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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 17993/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14198-2022proposto da: A.P.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - ricorrenti incidentali – nonchécontro Oggetto R.G.N.14198/2022 Cron.

Rep.

Ud.23/04/2024 CC A.P.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 233/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 121/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., l. n. 92/2012, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], oltre altri, impugnavano il licenziamento intimato il 14.3.2016, all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, dall’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Venezia in liquidazione, deducendo, in particolare, la natura pubblicistica dei rapporti di lavoro, sul presupposto che l’APT andasse qualificata ente pubblico non economico, con conseguente inapplicabilità della procedura ex lege n. 223/1991 adottata invece dall’Azienda e invalidità dei licenziamenti comminati; limitatamente alla posizione del dirigente [OSCURATO:PERSONA], anche nell’ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la natura pubblica del rapporto di lavoro intercorso con APT, si eccepiva subordinatamente la violazione della procedura per difetto di comunicazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 16 della legge n. 161/2014; il Tribunale adito, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione, respingeva le domande di tutti i ricorrenti; 2.la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 13 aprile 2022 e comunicata in pari data, in parziale accoglimento del reclamo proposto dai lavoratori soccombenti in primo grado, ha dichiarato l’illegittimità della procedura di licenziamento collettivo limitatamente alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], condannando la reclamata APT a corrispondere allo stesso un importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e confermando nel resto l’impugnata sentenza;

3. la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che “le [OSCURATO:PERSONA], nella cui categoria va pacificamente inquadrata APT (circostanza non controversa), vanno annoverate, […], negli enti pubblici economici”; “tale inquadramento consegue non già ad un’analisi degli elementi fattuali della vita dell’ente, ma alla luce di un esame dei caratteri attributi all’ente medesimo dall’[OSCURATO:PERSONA] e dallo Statuto”, esame cui la Corte stessa ha proceduto, ritenendo pertanto applicabile la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991; 4.è stato accolto, invece, il reclamo del solo [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente, argomentando: “nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che è stata data la comunicazione ai soli delegati aziendali ed alle associazioni di categoria ivi specificamente indicati, tra cui non figura alcuna associazione di categoria dei dirigenti, essendo incontestato che la comunicazione non sia stata fatta alle RSA dei dirigenti, come rilevato nella sentenza impugnata e non contestato né dalla parte reclamante né dalla reclamata […] In assenza delle predetta RSA, la comunicazione andava quindi fatta, ai sensi delle disposizioni sopra citate, alle associazioni sindacali rappresentative della categoria dei dirigenti”; secondo la Corte “non può invero ritenersi sufficiente la comunicazione inviata alle associazioni sindacali di categoria sottoscrittrici del CCNL [OSCURATO:PERSONA] applicato, pur essendo il [OSCURATO:PERSONA] iscritto ad una di esse, dovendosi ritenere necessario il coinvolgimento dell’associazione rappresentativa della specifica categoria dei dirigenti”; 5.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, in data 31.5.2022, l’APT in liquidazione limitatamente alla statuizione rispetto alla quale era rimasta soccombente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di censura; ha resistito con controricorso il dirigente che, unitamente agli altri lavoratori, con atto dell’8 luglio 2022, ha anche proposto ricorso incidentale con sette motivi di impugnazione; ad esso ha resistito con controricorso l’Azienda, eccependo, tra l’altro, per i [OSCURATO:PERSONA], Boscolo, Camillo, David, Lagoteta, Marchesan, Trevisan, Zanella, la decadenza del ricorso incidentale per tardività; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. i motivi del ricorso principale dell’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] di Venezia in liquidazione possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1.col primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nella sottoscrizione, da parte dei sindacati destinatari della comunicazione, del CCNL enti locali personale dirigenziale;

1.2. con il secondo motivo, subordinatamente al rigetto del primo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 167, 183 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la sentenza di appello non avrebbe attribuito la corretta rilevanza, ad un fatto non controverso, limitandosi a identificare le sigle destinatarie della comunicazione con quelle sottoscrittrici del CCNL [OSCURATO:PERSONA] personale non dirigente, senza considerare che sono le medesime che hanno sottoscritto il CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’area dirigenziale, applicato nel caso di specie; 1.3.col terzo mezzo si denuncia, subordinatamente al rigetto dei precedenti, la violazione e falsa applicazione degli artt.39, co. 1, Cost., 2070 c.c., 19 St.

Lav., in relazione all’art. 24, co. 1 –quinquies e art. 4, co. 2 l. n. 223 del 1991, nella parte in cui la sentenza di appello imporrebbe al datore di lavoro, A.P.T., di considerare una determinata sigla sindacale a discapito di altre;

2. i motivi del ricorso incidentale dei lavoratori possono essere sintetizzati come segue;

2.1. con il primo motivo, limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 24, comma 1-quinquies, della l. n. 223/91 e delle disposizioni del codice civile e di rito in materia di distribuzione dell’onere probatorio, per avere la Corte territoriale imposto non precisati oneri di allegazione e di prova a carico del reclamante, ai fini del riconoscimento della misura massima dell’indennità (pari a 24 mensilità) fissata dalla medesima disposizione legislativa in materia di licenziamento collettivo illegittimo del dirigente;

2.2. con il secondo motivo, che, unitamente ai successivi, viene proposto dal [OSCURATO:PERSONA] insieme agli altri lavoratori in epigrafe, si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in rapporto agli artt. 2, comma 2, 31, comma 1, 113 bis del D. Lgs. 267/2000 ed art. 3 legge regionale 33 del 4.11.2002, per avere la Corte d’Appello attribuito natura di Ente pubblico economico ad un Consorzio di funzioni e di servizi privi di rilevanza economica imprenditoriale”; la Corte lagunare avrebbe erroneamente interpretato le summenzionate disposizioni in materia di enti pubblici locali, aziende speciali e consorzi tra enti, le quali consentono di allocare un Consorzio APT, assegnatario in prevalenza di funzioni amministrative e di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, pur nella veste dell’[OSCURATO:PERSONA] di natura consortile, nell’ambito degli enti pubblici non economici, in quanto tali destinatari della normativa in materia di pubblico impiego per ciò che concerne le procedure di riduzione del personale; per tal via, l’impugnata sentenza avrebbe violato altresì la normativa regionale, vigente ratione temporis , in materia di assegnazione alla Provincia di funzioni amministrative identificate dalla legge medesima; 2.3.il terzo motivo, subordinatamente al rigetto del motivo che precede, denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con art. 111 c. 6 Cost., per “motivazione perplessa e contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili”; il contrasto insanabile risiederebbe “nella circostanza per cui i giudici del reclamo hanno dapprima aderito alla tesi giurisprudenziale della irrilevanza dell’oggetto e natura dell’attività svolta dall’ente strumentale, ai fini della sua qualificazione in termini di EpE, per poi argomentare sulla rilevanza delle attività economiche e commerciali svolte dall’ente medesimo, approfondendo le disposizioni statutarie che, nella prospettiva della Corte, costituivano conferma di tale assunto”; 2.4.il quarto motivo, subordinatamente al rigetto del II e III motivo, denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in rapporto all’art. 114, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, per avere la Corte d’Appello ritenuto non dirimente, ai fini qualificatori di un NON-EPE, il requisito della capacità dell’Ente di reperire risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento”; 2.5.il quinto motivo, subordinatamente al rigetto del II, III e IV motivo, denuncia: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal mancato rinnovo della convenzione ex art. 30 del TUEL”; 2.6.il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 L. 92/2012, in rapporto all’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello esteso l’applicazione del rito Fornero all’accertamento della natura del rapporto, in contrasto con la richiesta di controparte di accertamento della nullità dei rapporti di cui è causa;

2.7. il settimo motivo denuncia: “nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp.

