CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 29476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 25/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Gorizia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’annullamento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa all’esito di opposizione adecreto penale di condanna, il G.i.p. del Tribunale di Gorizia ha applicato ex art.444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 186 comma 7,d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), la pena di sei mesi di arresto e1.350,00 euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi delcomma 9-bis del citato art. 186 cod. strada, determinato in 118 giorni, nulladisponendo in ordine alla sospensione della patente di guida e alla confisca delveicolo.2. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione fondato sutre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)2.1. Con il primo motivo, si evidenzia che in sede di opposizione al decretopenale è stato formalizzato un accordo ex art. 444 cod. proc. pen. avente aoggetto la pena di sei mesi di arresto e 1.350,00 euro di ammenda, daconvertirsi, la componente detentiva, nella corrispondente pena pecuniaria di13.500,00 euro di ammenda, per un totale di 14.850,00 euro di pena pecuniariada sostituirsi con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod.strada.Orbene, per il ricorrente, il G.i.p., nell’applicare la pena nei termini differentida quelli di cui all’accordo, avrebbe violato i parametri di legge inerenti al calcolodei giorni di lavoro di pubblica utilità corrispondenti alla pena sostituita.2.2. Con i motivi secondo e terzo si deduce la violazione dell’art. 186,comma 7, cod. strada, rispettivamente, per l’omessa applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e perl’omessa confisca del veicolo ancorché non appartenente a persona estranea alreato in quanto di proprietà dell’imputata, per quanto risulterebbe dagli attiprocessuali e dalla documentazione allegata al ricorso.3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per l’assorbente difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, censura ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., anche al netto delle violazioni di legge in ordine alle sanzioniamministrative accessorie previste come obbligatorie per legge, in merito allequali non vi è statuizione in sentenza.2. Come emerge dagli atti, le parti hanno raggiunto un accordo, conriferimento alla fattispecie di cui all’art. 186 comma 7, cod. strada, in ordine allapena di sei mesi di arresto e 1.350,00 euro di ammenda, da convertirsi, lacomponente detentiva, nella corrispondente pena pecuniaria di 13.500,00 euro diammenda, e quindi per un totale di 14.850,00 euro di pena pecuniaria dasostituirsi con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada.In evidente difetto di correlazione con la richiesta, l’impugnata sentenza haperò applicato la pena di sei mesi di arresto e 1.350,00 di ammenda, sostituitacon il lavoro di pubblica utilità, peraltro determinandone la durata in ragione diun criterio di computo differente da quello di cui al citato comma 9-bis, per ilquale: il lavoro ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentivairrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250,00 euro aun giorno di lavoro di pubblica utilità (per l’assenza in capo al giudice del poteredi modificare con sentenza l’accordo delle parti, in luogo di un rigetto dellarichiesta ex art. 444 cod. proc. pen., ex plurimis, Sez. 3, n. 19605 del25/0172023, Rv. 284614 – 01; vds., sul punto, anche Sez. U, n. 23400 del27/01/2022, Rv. 283191 – 01).3. In conclusione, all’accoglimento del ricorso conseguono l’annullamentosenza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale diGorizia, Ufficio G.i.p., per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Gorizia, Ufficio G.i.p., per l’ulteriore corso.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente