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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37590/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22784/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IM) il 28 marzo 1960 e residente in Bordighera (IM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C68I138C ), rappresentata e difesa, giusta procura stesa su foglio separato da Avvisi di liquidazione tasse ipotecarie – Aggiudicazione immobile nell’ambito di una procedura esecutiva considerarsi in calce al controricors o, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E19A225G), con studio in Taggia (IM), alla V ia Stazione n. 51, domiciliata telematicamente all'indirizzo di PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 139/2 / 20 2 1 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale della Liguria il 22 / 0 2 /20 2 1 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsi separati davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia avverso avvisi di liquidazione per imposte e tasse ipotecarie con riferimento all’aggiudicazione di una unità immobiliare nell’ambito di una procedura esecutiva.

2. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li accoglieva, sostenendo che l’intero procedimento di esecuzione (ivi comprese le operazioni conclusive) si svolge su impulso del creditore procedente (nel caso di specie, la concessionaria) e, soprattutto, nel suo interesse.

3. Sull’appello dell’Agente delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che sia il concessionario che il professionista delegato dal giudice contrassegnano con la loro attività una medesima procedura che è finalizzata allo stesso scopo di soddisfare la pretesa del creditore procedente (cioè il concessionario medesimo).

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa.Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 78 dPR n. 602/1973 e 11 d.lgs. n. 347/1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il detto art. 47 circoscrive l’ambito di applicazione dell’esenzione alle formalità ipotecarie (comprese le cancellazioni di ipoteche e pignoramenti) “richieste dal concessionario” e che, trattandosi di norma agevolativa, la stessa non può essere applicata al di fuori dei casi in essa previsti.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Sezione ha di recente condivisibilmente affermato che “in tema di agevolazioni fiscali, l'art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere interpretato restrittivamente, sicché per l'esenzione di imposta in esso prevista - con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della riscossione” (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14043 del 04/05/2022).

Rileva la ricorrente che la norma agevolativa di cui all'art. 47 d.P.R. n. 602/1973 è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica e non poteva, pertanto, trovare applicazione nel caso di specie, in cui le formalità non erano state richieste dal concessionario della riscossione, ma ordinate dal giudice dell'esecuzione nel decreto di trasferimento conclusivo della procedura di esecuzione immobiliare.

La doglianza coglie nel segno.

L'art. 47 del d.P.R. n. 602/1973 - rubricato « g ratu ità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche» - stabilisce, al primo comma, che «i conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto».

In coerenza con il principio di carattere generale secondo cui le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sono da interpretare in senso restrittivo e non sono applicabili al di fuori dei casi espressamente previsti, questa Corte ha precisato che l'art. 47 cit. è norma per sua natura di stretta interpretazione che risulta perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 18104 del 2021).

Tale norma prevede espressamente che l'esenzione di imposta sia riconosciuta nell'ipotesi in cui sia il concessionario della riscossione a richiedere l'effettuazione delle formalità e ciò allo scopo di rendere più agevole, economica e rapida l'attività di riscossione dei tributi.

Nel caso di specie è incontroverso che l'attività di cancellazione delle ipoteche legali e del pignoramento sia stata effettuata non su richiesta del concessionario della riscossione, ma su ordine del giudice dell'esecuzione.

Trattasi dunque di attività svoltasi su impulso officioso del giudice e non su richiesta della parte specificamente individuata dalla legge, sicché deve escludersi l'esenzione dal tributo, in ragione della natura eccezionale del trattamento tributario agevolativo, insuscettibile di applicazione analogica e non applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti.

La Corte costituzionale, invero, attribuisce alle norme agevolative carattere eccezionale e derogatorio e le ritiene espressione di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie non riscontrabile (Corte cost. n. 242 del 2017).

Del resto, la cancellazione delle formalità gravanti sull’immobile viene eseguita proprio nell’interesse dell’aggiudicatario del bene, se solo si considera che, nell'espropriazione forzata mobiliare, la vendita forzata, a norma dell'art. 586 c.p.c., comporta la purgazione del bene espropriato dalle iscrizione e dalle trascrizionidi cui risulta gravato.

2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassatae, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente.

Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’orientamento di questa Corte si è consolidato nel 2021, per compensare integralmente quelle relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa per intero le spese dei gradi di merito e condanna la resistente al rimborso di quelle relative al presentegiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.200,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22784/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IM) il 28 marzo 1960 e residente in Bordighera (IM), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C68I138C ), rappresentata e difesa, giusta procura stesa su foglio separato da Avvisi di liquidazione tasse ipotecarie – Aggiudicazione immobile nell’ambito di una procedura esecutiva considerarsi in calce al controricors o, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E19A225G), con studio in Taggia (IM), alla V ia Stazione n. 51, domiciliata telematicamente all'indirizzo di PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – - avverso la sente nza n. 139/2 / 20 2 1 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale della Liguria il 22 / 0 2 /20 2 1 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsi separati davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia avverso avvisi di liquidazione per imposte e tasse ipotecarie con riferimento all’aggiudicazione di una unità immobiliare nell’ambito di una procedura esecutiva. 2. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li accoglieva, sostenendo che l’intero procedimento di esecuzione (ivi comprese le operazioni conclusive) si svolge su impulso del creditore procedente (nel caso di specie, la concessionaria) e, soprattutto, nel suo interesse. 3. Sull’appello dell’Agente delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che sia il concessionario che il professionista delegato dal giudice contrassegnano con la loro attività una medesima procedura che è finalizzata allo stesso scopo di soddisfare la pretesa del creditore procedente (cioè il concessionario medesimo). 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa.Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 49 e 78 dPR n. 602/1973 e 11 d.lgs. n. 347/1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il detto art. 47 circoscrive l’ambito di applicazione dell’esenzione alle formalità ipotecarie (comprese le cancellazioni di ipoteche e pignoramenti) “richieste dal concessionario” e che, trattandosi di norma agevolativa, la stessa non può essere applicata al di fuori dei casi in essa previsti. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Sezione ha di recente condivisibilmente affermato che “in tema di agevolazioni fiscali, l'art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 deve essere interpretato restrittivamente, sicché per l'esenzione di imposta in esso prevista - con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della riscossione” (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 14043 del 04/05/2022). Rileva la ricorrente che la norma agevolativa di cui all'art. 47 d.P.R. n. 602/1973 è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica e non poteva, pertanto, trovare applicazione nel caso di specie, in cui le formalità non erano state richieste dal concessionario della riscossione, ma ordinate dal giudice dell'esecuzione nel decreto di trasferimento conclusivo della procedura di esecuzione immobiliare. La doglianza coglie nel segno. L'art. 47 del d.P.R. n. 602/1973 - rubricato « g ratu ità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche» - stabilisce, al primo comma, che «i conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto». In coerenza con il principio di carattere generale secondo cui le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali sono da interpretare in senso restrittivo e non sono applicabili al di fuori dei casi espressamente previsti, questa Corte ha precisato che l'art. 47 cit. è norma per sua natura di stretta interpretazione che risulta perciò insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 18104 del 2021). Tale norma prevede espressamente che l'esenzione di imposta sia riconosciuta nell'ipotesi in cui sia il concessionario della riscossione a richiedere l'effettuazione delle formalità e ciò allo scopo di rendere più agevole, economica e rapida l'attività di riscossione dei tributi. Nel caso di specie è incontroverso che l'attività di cancellazione delle ipoteche legali e del pignoramento sia stata effettuata non su richiesta del concessionario della riscossione, ma su ordine del giudice dell'esecuzione. Trattasi dunque di attività svoltasi su impulso officioso del giudice e non su richiesta della parte specificamente individuata dalla legge, sicché deve escludersi l'esenzione dal tributo, in ragione della natura eccezionale del trattamento tributario agevolativo, insuscettibile di applicazione analogica e non applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti. La Corte costituzionale, invero, attribuisce alle norme agevolative carattere eccezionale e derogatorio e le ritiene espressione di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie non riscontrabile (Corte cost. n. 242 del 2017). Del resto, la cancellazione delle formalità gravanti sull’immobile viene eseguita proprio nell’interesse dell’aggiudicatario del bene, se solo si considera che, nell'espropriazione forzata mobiliare, la vendita forzata, a norma dell'art. 586 c.p.c., comporta la purgazione del bene espropriato dalle iscrizione e dalle trascrizionidi cui risulta gravato. 2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassatae, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’orientamento di questa Corte si è consolidato nel 2021, per compensare integralmente quelle relative ai gradi di merito. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa per intero le spese dei gradi di merito e condanna la resistente al rimborso di quelle relative al presentegiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.200,00
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