CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Frattamaggiore, il 17/01/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente invoca l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato e deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile; Considerato che le censure sollevate, oltre ad essere versate sull'inammissibile piano del fatto, appaiono oltremodo generiche ed aspecifiche perché non illustrano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorrente ha avanzato doglianze del tutto generiche, a fronte di una motivazione dettagliata ei esaustiva (quanto alla responsabilità per il reato ascritto, si vedano le pp. 2 e 3; quanto alla invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., le pp. 3 e 4; quanto alle attenuanti generiche, la p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estens