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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2020

Cassazione n. 30254/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 10079/2020, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n.

R.G. 6258/2019 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA].

U. [OSCURATO:PERSONA] che chiede sia affermata la competenza del Tribunale di Foggia.

FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], evocando in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Agenzia delle entrate-Riscossione, riassumeva - ex art. 50 cod. proc. civ. - il giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di Foggia e definito con ordinanza con cui quel Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma.

L'oggetto del contendere concerneva l'impugnazione di cartella esattoriale per asserita nullità derivante dall'omessa notifica al Ricco, con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in forza di tale cartella.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 6258/2019, ritenuta la propria incompetenza territoriale, richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza.

Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Foggia.

Il ricorso è fondato.

Poiché la controversia concerne cartella esattoriale riferita ad un credito per "recupero agevolazioni" vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non sussiste alcuna limitazione ex art. 57 d.P.R. n. 602/1973 al giudizio di opposizione.

Nel caso di specie l'opposizione, essendo volta ad ottenere la declaratoria di nullità della cartella esattoriale per mancata notifica e la consequenziale invalidità dell'atto successivo (iscrizione di ipoteca), va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 10326 del 2014).

Considerato che non risulta avviata l'espropriazione forzata con il pignoramento ed essendo, per pacifica giurisprudenza, la cartella esattoriale equiparata all'atto di precetto, il quadro normativo di riferimento, come diffusamente argomentato dal Tribunale ricorrente, va individuato negli artt. 617, comma 1, 27 e 480, comma 3, cod. proc. civ., norme che prevedono criteri di attribuzione della competenza di natura inderogabile.

Ric. 2020 n. 10079 sez.

MT - ud. 15-06-2021 -2- Dal complesso di tali disposizioni si ricava che competente a conoscere delle opposizioni agli atti esecutivi è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio, poiché ivi si trovano i beni del creditore da sottoporre ad esecuzione.

Poiché l'agente della riscossione non elegge domicilio né dichiara la residenza nella cartella di pagamento (a differenza di quanto avviene nell'atto di precetto), opera il criterio sussidiario secondo cui l'opposizione si propone dinanzi al giudice del luogo ove la cartella è stata notificata (secondo la tesi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione) ovvero avrebbe dovuto essere notificata (secondo la tesi di controparte), luoghi che coincidono con la residenza del debitore, ricompresa nella circoscrizione del Tribunale di Foggia.

Presso tale ufficio si radica dunque la competenza per territorio inderogabile.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Foggia.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto d'ufficio dal Tribunale di Roma e dichiara la competenza del Tribunale di Foggia.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] fr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 10079/2020, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. R.G. 6258/2019 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. U. [OSCURATO:PERSONA] che chiede sia affermata la competenza del Tribunale di Foggia. FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], evocando in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Agenzia delle entrate-Riscossione, riassumeva - ex art. 50 cod. proc. civ. - il giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di Foggia e definito con ordinanza con cui quel Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma. L'oggetto del contendere concerneva l'impugnazione di cartella esattoriale per asserita nullità derivante dall'omessa notifica al Ricco, con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in forza di tale cartella. Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 6258/2019, ritenuta la propria incompetenza territoriale, richiedeva d'ufficio il regolamento di competenza. Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Foggia. Il ricorso è fondato. Poiché la controversia concerne cartella esattoriale riferita ad un credito per "recupero agevolazioni" vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non sussiste alcuna limitazione ex art. 57 d.P.R. n. 602/1973 al giudizio di opposizione. Nel caso di specie l'opposizione, essendo volta ad ottenere la declaratoria di nullità della cartella esattoriale per mancata notifica e la consequenziale invalidità dell'atto successivo (iscrizione di ipoteca), va qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 10326 del 2014). Considerato che non risulta avviata l'espropriazione forzata con il pignoramento ed essendo, per pacifica giurisprudenza, la cartella esattoriale equiparata all'atto di precetto, il quadro normativo di riferimento, come diffusamente argomentato dal Tribunale ricorrente, va individuato negli artt. 617, comma 1, 27 e 480, comma 3, cod. proc. civ., norme che prevedono criteri di attribuzione della competenza di natura inderogabile. Ric. 2020 n. 10079 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- Dal complesso di tali disposizioni si ricava che competente a conoscere delle opposizioni agli atti esecutivi è l'ufficio giudiziario del luogo in cui il creditore ha dichiarato la residenza o eletto domicilio, poiché ivi si trovano i beni del creditore da sottoporre ad esecuzione. Poiché l'agente della riscossione non elegge domicilio né dichiara la residenza nella cartella di pagamento (a differenza di quanto avviene nell'atto di precetto), opera il criterio sussidiario secondo cui l'opposizione si propone dinanzi al giudice del luogo ove la cartella è stata notificata (secondo la tesi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione) ovvero avrebbe dovuto essere notificata (secondo la tesi di controparte), luoghi che coincidono con la residenza del debitore, ricompresa nella circoscrizione del Tribunale di Foggia. Presso tale ufficio si radica dunque la competenza per territorio inderogabile. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Foggia. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto d'ufficio dal Tribunale di Roma e dichiara la competenza del Tribunale di Foggia. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] fr