarla o ancora gravarla di un diritto reale di godimento usufrutto uso abitazione ecc senza intaccare le quote degli altricomproprietari2 3 Il secondo motivo è fondato e va accolto assorbito ilprimo2 4 Va premesso che non ricorre alcun giudicato su quantooggetto del presente giudizio compravendita del 13 maggio 2004a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n 7999/2007 laquale ha dichiarato inammissibile la analoga domanda dideclaratoria di nullità avanzata da * perché introdottatardivamente in corso di causa in quanto detta pronuncia èprocessualeInvero questa Corte ha già avuto modo di affermare che lapronuncia su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicatoformale con la conseguenza che essa produce effetto limitato alsolo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e pertantonon è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanzialee non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio» [OSCURATO:PERSONA] U n 35110/2021 Cass n 13603/2021 Cass n23130/2020 Cass n 10641/2019 Cass n 26377/2014 nellaspecie la sentenza del Tribunale di Napoli n 7999/2007 non risultaavere sul punto alcun contenuto decisorio di merito e tanto harilievo dirimente2 5 Va inoltre osservato che la questione della individuazionedel regime giuridico e della rilevanza dello stesso sull atto di6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024compravendita del 2004 di cui si discute in conseguente dellaData pubblicazione 26/03/2024separazione personale dei coniugi avvenuta nel 2001 è stataintrodotta nel presente giudizio dall originario convenuto sin dalprimo grado ove questi contestò l applicabilità dell art 184 c c chedisciplina gli effetti degli atti di disposizione dei beni ricadenti nellacomunione legale senza il necessario consenso del coniuge einvocò l applicazione dell art 191 c c che disciplina lo scioglimentodella comunione legale in caso di separazione legale dei coniugi e latrasformazione del regime giuridico in comunione ordinaria Neconsegue che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto tardivala domanda svolta da * in appello di applicazione del regimegiuridico di cui all art 191 c c atteso che tale questione giàrientrava nella materia giustiziabile e controversa sin dal primogrado2 6 Tanto premesso la sentenza in esame risulta viziata e vacassata per avere erroneamente ricondotto la Corte di appello lafattispecie in esame nell ambito applicativo dell art 184 c c edavere annullato la compravendita della porzione di immobile incomproprietà indivisa tra * e * perché avvenutasenza il necessario consenso di quest ultima2 7 Secondo l interpretazione giurisprudenziale prevalentealla quale il collegio intende dare continuità Cass n 27084/2021Cass civ n 6575/2013 la comunione legale tra i coniugicostituisce una comunione senza quote nella quale essi sonoentrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti ibeni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa lapartecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata adifferenza della comunione ordinaria alla tutela della famigliapiuttosto che della proprietà individualeAi sensi dell art 184 c c infatti nei rapporti con i terzi ciascunconiuge mentre non può disporre della propria quota ben puòdisporre dell intero bene comune ed il consenso dell altro coniuge si7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove unNumero di raccolta generale 8193/2024limite all esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduDactae p uinbb liucanzio ne 26/03/2024vizio da far valere ai sensi dell art 184 c c nel termine di un annodecorrente dalla conoscenza dell atto o dalla data di trascrizione vCass n 12923/2012 Cass n 12849/2008 Cass n 14093/2010Non solo il coniuge è comproprietario del bene in regime dicomunione legale anche se non sia stato partecipe dell atto diacquisto ma tale contitolarità perdura anche nell ipotesi discioglimento della comunione prevista dall art 191 c c sicché ladisciplina applicabile alla comunione sciolta e non ancora divisa èquella della comunione ordinaria Cass n 8803/2017La Corte * con sentenza n 311 del 1988 haaffermato che la disciplina della comunione legale ha una strutturanormativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinariaperché nella comunione legale la quota non è un elementostrutturale ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entrocui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditoriparticolari art 189 c c la misura della responsabilità sussidiariadi ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditoridella comunione art 190 c c e infine la proporzione in cuisciolta la comunione l attivo e il passivo saranno ripartiti tra iconiugi o i loro eredi art 194 c cLa comunione senza quote rappresenta pertanto uno strumentogiuridico finalizzato ad affermare il diritto del coniuge a non entrarein rapporti di comunione con estranei alla stessa e a difendere ilpatrimonio familiare da inframmettenze di terzi* fondamentale esigenza tuttavia non implica che unavolta che sia stata sciolta la comunione legale per una delle causedi cui all art 191 c c e le parti abbiano maturato diritti di creditoriguardo ai beni relitti uno degli ex coniugi non possaseparatamente cedere ad ogni titolo la propria quota ossia lacorrispondente misura dei suoi diritti verso l altro ad ogni fine8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024incidenti sul relitto di quella che fu la comunione coniugale senzaData pubblicazione 26/03/2024che per questo si ponga un problema di radicale invalidità dell attodi trasferimentoNé è pensabile che beni che già formarono l oggetto di unregime di circolazione limitato ossia assoggettato unicamente alconsenso dei contitolari per l intero possano persisterenell assoggettamento a limiti così forti anche quando le necessitàfunzionali originarie siano venute meno definitivamente o pervicende attinenti al vincolo personale o per fatti riguardanti lostesso potere di disporre della componente patrimoniale da partedi uno dei suoi protagonistiCome affermato da Cass n 18156/2020 nell ipotesi dicessazione del regime legale di comunione la contitolarità dei benirimane fino alla divisione della comunione divenuta ordinaria i benigià appartenenti al regime della comunione legale quando questanon è più vigente vengono assoggettati a un regime di comunioneordinaria tra gli ex coniugi in attesa di essere oggetto diun eventuale divisione fra essi2 8 Ne consegue che erroneamente la Corte di appello haapplicato l art 184 c c essendo incontestato che la comunionelegale tra i coniugi era già cessata al momento della compravenditae tale circostanza incontestata sin dal primo grado avrebbe dovevaessere presa in considerazione per individuare il regime giuridicoapplicabile all atto di compravendita in esame e per applicare iprincipi anzidetti con riferimento alla quota di ¼ della proprietàdell intero immobile di pertinenza di * ed a tanto la Corte dimerito dovrà provvedere in sede di rinvio3 1 Con il terzo motivo si denuncia l omessa motivazione suun fatto controverso e decisivo per il giudizio la violazione e/oerrata applicazione dell art 111 Cost e dell art 132 n 4 c p c n4 con relativo vizio di motivazione9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024La ricorrente espone che la sentenza impugnata è gravementeNumero di raccolta generale 8193/2024pregiudizievole per lei perché dopo avere regolarmente aDcaqtau piusbtbalictaozio ne 26/03/2024nel 2004 una parte dell appartamento di proprietà di ** a distanza di diciotto anni dalla stipula dell atto si èritrovata una sentenza di annullamento dell atto di compravenditaerrata3 2 Il terzo motivo riferito al vizio di motivazione è dal suocanto inammissibile Al giudizio trova invero applicazione l art360 primo comma n 5 c p c nella nuova formulazione Neconsegue che il nuovo canone di decisività del fatto storico oggettodi richiesta di revisione da parte della Corte di legittimità èconnesso alla sua idoneità a determinare un esito diverso dellacontroversia onde è necessario che nel motivo si indichi il “fattostorico” il cui esame sia stato omesso il “dato” testuale oextratestuale da cui esso risulti esistente il “come” e il “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua “decisività” cfr [OSCURATO:PERSONA] U n 8053/2014* specie il motivo difetta di tutti questi elementi e vapertanto dichiarato inammissibile4 In conclusione il secondo motivo di ricorso è fondato e vaaccolto assorbito il primo motivo ed inammissibile il terzo lasentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello diNapoli in diversa composizione per il riesame e l applicazione deiprincipi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudiziodi legittimitàVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024Data pubblicazione 26/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* *patrimoniale* Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 9681/2022 R G proposto da* * * elettivamente domiciliato in ** [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende come da procura speciale in atti ricorrentecontro* * * * * ** elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] *10 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * come da procuraspeciale in atti* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024 controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di NAPOLI n615/2022 depositata il 14/02/2022Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024dal Consigliere * *RILEVATO CHE1 Con atto di citazione notificato il 5 marzo 2004 e trascritto il9 marzo 2004 * * convenne dinanzi al Tribunale diNapoli * * con cui era coniugata in regime dicomunione legale dei beni perché fosse accertato il suo diritto dicomproprietà sull immobile ad uso abitativo sito in [OSCURATO:PERSONA] ** 1 costituente casa coniugale pervenuto al *con atto di permuta posto in essere con i suoi germani in data 14maggio 1992 che gli avevano così ceduto la quota della metàindivisa dell immobile per l altra metà già ricevuto da ** in eredità dai genitoriNel corso del giudizio * verificò che in data 13 maggio2004 il coniuge aveva alienato una porzione dell immobile a ** * e chiese di poter chiamare in causa quest ultimaper far dichiarare la nullità dell atto di compravendita siccome postoin essere dal solo * nonostante egli non potesse ritenersiproprietario esclusivo dell immobileIl Tribunale di Napoli con sentenza n 7999/2007 accolse ladomanda originariamente posta da * dichiarando laporzione di immobile acquistato da * con l atto di permutadel 14 maggio 1992 era caduta nella comunione legale ma ritennenulla perché nuova la domanda tesa a far inficiare nullo l atto dialienazione posto in essere il 13 maggio 2004* in giudicato tale sentenza * promosse un nuovogiudizio nei confronti di * * e * ** per sentir dichiarare la nullità dell atto di alienazione2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024posto in essere dal primo in favore della seconda in data 13 maggioData pubblicazione 26/03/20242004 sul rilievo che era stato accertato che * non eratitolare esclusivo dell immobile e che pertanto non potevadisporne senza il consenso dell attrice che chiese anche la«restituzione» della proprietà pari a ¼ dell immobile con ordine alconservatore di procedere alle conseguenti rettifiche* * eccepì nel giudizio l inammissibilità delladomanda sostenendo che il data 23 marzo 2001 era stataomologata la separazione personale dei coniugi dal Tribunale diNapoli e che in adempimento degli accordi intercorsi l originariaparticella catastale identificante l immobile era stata frazionatagenerando due particelle che identificavano le porzionidell immobile assegnate in uso a ciascun coniuge di guisa che ladomanda dell attrice doveva ritenersi svolta in relazione ad unimmobile non più esistente * anche che il bene nonrientrava nella comunione legale Anche * si oppose Nelcorso del giudizio di primo grado * * decedette e sicostituirono in prosecuzione i figli ed eredi * * e ** che chiesero accogliersi la domanda della madre*Con sentenza n 1361/2013 il Tribunale di Napoli respinse ladomanda di * compensando le spese di liteIn particolare dopo avere qualificato la domanda come azionedi annullamento del contratto ai sensi dell art 184 c c ritenne nonprovata la malafede della terza acquirente della porzioneimmobiliare e quindi salvi i diritti acquistati dalla stessa con l attooggetto della domanda in applicazione dell art 1445 c cQuanto alla trascrizione della domanda il Tribunale consideròinefficace la trascrizione della successiva domanda di nullità delcontratto proposta nel corso del primo giudizio nei confronti della* in quanto tale domanda era stata dichiaratainammissibile con la sentenza3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l appelloData pubblicazione 26/03/2024proposto da * ed ha dichiarato l annullamento del contrattodi compravendita intercorso il 13 maggio 2004 tra ** e * * * trascritto il 17 maggio 2004presso la * dei registri * di Napoli 1 ainumeri 13464/8466 condannando l appellata alla rifusione dellespese dell intero giudizioLa Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva erratonell applicare l art 1445 c c alla fattispecie senza tenere contodegli effetti del