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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 29823/2026

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il Tribunale di sorveglianza diReggio Calabria ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter,comma 1, lett. a) Ord. pen. e ha dichiarato inammissibili le istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare genericanonché speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen.Rilevato, altresì, che, avverso il descritto provvedimento, è stato propostotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo con il quale sidenuncia manifesta e logicità della motivazione e violazione dell'art. 47-quinquies Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che le argomentazioni svolte sono inammissibili in sede dilegittimità in quanto versate in fatto e riproduttive di motivi di censure giàesaminati nell’ordinanza impugnata con motivazione completa e immune daillogicità manifesta.Reputato, inoltre, che non si ravvisa il lamentato vizio di motivazione tenutoconto che la sentenza per il reato per il quale la condannata è stata tratta inarresto e che è stata causa della revoca della misura alternativa concessa inprecedenza, è indicata dal Tribunale (v. p. 4) come provvedimento che ha presol’insussistenza del fatto reputato causa della revoca della precedente misura.[OSCURATO:PERSONA], infine, che l’ordinanza rende conto espressamente, conragionamento di puro merito non rivedibile nella presente sede, anche dellarelazione dell’equipe di osservazione e degli esiti dell’indagine sociale in base aiquali viene indicata come più adatta le detenzione in carcere per avviare unpercorso terapeutico, posto che è emerso che la ricorrente fa uso di cocaina eche, quindi, per esigenze di cura del figlio minore è stato reputato più utilel’avvio eventuale di tale trattamento.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Tribunale di sorveglianza diReggio Calabria ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter,comma 1, lett. a) Ord. pen. e ha dichiarato inammissibili le istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare genericanonché speciale ex art. 47-quinquies Ord. pen.Rilevato, altresì, che, avverso il descritto provvedimento, è stato propostotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo con il quale sidenuncia manifesta e logicità della motivazione e violazione dell'art. 47-quinquies Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che le argomentazioni svolte sono inammissibili in sede dilegittimità in quanto versate in fatto e riproduttive di motivi di censure giàesaminati nell’ordinanza impugnata con motivazione completa e immune daillogicità manifesta.Reputato, inoltre, che non si ravvisa il lamentato vizio di motivazione tenutoconto che la sentenza per il reato per il quale la condannata è stata tratta inarresto e che è stata causa della revoca della misura alternativa concessa inprecedenza, è indicata dal Tribunale (v. p. 4) come provvedimento che ha presol’insussistenza del fatto reputato causa della revoca della precedente misura.[OSCURATO:PERSONA], infine, che l’ordinanza rende conto espressamente, conragionamento di puro merito non rivedibile nella presente sede, anche dellarelazione dell’equipe di osservazione e degli esiti dell’indagine sociale in base aiquali viene indicata come più adatta le detenzione in carcere per avviare unpercorso terapeutico, posto che è emerso che la ricorrente fa uso di cocaina eche, quindi, per esigenze di cura del figlio minore è stato reputato più utilel’avvio eventuale di tale trattamento.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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