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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41379/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, giacché, a fronte di pena sospesa, il sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, supera i limiti di legge, importa la revoca di diritto - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale già concessa, sul solo presupposto che (come nella specie) la nuova condanna sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa e prima della scadenza del termine di sospensione (tra le molte, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333-01); che alla fattispecie descritta non si applicano i principi affermati da Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01, che attengono alla diversa ipotesi di sospensione illegalmente accordata ab initio, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.; è solo in questo caso che il potere di revoca del giudice dell'esecuzione è subordinato alla circostanza che la causa ostativa preesistente non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, giacché, a fronte di pena sospesa, il sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, supera i limiti di legge, importa la revoca di diritto - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale già concessa, sul solo presupposto che (come nella specie) la nuova condanna sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa e prima della scadenza del termine di sospensione (tra le molte, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333-01); che alla fattispecie descritta non si applicano i principi affermati da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01, che attengono alla diversa ipotesi di sospensione illegalmente accordata ab initio, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.; è solo in questo caso che il potere di revoca del giudice dell'esecuzione è subordinato alla circostanza che la causa ostativa preesistente non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci