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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 04711/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30950/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 164/2018 depositata i l 14/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 30950/18 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 24.4.2018n. 164, la Corte d’appello di Bresciarigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva accoltoil ricorso promoss o da [OSCURATO:PERSONA] e da gli altri nove ricorrenti meglio indicati in epigrafe, volto a chiedere l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps consistente nella negazione dell’assegno di natalitàdi cui all’art. 1 comma 125 della legge n. 190 del 2014con ordine all’Istituto previdenziale di riconoscere il diritto al predetto assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani.

Il tribunale ha accolto la domanda di assegno di natalità deiricorrenti - che l’Inps aveva respinto perché i ricorrentipur risultando i n possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari non erano in possessodella carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo- rilevando il carattere oggettivamente discriminatorio della condotta tenuta dall’ente previdenziale nei confronti deiricorrenti stess i e accertando il diritto a percepire la prestazione richiesta.

Il tribunale, in particolare, ha disapplicato la norma che esclude la provvidenza per i cittadini stranieri lavoratori, atteso che il requisito di essere soggiornante di lungo periodo non può riguardare le prestazioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori(tra cui andava ricompreso l’assegno di natalità), ma solo quelle di assistenza.

Il tribunale ha, inoltre, ritenuto che fosse statacorrettamente proposta l’azione civile contro la discriminazione , ex art. 28 d.lgs. n. 150/11 e 702 bis c.p.c., e che detta azione fosse ammissibile, nonostante la mancata presentazione di previo ricorso in via amministrativa.La Corte territoriale, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, previo una diffusa disamina della normativa comunitaria ha, in buona sostanza, confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di unmotivo, mentre tutti i richiedenti ha nno resist ito con controricorso .

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del combinato disposto degli artt.1 commi da 125 a 129 della legge n. 190/14 e connesso DPR del 27.2.2015, 4 bis, comma 1 bis, 5, commi 8.1 e 8.2 e 9 e dodicesimo comma, lett. c), 43 e 44 del d.lgs. n. 286/98, anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, recepita con il d.lgs. n. 40/2014 e dell’art. 3 del reg. n. 883/2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto dei cittadin i extracomunitari, titolaridi permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma privi del permesso di soggiorno di lungo periodo, a percepire la provvidenza economicamaturata a titolo di assegno di natalità di cui all’art. 1 commi 125- 129 della legge n. 190/14, pur in presenza del disposto di cui all’art. 3 comma 2 lett. k) della dir. 2011/98/UE, recepito con l’art. 1comma 1 lett. b) del d.lgs. n.40/14 che ha inserito all’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, il comma 8.2 lett. c), definendo discriminatoria la condotta tenuta dal medesimo istituto.

Secondo l’Istituto previdenziale non è invocabile il diritto alla parità di trattamento di cui all’art. 12 della dir. 13 dicembre 2011 n. 98 che compete ai cittadini dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), tra i quali non sono ricompresi i cittadini di paesi terzi che soggiornano non con permesso di lungo periodoma che si trovano nel territorio nazionale transitoriamente e, comunque, per periodi più brevi di 5 anni, che sono contemplati nel successivo paragrafo 2 del medesimo articolo

3. Con il suddetto motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale evidenzia come dalla disciplina dell’assegno di natalità, sievince in modo inequivocabile che si tratta di una sorta di bonusespressamente previsto per i figli nati da cittadini italiani o di uno Stato membro dell’unione europea o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo.

La prestazione economica, secondo l’assunto dell’Inps costituisce un premio diretto ad incentivare la natalità nell’ambito del territorio nazionale; per tale motivo l’assegno di natalità non può essere ricompreso tra le misure poste a tutela della sicurezzasociale, tenendo conto dei vincoli di spesa annuali e degli obblighi di rendicontazione dello stesso Istituto previdenziale: in buona sostanza, secondo l’Inps, riconoscere detto assegno anche a quei genitori che temporaneamente si trovano nel territorio nazionale, vanificherebbe del tutto lo scopo perseguito dal legislatore.

Il motivo èinfondato.Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “ Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002” (Cass. n. 32606/22).

A tale orientamento non può che darsi continuità anche per la presente vicenda.

Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30950/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 164/2018 depositata i l 14/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 30950/18 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 24.4.2018n. 164, la Corte d’appello di Bresciarigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva accoltoil ricorso promoss o da [OSCURATO:PERSONA] e da gli altri nove ricorrenti meglio indicati in epigrafe, volto a chiedere l’accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps consistente nella negazione dell’assegno di natalitàdi cui all’art. 1 comma 125 della legge n. 190 del 2014con ordine all’Istituto previdenziale di riconoscere il diritto al predetto assegno di natalità alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Il tribunale ha accolto la domanda di assegno di natalità deiricorrenti - che l’Inps aveva respinto perché i ricorrentipur risultando i n possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari non erano in possessodella carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo- rilevando il carattere oggettivamente discriminatorio della condotta tenuta dall’ente previdenziale nei confronti deiricorrenti stess i e accertando il diritto a percepire la prestazione richiesta. Il tribunale, in particolare, ha disapplicato la norma che esclude la provvidenza per i cittadini stranieri lavoratori, atteso che il requisito di essere soggiornante di lungo periodo non può riguardare le prestazioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori(tra cui andava ricompreso l’assegno di natalità), ma solo quelle di assistenza. Il tribunale ha, inoltre, ritenuto che fosse statacorrettamente proposta l’azione civile contro la discriminazione , ex art. 28 d.lgs. n. 150/11 e 702 bis c.p.c., e che detta azione fosse ammissibile, nonostante la mancata presentazione di previo ricorso in via amministrativa.La Corte territoriale, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, previo una diffusa disamina della normativa comunitaria ha, in buona sostanza, confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione , sulla base di unmotivo, mentre tutti i richiedenti ha nno resist ito con controricorso . Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del combinato disposto degli artt.1 commi da 125 a 129 della legge n. 190/14 e connesso DPR del 27.2.2015, 4 bis, comma 1 bis, 5, commi 8.1 e 8.2 e 9 e dodicesimo comma, lett. c), 43 e 44 del d.lgs. n. 286/98, anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 12 dir. 2011/98/UE, recepita con il d.lgs. n. 40/2014 e dell’art. 3 del reg. n. 883/2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto dei cittadin i extracomunitari, titolaridi permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma privi del permesso di soggiorno di lungo periodo, a percepire la provvidenza economicamaturata a titolo di assegno di natalità di cui all’art. 1 commi 125- 129 della legge n. 190/14, pur in presenza del disposto di cui all’art. 3 comma 2 lett. k) della dir. 2011/98/UE, recepito con l’art. 1comma 1 lett. b) del d.lgs. n.40/14 che ha inserito all’art. 5 del d.lgs. n. 286/98, il comma 8.2 lett. c), definendo discriminatoria la condotta tenuta dal medesimo istituto. Secondo l’Istituto previdenziale non è invocabile il diritto alla parità di trattamento di cui all’art. 12 della dir. 13 dicembre 2011 n. 98 che compete ai cittadini dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), tra i quali non sono ricompresi i cittadini di paesi terzi che soggiornano non con permesso di lungo periodoma che si trovano nel territorio nazionale transitoriamente e, comunque, per periodi più brevi di 5 anni, che sono contemplati nel successivo paragrafo 2 del medesimo articolo 3. Con il suddetto motivo di ricorso, l’Istituto previdenziale evidenzia come dalla disciplina dell’assegno di natalità, sievince in modo inequivocabile che si tratta di una sorta di bonusespressamente previsto per i figli nati da cittadini italiani o di uno Stato membro dell’unione europea o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo. La prestazione economica, secondo l’assunto dell’Inps costituisce un premio diretto ad incentivare la natalità nell’ambito del territorio nazionale; per tale motivo l’assegno di natalità non può essere ricompreso tra le misure poste a tutela della sicurezzasociale, tenendo conto dei vincoli di spesa annuali e degli obblighi di rendicontazione dello stesso Istituto previdenziale: in buona sostanza, secondo l’Inps, riconoscere detto assegno anche a quei genitori che temporaneamente si trovano nel territorio nazionale, vanificherebbe del tutto lo scopo perseguito dal legislatore. Il motivo èinfondato.Infatti, secondo la Giurisprudenza di questa Corte, “ Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002” (Cass. n. 32606/22). A tale orientamento non può che darsi continuità anche per la presente vicenda. Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricor