CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39639/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele GARGIULO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di AMATU Salvatore, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale nel quale gli erano stati contestati più reati in materia di stupefacenti (in particolare: un'ipotesi di importazione di cocaina dalla quale era stato assolto per non aver commesso il fatto; la cessione, il trasporto e la detenzione a fini di cessione di cocaina, eroina e hashish, condotte tutte riqualificate in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con declaratoria di conseguente estinzione del reato per prescrizione). • Il giudice della riparazione ha ritenuto che, non avendo il richiedente rinunciato alla prescrizione, anche al fine di ettercitare il suo diritto ad ottenere un indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., esso gli fosse precluso, in coerenza a quanto lo stesso giudice delle leggi ha affermato con la sentenza n. 219/200801 reato nel quale erano state riqualificate le condotte ai sensi dell'art. 73 comma 5 richiamato postiNemiri-0 titolo 1- legittimante l'emissione e il mantenimento della cautela z' la custodia subita non , neppure superato la pena in astratto prevista per tali reati. 2. La difesa dell'AMATU ha proposto ricorso avverso la decisione sopra richiamata, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine ai presupposti di insorgenza del diritto azionato, avendo la Corte territoriale omesso di confrontarsi con la circostanza che la declaratoria di estinzione era conseguita alla riqualificazio4r delle relative condotte in un reato che, all'epoca dell'applicazione della misura, non avrebbe consentito, per limiti edittali, l'applicazione della misura più afflittiva, stante il disposto di cui all'art. 280 cod. proc. pen.. Il che configurerebbe un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo, pur essendo la mancanza dei presupposti conseguita all'accertamento nel giudizio di merito, come riconosciuto dal consolidato orientamento della Corte di legittimità. Sotto altro profilo, poi, la difesa ha rilevato che dalla derubricazione sarebbe conseguito anche un diverso termine di durata massima della misura, cosicché per il rimanente periodo di custodia ingiustamente subito l'AMATU avrebbe diritto al relativo indennizzo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Raffele GARGIULO, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.4. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato, pur dovendosi operare alcune precisazioni, in relazione al tenore della decisione e del motivo di ricorso. 2. Nella specie, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, l'AMATU era stato arrestato nel 2009 per più ipotesi rilevanti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; sottoposto originariamente alla custodia cautelare in carcere da quella data e sino al 2 aprile 2010, era stato poi ammesso alla misura gradata degli arresti domiciliari sino alla liberazione (nell'ordinanza, impugnata indicata alternativamente nel 3. e nel 10/11/2010, errore che, tuttavia, non incide sulla decisione assunta); il giudice della cognizione lo aveva, infine, assolto dal reato di importazione e, ritenuto il quinto comma della stessa disposizione, aveva dichiarato estinto il reato di cui alle altre condotte contestate per intervenuta prescrizione. Orbene, la difesa ha del tutto omesso di considerare gli interventi normativi susseguitisi con riguardo all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La norma (configurata, all'epoca dell'arresto, come circostanza attenuante e divenuta fattispecie autonoma solo dopo la novella di cui all'art. 2 del d.l. 146/2013, convertito, con modificazioni, nella I. n. 10/2014 che ne ha pure modificato la forbice edittale, prevedendo un massimo pari ad anni cinque di reclusione), consentiva infatti l'applicazione della misura più afflittiva ai sensi dell'allora vigente art. 280, comma 2, cod. proc. pen. (che, a sua volta, prevedeva quale limite edittale per l'applicazione della misura custodiale più afflittiva la pena non inferiore nel massimo ad anni cinque). La difesa ha, invece, considerato il testo vigente delle norme sopra richiamate, l'art. 73, comma 5 citato essendo stato, peraltro, nuovamente modificato dall'art. 1, comma 24-terlett. a), dl. n. 36/2014, convertito, con modificazioni, nella In. 79/2014, con modifica della pena detentiva, il cui massimo edittale (anni quattro) non consente l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere7stante la previsione dell'art. 280, comma 2, cod. proc. pen., cone modificato dall'art. 1, comma Aia, n. 1) d.l. 78/2013, convertito, con modificazioni, nella I. n. 94/2013, a decorrere dal 3 luglio 2013. Pertanto, ha errato la difesa laddove, pur richiamando principi corretti in materia, ne ha ritenuto l'applicabilità al caso all'esame, senza tener conto che per il reato riqualificato la custodia in carcere poteva essere applicata, con conseguente insussistenza dell'ipotizzata ingiustizia formale del titolo. Nella specie, dunque, deve trovare applicazione il principio, altrettanto consolidato, in forza del quale, in materia di riparazione per la ingiusta detenzione (sin dalla sentenza delle Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855), ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Co/ucci, Rv. 258607; n. 31393 del 18/4/2013, Rv. 257778), a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396; sez. 4, n. 22058 del 15/2/2018, Dogaru, Rv. 273264). Ciò che nella specie non è avvenuto, a nulla rilevando il riferimento operato ai termini di durata massima della custodia, sia avuto riguardo al diverso limite di pena rilevante ratione temporis, ma anche osservandosi che la violazione di tali termini non rientra tra le cause che fondano l'ingiustizia formale del titolo, dal legislatore limitata al difetto dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280, cod. proc. pen. Ne consegue, pur con le precisazioni sopra esposte, la correttezza della decisione, alla stregua dei principi richiamati. 3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Deciso il 9 ottobre 2024. La Consigliera est. Il PrIesidente [OSCURATO:PERSONA]