giudicato rivenienti dalla sentenza n 7999/2007 delTribunale di Napoli che aveva accertato l esistenza della comunionelegale tra * ed il coniuge * sulla metà dell immobiledi cui si discute giudicato destinato a spiegare efficacia riflessaanche nei confronti di chi aveva acquistato diritti da quest ultimoHa quindi concluso che da tale giudicato derivava l invaliditàdell atto di alienazione posto in essere da * giacchéquesti aveva disposto di una porzione dell immobile in comunionecon la moglie senza il necessario consenso di questa e che nonpoteva essere accolta la tesi di * secondo cui egliavrebbe disposto soltanto della propria quota di comproprietàHa aggiunto che il frazionamento catastale eseguito insoltanto la materiale divisione dell appartamento in due distinteunità dell immobile ancora rimasto quanto al regime giuridico inparziale comproprietà delle parti* ha proposto ricorso con tre mezzi corroborati damemoria chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafeindicata * * * * * e ** hanno replicato con unico controricorso illustrato conmemoriaCONSIDERATO CHE4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/20242 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o errataNumero di raccolta generale 8193/2024applicazione degli artt 184 191 1445 1147 c c dell art 1D1a2ta pcub bpli cacz io ne 26/03/2024e delle norme correlate con relativo vizio di motivazioneLa ricorrente deduce che la questione relativa alla comproprietàdel bene in capo all appellante * era stata definita con lasentenza n 7999/2007 passata in giudicato con la quale ilTribunale di Napoli dichiarata inammissibile la domanda di nullitàdell atto di compravendita stipulato tra * e ** * aveva dichiarato * comproprietaria per ¼ 250/1000 in regime di comunione dei beni dell appartamento inNapoli alla via * * 1 distinto in catasto al fgl 9 part298 sub 5* quindi che era caduto il giudicato sullainammissibilità della domanda di nullità della compravenditaintervenuta il 13 maggio 2004Deduce che la sentenza della Corte di Appello è illogicacontraddittoria e resa in violazione del principio tra chiesto epronunciato di cui all art 112 c p c2 2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o errataapplicazione degli artt 1100 1103 c c e delle norme correlate conrelativo vizio di motivazioneLa statuizione censurata è quella ove si afferma che «deriva datale giudicato sentenza n 7999/2007 del Tribunale di Napolil invalidità dell atto di alienazione posto in essere dal * ilquale ha disposto di una porzione dell immobile appartenente incomproprietà indivisa anche alla moglie * * senza ilnecessario consenso di quest ultima» Nel caso di specie quindisecondo la gravata sentenza l atto di compravendita tra *e * necessitava del consenso della moglie *La ricorrente critica tale statuizione perché deduce che ilgiudice di appello errando non ha tenuto conto che la comunionelegale dei beni tra gli ex coniugi * e * per effetto5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024dell intervenuta separazione dei coniugi nel 2001 ed in ogni casoData pubblicazione 26/03/2024prima della stipula dell atto per * * nel 2004 tra* e * si è trasformata in regime di comunioneordinaria con conseguente applicabilità dell art 1103 c c il qualeprevede «Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cederead altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota» Nededuce che il compartecipe può alienare la propria quota oipotecarla o ancora gravarla di un diritto reale di godimento usufrutto uso abitazione ecc senza intaccare le quote degli altricomproprietari2 3 Il secondo motivo è fondato e va accolto assorbito ilprimo2 4 Va premesso che non ricorre alcun giudicato su quantooggetto del presente giudizio compravendita del 13 maggio 2004a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n 7999/2007 laquale ha dichiarato inammissibile la analoga domanda dideclaratoria di nullità avanzata da * perché introdottatardivamente in corso di causa in quanto detta pronuncia èprocessualeInvero questa Corte ha già avuto modo di affermare che lapronuncia su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicatoformale con la conseguenza che essa produce effetto limitato alsolo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e pertantonon è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanzialee non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio» [OSCURATO:PERSONA] U