Att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 111 comma 6 Cost. – motivazione apparente e perplessa in relazione al disconoscimento dello status di pubblici dipendenti per taluni controricorrenti”;

3. il secondo motivo del ricorso incidentale ha carattere pregiudiziale e pone la questione della natura giuridica del consorzio tra enti pubblici costituito in azienda speciale, ovvero se tale consorzio abbia o meno natura di ente pubblico economico, ai fini dell’applicabilità della legge n. 223 del 1991;poiché la censura investe questioni di diritto di particolare rilevanza, il Colle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14198-2022proposto da: A.P.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - ricorrenti incidentali – nonchécontro Oggetto R.G.N.14198/2022 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC A.P.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 233/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 121/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., l. n. 92/2012, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], oltre altri, impugnavano il licenziamento intimato il 14.3.2016, all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, dall’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Venezia in liquidazione, deducendo, in particolare, la natura pubblicistica dei rapporti di lavoro, sul presupposto che l’APT andasse qualificata ente pubblico non economico, con conseguente inapplicabilità della procedura ex lege n. 223/1991 adottata invece dall’Azienda e invalidità dei licenziamenti comminati; limitatamente alla posizione del dirigente [OSCURATO:PERSONA], anche nell’ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta la natura pubblica del rapporto di lavoro intercorso con APT, si eccepiva subordinatamente la violazione della procedura per difetto di comunicazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 16 della legge n. 161/2014; il Tribunale adito, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione, respingeva le domande di tutti i ricorrenti; 2.la Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 13 aprile 2022 e comunicata in pari data, in parziale accoglimento del reclamo proposto dai lavoratori soccombenti in primo grado, ha dichiarato l’illegittimità della procedura di licenziamento collettivo limitatamente alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], condannando la reclamata APT a corrispondere allo stesso un importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e confermando nel resto l’impugnata sentenza; 3. la Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che “le [OSCURATO:PERSONA], nella cui categoria va pacificamente inquadrata APT (circostanza non controversa), vanno annoverate, […], negli enti pubblici economici”; “tale inquadramento consegue non già ad un’analisi degli elementi fattuali della vita dell’ente, ma alla luce di un esame dei caratteri attributi all’ente medesimo dall’[OSCURATO:PERSONA] e dallo Statuto”, esame cui la Corte stessa ha proceduto, ritenendo pertanto applicabile la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991; 4.è stato accolto, invece, il reclamo del solo [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente, argomentando: “nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti che è stata data la comunicazione ai soli delegati aziendali ed alle associazioni di categoria ivi specificamente indicati, tra cui non figura alcuna associazione di categoria dei dirigenti, essendo incontestato che la comunicazione non sia stata fatta alle RSA dei dirigenti, come rilevato nella sentenza impugnata e non contestato né dalla parte reclamante né dalla reclamata […] In assenza delle predetta RSA, la comunicazione andava quindi fatta, ai sensi delle disposizioni sopra citate, alle associazioni sindacali rappresentative della categoria dei dirigenti”; secondo la Corte “non può invero ritenersi sufficiente la comunicazione inviata alle associazioni sindacali di categoria sottoscrittrici del CCNL [OSCURATO:PERSONA] applicato, pur essendo il [OSCURATO:PERSONA] iscritto ad una di esse, dovendosi ritenere necessario il coinvolgimento dell’associazione rappresentativa della specifica categoria dei dirigenti”; 5.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, in data 31.5.2022, l’APT in liquidazione limitatamente alla statuizione rispetto alla quale era rimasta soccombente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di censura; ha resistito con controricorso il dirigente che, unitamente agli altri lavoratori, con atto dell’8 luglio 2022, ha anche proposto ricorso incidentale con sette motivi di impugnazione; ad esso ha resistito con controricorso l’Azienda, eccependo, tra l’altro, per i [OSCURATO:PERSONA], Boscolo, Camillo, David, Lagoteta, Marchesan, Trevisan, Zanella, la decadenza del ricorso incidentale per tardività; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi del ricorso principale dell’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] di Venezia in liquidazione possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1.col primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nella sottoscrizione, da parte dei sindacati destinatari della comunicazione, del