CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1986
Cassazione n. 36504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1986 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 4 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 21 luglio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta dì giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 56, 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui si deducono l'errata applicazione delle legge e vizi della motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti contestati al capo A) dell'imputazione in termini di tentata estorsione anziché ai sensi dell'art. 393 cod. pen., risulta meramente riproduttivo dì profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in particolare, alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha correttamente escluso la configurabilità del reato ex art. 393 cod. pen. in ragione dell'estraneità dei destinatari della condotta minacciosa, posta in essere dall'imputato, rispetto alla pretesa da questi vantata, così facendo applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027, in motiv., secondo cui "è configurabile il delitto dì estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza ejo minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere, poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale"); Considerato che anche il secondo motivo, con cui si deduce l'errata qualificazione dei fatti contestati al capo B) dell'imputazione ai sensi dell'art. 629 cod. pen., appare reíterativa di questioni già correttamente affrontate nella decisione impugnata alle pagine 11, 12 e 13, nelle quali si è evidenziato che l'episodio contestato, stante la sua connotazione patrimoniale, integrava tutti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione e non poteva derubricarsi in quello dì violenza privata (art. 610 cod. peri.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trerrffla 'in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]