n 35110/2021 Cass n 13603/2021 Cass n23130/2020 Cass n 10641/2019 Cass n 26377/2014 nellaspecie la sentenza del Tribunale di Napoli n 7999/2007 non risultaavere sul punto alcun contenuto decisorio di merito e tanto harilievo dirimente2 5 Va inoltre osservato che la questione della individuazionedel regime giuridico e della rilevanza dello stesso sull atto di6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024compravendita del 2004 di cui si discute in conseguente dellaData pubblicazione 26/03/2024separazione personale dei coniugi avvenuta nel 2001 è stataintrodotta nel presente giudizio dall originario convenuto sin dalprimo grado ove questi contestò l applicabilità dell art 184 c c chedisciplina gli effetti degli atti di disposizione dei beni ricadenti nellacomunione legale senza il necessario consenso del coniuge einvocò l applicazione dell art 191 c c che disciplina lo scioglimentodella comunione legale in caso di separazione legale dei coniugi e latrasformazione del regime giuridico in comunione ordinaria Neconsegue che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto tardivala domanda svolta da * in appello di applicazione del regimegiuridico di cui all art 191 c c atteso che tale questione giàrientrava nella materia giustiziabile e controversa sin dal primogrado2 6 Tanto premesso la sentenza in esame risulta viziata e vacassata per avere erroneamente ricondotto la Corte di appello lafattispecie in esame nell ambito applicativo dell art 184 c c edavere annullato la compravendita della porzione di immobile incomproprietà indivisa tra * e * perché avvenutasenza il necessario consenso di quest ultima2 7 Secondo l interpretazione giurisprudenziale prevalentealla quale il collegio intende dare continuità Cass n 27084/2021Cass civ n 6575/2013 la comunione legale tra i coniugicostituisce una comunione senza quote nella quale essi sonoentrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti ibeni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa lapartecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata adifferenza della comunione ordinaria alla tutela della famigliapiuttosto che della proprietà individualeAi sensi dell art 184 c c infatti nei rapporti con i terzi ciascunconiuge mentre non può disporre della propria quota ben puòdisporre dell intero bene comune ed il consenso dell altro coniuge si7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove unNumero di raccolta generale 8193/2024limite all esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduDactae p uinbb liucanzio ne 26/03/2024vizio da far valere ai sensi dell art 184 c c nel termine di un annodecorrente dalla conoscenza dell atto o dalla data di trascrizione vCass n 12923/2012 Cass n 12849/2008 Cass n 14093/2010Non solo il coniuge è comproprietario del bene in regime dicomunione legale anche se non sia stato partecipe dell atto diacquisto ma tale contitolarità perdura anche nell ipotesi discioglimento della comunione prevista dall art 191 c c sicché ladisciplina applicabile alla comunione sciolta e non ancora divisa èquella della comunione ordinaria Cass n 8803/2017La Corte * con sentenza n 311 del 1988 haaffermato che la disciplina della comunione legale ha una strutturanormativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinariaperché nella comunione legale la quota non è un elementostrutturale ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entrocui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditoriparticolari art 189 c c la misura della responsabilità sussidiariadi ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditoridella comunione art 190 c c e infine la proporzione in cuisciolta la comunione l attivo e il passivo saranno ripartiti tra iconiugi o i loro eredi art 194 c cLa comunione senza quote rappresenta pertanto uno strumentogiuridico finalizzato ad affermare il diritto del coniuge a non entrarein rapporti di comunione con estranei alla stessa e a difendere ilpatrimonio familiare da inframmettenze di terzi* fondamentale esigenza tuttavia non implica che unavolta che sia stata sciolta la comunione legale per una delle causedi cui all art 191 c c e le parti abbiano maturato diritti di creditoriguardo ai beni relitti uno degli ex coniugi non possaseparatamente cedere ad ogni titolo la propria quota ossia lacorrispondente misura dei suoi diritti verso l altro ad ogni fine8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Numero