CCNL enti locali personale dirigenziale; 1.2. con il secondo motivo, subordinatamente al rigetto del primo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 167, 183 c.p.c. e 2697 c.c., in quanto la sentenza di appello non avrebbe attribuito la corretta rilevanza, ad un fatto non controverso, limitandosi a identificare le sigle destinatarie della comunicazione con quelle sottoscrittrici del CCNL [OSCURATO:PERSONA] personale non dirigente, senza considerare che sono le medesime che hanno sottoscritto il CCNL [OSCURATO:PERSONA] dell’area dirigenziale, applicato nel caso di specie; 1.3.col terzo mezzo si denuncia, subordinatamente al rigetto dei precedenti, la violazione e falsa applicazione degli artt.39, co. 1, Cost., 2070 c.c., 19 St. Lav., in relazione all’art. 24, co. 1 –quinquies e art. 4, co. 2 l. n. 223 del 1991, nella parte in cui la sentenza di appello imporrebbe al datore di lavoro, A.P.T., di considerare una determinata sigla sindacale a discapito di altre; 2. i motivi del ricorso incidentale dei lavoratori possono essere sintetizzati come segue; 2.1. con il primo motivo, limitatamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 24, comma 1-quinquies, della l. n. 223/91 e delle disposizioni del codice civile e di rito in materia di distribuzione dell’onere probatorio, per avere la Corte territoriale imposto non precisati oneri di allegazione e di prova a carico del reclamante, ai fini del riconoscimento della misura massima dell’indennità (pari a 24 mensilità) fissata dalla medesima disposizione legislativa in materia di licenziamento collettivo illegittimo del dirigente; 2.2. con il secondo motivo, che, unitamente ai successivi, viene proposto dal [OSCURATO:PERSONA] insieme agli altri lavoratori in epigrafe, si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in rapporto agli artt. 2, comma 2, 31, comma 1, 113 bis del D. Lgs. 267/2000 ed art. 3 legge regionale 33 del 4.11.2002, per avere la Corte d’Appello attribuito natura di Ente pubblico economico ad un Consorzio di funzioni e di servizi privi di rilevanza economica imprenditoriale”; la Corte lagunare avrebbe erroneamente interpretato le summenzionate disposizioni in materia di enti pubblici locali, aziende speciali e consorzi tra enti, le quali consentono di allocare un Consorzio APT, assegnatario in prevalenza di funzioni amministrative e di servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, pur nella veste dell’[OSCURATO:PERSONA] di natura consortile, nell’ambito degli enti pubblici non economici, in quanto tali destinatari della normativa in materia di pubblico impiego per ciò che concerne le procedure di riduzione del personale; per tal via, l’impugnata sentenza avrebbe violato altresì la normativa regionale, vigente ratione temporis , in materia di assegnazione alla Provincia di funzioni amministrative identificate dalla legge medesima; 2.3.il terzo motivo, subordinatamente al rigetto del motivo che precede, denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con art. 111 c. 6 Cost., per “motivazione perplessa e contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili”; il contrasto insanabile risiederebbe “nella circostanza per cui i giudici del reclamo hanno dapprima aderito alla tesi giurisprudenziale della irrilevanza dell’oggetto e natura dell’attività svolta dall’ente strumentale, ai fini della sua qualificazione in termini di EpE, per poi argomentare sulla rilevanza delle attività economiche e commerciali svolte dall’ente medesimo, approfondendo le disposizioni statutarie che, nella prospettiva della Corte, costituivano conferma di tale assunto”; 2.4.il quarto motivo, subordinatamente al rigetto del II e III motivo, denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in rapporto all’art. 114, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, per avere la Corte d’Appello ritenuto non dirimente, ai fini qualificatori di un NON-EPE, il requisito della capacità dell’Ente di reperire risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento”; 2.5.il quinto motivo, subordinatamente al rigetto del II, III e IV motivo, denuncia: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal mancato rinnovo della convenzione ex art. 30 del TUEL”; 2.6.il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 L. 92/2012, in rapporto all’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello esteso l’applicazione del rito Fornero all’accertamento della natura del rapporto, in contrasto con la richiesta di controparte di accertamento della nullità dei rapporti di cui è causa; 2.7. il settimo motivo denuncia: “nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 111 comma 6 Cost. – motivazione apparente e perplessa in relazione al disconoscimento dello status di pubblici dipendenti per taluni controricorrenti”; 3. il secondo motivo del ricorso incidentale ha carattere pregiudiziale e pone la questione della natura giuridica del consorzio tra enti pubblici costituito in azienda speciale, ovvero se tale consorzio abbia o meno natura di ente pubblico economico, ai fini dell’applicabilità della legge n. 223 del 1991;poiché la censura investe questioni di diritto di particolare rilevanza, il Colle
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