di raccolta generale 8193/2024incidenti sul relitto di quella che fu la comunione coniugale senzaData pubblicazione 26/03/2024che per questo si ponga un problema di radicale invalidità dell attodi trasferimentoNé è pensabile che beni che già formarono l oggetto di unregime di circolazione limitato ossia assoggettato unicamente alconsenso dei contitolari per l intero possano persisterenell assoggettamento a limiti così forti anche quando le necessitàfunzionali originarie siano venute meno definitivamente o pervicende attinenti al vincolo personale o per fatti riguardanti lostesso potere di disporre della componente patrimoniale da partedi uno dei suoi protagonistiCome affermato da Cass n 18156/2020 nell ipotesi dicessazione del regime legale di comunione la contitolarità dei benirimane fino alla divisione della comunione divenuta ordinaria i benigià appartenenti al regime della comunione legale quando questanon è più vigente vengono assoggettati a un regime di comunioneordinaria tra gli ex coniugi in attesa di essere oggetto diun eventuale divisione fra essi2 8 Ne consegue che erroneamente la Corte di appello haapplicato l art 184 c c essendo incontestato che la comunionelegale tra i coniugi era già cessata al momento della compravenditae tale circostanza incontestata sin dal primo grado avrebbe dovevaessere presa in considerazione per individuare il regime giuridicoapplicabile all atto di compravendita in esame e per applicare iprincipi anzidetti con riferimento alla quota di ¼ della proprietàdell intero immobile di pertinenza di * ed a tanto la Corte dimerito dovrà provvedere in sede di rinvio3 1 Con il terzo motivo si denuncia l omessa motivazione suun fatto controverso e decisivo per il giudizio la violazione e/oerrata applicazione dell art 111 Cost e dell art 132 n 4 c p c n4 con relativo vizio di motivazione9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024La ricorrente espone che la sentenza impugnata è gravementeNumero di raccolta generale 8193/2024pregiudizievole per lei perché dopo avere regolarmente aDcaqtau piusbtbalictaozio ne 26/03/2024nel 2004 una parte dell appartamento di proprietà di ** a distanza di diciotto anni dalla stipula dell atto si èritrovata una sentenza di annullamento dell atto di compravenditaerrata3 2 Il terzo motivo riferito al vizio di motivazione è dal suocanto inammissibile Al giudizio trova invero applicazione l art360 primo comma n 5 c p c nella nuova formulazione Neconsegue che il nuovo canone di decisività del fatto storico oggettodi richiesta di revisione da parte della Corte di legittimità èconnesso alla sua idoneità a determinare un esito diverso dellacontroversia onde è necessario che nel motivo si indichi il “fattostorico” il cui esame sia stato omesso il “dato” testuale oextratestuale da cui esso risulti esistente il “come” e il “quando”tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua “decisività” cfr [OSCURATO:PERSONA] U n 8053/2014* specie il motivo difetta di tutti questi elementi e vapertanto dichiarato inammissibile4 In conclusione il secondo motivo di ricorso è fondato e vaaccolto assorbito il primo motivo ed inammissibile il terzo lasentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello diNapoli in diversa composizione per il riesame e l applicazione deiprincipi espressi e per la pronuncia sulle spese del presente giudiziodi legittimitàVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 P Q M * il secondo motivo di ricorso dichiara assorbito ilprimo e inammissibile il terzo cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulle speseNumero di raccolta generale 8193/2024del presente giudizio di legittimità Data pubblicazione 26/03/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il giorno 21 marzo 2024Il Presidente11 di 11* *P Q M * il secondo motivo di ricorso dichiara assorbito ilprimo e inammissibile il terzo cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 9681/2022Numero sezionale 1364/2024Napoli in diversa composizione anche per la pronuncia sulle speseNumero di raccolta generale 8193/2024del presente giudizio di legittimità Data pubblicazione 26/03/2024 Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52Così deciso in Roma nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile il giorno 21 marzo 2024Il Presidente11 di 11* *
Sentenza Cassazione n. 08193/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris