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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09163/2026

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i procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pianese, elettivamente domiciliato in Roma in via di Monserrato n. 34,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4849/2020, depositata il 16/10/2020;Numero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;In data 02/10/2018 l’Agenzia delle Entrate–Riscossionecomunicava al ricorrente l’avviso di presa in carico codice n°07177201800026110000 con il quale detta Agenzia della riscossioneavvisava il contribuente dell’avvio delle attività di riscossione, riferitoall’avviso di accertamento n° TF3010503934/2017, che sarebbe statonotificato dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli I il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma asseritamente mai notificato, con il quale erano stateaccertate maggiori imposte per €.22.666,03 per IRPEF, €.1.386,00 perIRPEF Regionale, €.341,00 IRPEF comunale, €.3.247,00 per IRAPnonché €.13.883,00 per IVA per complessivi €. 41,523,03.Contro tale avviso di inizio del procedimento di riscossione ilricorrente propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diNapoli eccependo, per quello che interessa il presente giudizio:1) nullità dell'avviso di presa in carico per inesistente notifica delpresupposto avviso di accertamento;2) nullità della pretesa erariale e del presupposto avviso diaccertamento per intervenuta decadenza dell'attività di accertamento.Si costituiva l'Ufficio davanti alla CTP per chiedere il rigetto delricorso, sostenendo la inammissibilità dello stesso non essendo lacomunicazione di presa in carico atto autonomamente impugnabile e,nel merito, la legittimità del proprio operato e, in particolare, per quelloche riguarda l’oggetto del presente ricorso, che l’avviso diaccertamento “era stato regolarmente notificato ai sensi dell’art.140cpc, con il deposito presso la casa comunale per temporanea assenzaed irreperibilità del contribuente.

E’ stata poi inviata regolareraccomandata”.r.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026Il sopraindicato contenzioso venne definito sfavorevolmente per ilricorrente con la sentenza n. 1825 depositata in data 7/2/19, dallasezione n. 40 della CTP di Napoli che respingendo il ricorso condannòil sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali liquidate in €.2.573oltre accessori.Con ricorso tempestivamente notificato, il sig. [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la predetta sentenza n. 1825/40/2019,regolarmente depositato presso la CTR di Napoli, che lo respinse.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti,anche “il contribuente”) propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi, illustrati da una successiva memoria difensiva.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art.60 D.P.R. 600/73, dell'art.140 c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere ritenuto nulla e/o inesistente lanotifica dell'avviso di accertamento prodromico alla presa in carico e,di conseguenza per non avere annullato lo stesso per avvenutadecadenza dal potere impositivo (art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3)”, ilcontribuente, dopo aver ricordato gli approdi giurisprudenziali checonsentono il recupero della tutela giurisdizionale contro l’attoimpositivo non ritualmente notificato mercé l’impugnazione entro iltermine perentorio decorrente dalla notificazione dell’atto a valle (nelcaso che ci occupa, l’avviso di presa in carico), censura la sentenzaimpugnata rilevando che il messo notificatore avrebbe eseguito lanotificazione dell’avviso di accertamento (presupposto all’avviso dipresa in carico), ai sensi dell'art. 140 cpc, all'indirizzo dichiarato nelladenunzia dei redditi e, cioè, in Giugliano in Campania (NA) al VialeGiove 1 traversa a sinistra n. 9, senza previamente procedere aller.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricerche necessarie per verificare l’effettiva residenza del destinatariodella notificazione.In particolare, il contribuente deduce che ha depositato agli atti delgiudizio il suo certificato di residenza storico, dal quale risulta cheall’epoca della notificazione egli era residente anagraficamente inGiugliano in Campania alla via Bosco a Casacelle n. 7, trav. 9.Dunque, egli non avrebbe mai risieduto in [OSCURATO:PERSONA] 1, traversaa sinistra n. 9 dove è stata effettuata la notifica ex art. 140 cpc e doveil ricorrente non avrebbe né ha mai avuto alcuna relazione.Il contribuente deduce, inoltre, che non risulta allegato all’originaledell’atto la ricevuta di spedizione, né la stessa è stata prodotta ingiudizio, dato che dalla attestazione, contenuta nella relata di notifica,non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stataspedita, né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cuiall’art. 48 delle disp. att. c.p.c.Neanche in secondo grado l'ufficio resistente ha prodotto l'originaledella ricevuta di spedizione, né l'avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa che il messo dichiara di avere spedito in data30/10/2017.Risulta, invece, che l'Ufficio ha prodotto un documento,rappresentato dalla stampa dal sito internet del fornitore privato delservizio di posta [OSCURATO:SOCIETA], datata 6/2/2019, della tracciatura dellaspedizione della predetta raccomandata 9200590057599-4 del30/10/2017, dal quale documento emergerebbe che la spedizione dellaraccomandata informativa sarebbe stata fatta ad un indirizzo diverso(via Bosco a Casacelle 7) da quello in cui era stata tentata la consegnaai fini della notifica.

Dall’esame del documento rappresentato dallastampata della pagina internet emergerebbe che la raccomandata erastata spedita il 31/10/17 e non il 30/10/17 come attestato nella relatadi notifica.r.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026Emergerebbe, inoltre, che per la spedizione della raccomandatainformativa sarebbe stato utilizzato il servizio di un operatore privato,[OSCURATO:SOCIETA]., che all’epoca dell’incarico di recapitare la raccomandata(2018) non aveva ancora ottenuto la licenza individuale in base alregime di cui alla legge n. 124 del 2017, licenza ottenuta solo nel 2019.1.1.

Si deve, innanzitutto, chiarire che il motivo in esame, nellaparte in cui deduce la nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c. perchémanca agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandatainformativa, perché comunque questa è stata spedita ad un indirizzodiverso da quello cui fu era stata tentata la notifica e perché laspedizione sarebbe stata fatta a mezzo di un operatore privato privo dilicenza individuale, è ammissibile.L’eccezione di inammissibilità spiegata in controricorso dall’Agenziadelle Entrate, infatti, non è specifica e non è circostanziata, perché nonsi spiega con chiarezza in quale fase e grado del processo l’ufficioavrebbe depositato in atti i documenti, relativi al procedimento dinotifica dell’avviso di accertamento, contestati dal contribuente.In particolare, da una parte (pag. 5) si dice che quei documentisono stati depositati nel corso del giudizio di appello e che ilcontribuente avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti; dall’altra si diceche il contribuente avrebbe dovuto proporre, per contestare l’irritualitàdel procedimento di notificazione, appropriati motivi di appello,presupponendo che quei documenti relativi al procedimentonotificatorio fossero stati depositati in primo grado.Deve, in ogni caso, rilevarsi che, una volta che nel ricorsointroduttivo di primo grado si sia proposto un motivo relativo alla nullitàdella notificazione di un atto impositivo, la contestazione di documentidepositati nel corso del giudizio, attinenti al procedimento notificatorio,non ha bisogno di sostanziarsi in motivi aggiunti, essendo quellar.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026contestazione e le ragioni che vengano poste a sostegno già ricompresenel raggio impugnatorio dell’originario motivo di ricorso.1.2.

Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato per quanto diragione, con riferimento alla dedotta mancanza della prova dispedizione della raccomandata informativa da parte del messonotificatore ex art. 140 c.p.c.; con riferimento alla spedizione dellaraccomandata citata ad un indirizzo diverso da quello al quale era stataeseguita la notifica ex art. 140 c.p.c.; con riferimento alla spedizionedella raccomandata informativa tramite un operatore di posta privata([OSCURATO:SOCIETA].) sprovvisto, all’atto della spedizione, della licenzaindividuale richiesta dalla legge n. 124 del 2017.Con riferimento al primo profilo di nullità, deve rilevarsi che questaCorte ha affermato che in tema di comunicazione a mezzo diraccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegnadel plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio ditale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome edell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltantol'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero,con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suoindirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità dellanotifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altroidoneo mezzo di prova (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 23194 del27/08/2024, Rv. 672108-01; Cass., Sez. 3-, Ordinanza n. 21288 del25/07/2025, Rv. 675955 - 02).Con riferimento al secondo motivo di nullità, deve affermarsi che ilprocedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. trova il suocompletamento con la spedizione dell’avviso di deposito conraccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere depositatoagli atti da parte del soggetto notificante (nel caso che ci occupa,l’Agenzia delle Entrate) per dar modo al giudice di verificare, se non lar.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricezione materiale del detto avviso da parte del destinatario,quantomeno il perfezionamento degli effetti di conoscenza legale dellagiacenza presso il Comune del plico contenente l’atto notificato.Orbene, nel caso di specie il contribuente ha dedotto che l’avvisodi deposito era stato spedito ad un indirizzo diverso da quello cui erastato spedito l’avviso di accertamento, sicché, se tale circostanza fosseconfermata in esito alla verifica che è demandata al giudice del rinvio,si sarebbe verificato un vulnus del procedimento notificatorio, conconseguente nullità della notifica dell’avviso di accertamento.Anche il profilo di nullità relativo alla dedotta mancanza dellalicenza individuale in capo all’agente postale privato [OSCURATO:SOCIETA]. èfondato: premesso che si tratta di una notifica avvenuta nel regime dicui alla legge n. 124 del 2017, essa è nulla se sarà accertato dal giudicedel rinvio che la spedizione dell’avviso di deposito sia avvenuta a mezzodel detto operatore privato e se al tempo della spedizione taleoperatore non era ancora munito della prescritta licenza individuale(Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024, Rv. 670857 - 01).E’, invece, infondata la doglianza del contribuente relativa allacircostanza che il messo notificatore, prima di notificare l’avviso diaccertamento in via Giove a Giugliano in Campania, non abbiaproceduto a fare ulteriori ricerche prima di eseguire la notifica con ilrito degli irreperibili relativi (art. 140 c.p.c.).L’indirizzo al quale era stata eseguita la notifica, infatti, era quelloindicato nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente,mentre la necessità di apposite ed ulteriori ricerche in sede di notificasorge solo nel caso in cui, non essendovi più alcun collegamento tral’indirizzo al quale il messo abbia fatto accesso e il destinatario dellanotificazione, si debba procedere a perfezionare la notifica secondo ilrito degli irreperibili assoluti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., evenienza chenella fattispecie di causa non si è verificata.r.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/20262.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo motivo, con il quale si denuncia il decorsodel termine di decadenza, all’atto della notifica dell’avviso di presa incarico, della potestà impositiva dell’amministrazione ex art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973, quale conseguenza della nullità della notificadell’avviso di accertamento.3.

Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, in diversa composizione.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 10409/2021 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pianese, elettivamente domiciliato in Roma in via di Monserrato n. 34,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4849/2020, depositata il 16/10/2020;Numero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;In data 02/10/2018 l’Agenzia delle Entrate–Riscossionecomunicava al ricorrente l’avviso di presa in carico codice n°07177201800026110000 con il quale detta Agenzia della riscossioneavvisava il contribuente dell’avvio delle attività di riscossione, riferitoall’avviso di accertamento n° TF3010503934/2017, che sarebbe statonotificato dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli I il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma asseritamente mai notificato, con il quale erano stateaccertate maggiori imposte per €.22.666,03 per IRPEF, €.1.386,00 perIRPEF Regionale, €.341,00 IRPEF comunale, €.3.247,00 per IRAPnonché €.13.883,00 per IVA per complessivi €. 41,523,03.Contro tale avviso di inizio del procedimento di riscossione ilricorrente propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diNapoli eccependo, per quello che interessa il presente giudizio:1) nullità dell'avviso di presa in carico per inesistente notifica delpresupposto avviso di accertamento;2) nullità della pretesa erariale e del presupposto avviso diaccertamento per intervenuta decadenza dell'attività di accertamento.Si costituiva l'Ufficio davanti alla CTP per chiedere il rigetto delricorso, sostenendo la inammissibilità dello stesso non essendo lacomunicazione di presa in carico atto autonomamente impugnabile e,nel merito, la legittimità del proprio operato e, in particolare, per quelloche riguarda l’oggetto del presente ricorso, che l’avviso diaccertamento “era stato regolarmente notificato ai sensi dell’art.140cpc, con il deposito presso la casa comunale per temporanea assenzaed irreperibilità del contribuente. E’ stata poi inviata regolareraccomandata”.r.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026Il sopraindicato contenzioso venne definito sfavorevolmente per ilricorrente con la sentenza n. 1825 depositata in data 7/2/19, dallasezione n. 40 della CTP di Napoli che respingendo il ricorso condannòil sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali liquidate in €.2.573oltre accessori.Con ricorso tempestivamente notificato, il sig. [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la predetta sentenza n. 1825/40/2019,regolarmente depositato presso la CTR di Napoli, che lo respinse.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti,anche “il contribuente”) propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi, illustrati da una successiva memoria difensiva.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art.60 D.P.R. 600/73, dell'art.140 c.p.c., in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere ritenuto nulla e/o inesistente lanotifica dell'avviso di accertamento prodromico alla presa in carico e,di conseguenza per non avere annullato lo stesso per avvenutadecadenza dal potere impositivo (art. 360 c.p.c., c. 1, n. 3)”, ilcontribuente, dopo aver ricordato gli approdi giurisprudenziali checonsentono il recupero della tutela giurisdizionale contro l’attoimpositivo non ritualmente notificato mercé l’impugnazione entro iltermine perentorio decorrente dalla notificazione dell’atto a valle (nelcaso che ci occupa, l’avviso di presa in carico), censura la sentenzaimpugnata rilevando che il messo notificatore avrebbe eseguito lanotificazione dell’avviso di accertamento (presupposto all’avviso dipresa in carico), ai sensi dell'art. 140 cpc, all'indirizzo dichiarato nelladenunzia dei redditi e, cioè, in Giugliano in Campania (NA) al VialeGiove 1 traversa a sinistra n. 9, senza previamente procedere aller.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricerche necessarie per verificare l’effettiva residenza del destinatariodella notificazione.In particolare, il contribuente deduce che ha depositato agli atti delgiudizio il suo certificato di residenza storico, dal quale risulta cheall’epoca della notificazione egli era residente anagraficamente inGiugliano in Campania alla via Bosco a Casacelle n. 7, trav. 9.Dunque, egli non avrebbe mai risieduto in [OSCURATO:PERSONA] 1, traversaa sinistra n. 9 dove è stata effettuata la notifica ex art. 140 cpc e doveil ricorrente non avrebbe né ha mai avuto alcuna relazione.Il contribuente deduce, inoltre, che non risulta allegato all’originaledell’atto la ricevuta di spedizione, né la stessa è stata prodotta ingiudizio, dato che dalla attestazione, contenuta nella relata di notifica,non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stataspedita, né il destinatario della medesima né gli altri elementi di cuiall’art. 48 delle disp. att. c.p.c.Neanche in secondo grado l'ufficio resistente ha prodotto l'originaledella ricevuta di spedizione, né l'avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa che il messo dichiara di avere spedito in data30/10/2017.Risulta, invece, che l'Ufficio ha prodotto un documento,rappresentato dalla stampa dal sito internet del fornitore privato delservizio di posta [OSCURATO:SOCIETA], datata 6/2/2019, della tracciatura dellaspedizione della predetta raccomandata 9200590057599-4 del30/10/2017, dal quale documento emergerebbe che la spedizione dellaraccomandata informativa sarebbe stata fatta ad un indirizzo diverso(via Bosco a Casacelle 7) da quello in cui era stata tentata la consegnaai fini della notifica. Dall’esame del documento rappresentato dallastampata della pagina internet emergerebbe che la raccomandata erastata spedita il 31/10/17 e non il 30/10/17 come attestato nella relatadi notifica.r.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026Emergerebbe, inoltre, che per la spedizione della raccomandatainformativa sarebbe stato utilizzato il servizio di un operatore privato,[OSCURATO:SOCIETA]., che all’epoca dell’incarico di recapitare la raccomandata(2018) non aveva ancora ottenuto la licenza individuale in base alregime di cui alla legge n. 124 del 2017, licenza ottenuta solo nel 2019.1.1. Si deve, innanzitutto, chiarire che il motivo in esame, nellaparte in cui deduce la nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c. perchémanca agli atti la ricevuta di spedizione della raccomandatainformativa, perché comunque questa è stata spedita ad un indirizzodiverso da quello cui fu era stata tentata la notifica e perché laspedizione sarebbe stata fatta a mezzo di un operatore privato privo dilicenza individuale, è ammissibile.L’eccezione di inammissibilità spiegata in controricorso dall’Agenziadelle Entrate, infatti, non è specifica e non è circostanziata, perché nonsi spiega con chiarezza in quale fase e grado del processo l’ufficioavrebbe depositato in atti i documenti, relativi al procedimento dinotifica dell’avviso di accertamento, contestati dal contribuente.In particolare, da una parte (pag. 5) si dice che quei documentisono stati depositati nel corso del giudizio di appello e che ilcontribuente avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti; dall’altra si diceche il contribuente avrebbe dovuto proporre, per contestare l’irritualitàdel procedimento di notificazione, appropriati motivi di appello,presupponendo che quei documenti relativi al procedimentonotificatorio fossero stati depositati in primo grado.Deve, in ogni caso, rilevarsi che, una volta che nel ricorsointroduttivo di primo grado si sia proposto un motivo relativo alla nullitàdella notificazione di un atto impositivo, la contestazione di documentidepositati nel corso del giudizio, attinenti al procedimento notificatorio,non ha bisogno di sostanziarsi in motivi aggiunti, essendo quellar.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026contestazione e le ragioni che vengano poste a sostegno già ricompresenel raggio impugnatorio dell’originario motivo di ricorso.1.2. Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato per quanto diragione, con riferimento alla dedotta mancanza della prova dispedizione della raccomandata informativa da parte del messonotificatore ex art. 140 c.p.c.; con riferimento alla spedizione dellaraccomandata citata ad un indirizzo diverso da quello al quale era stataeseguita la notifica ex art. 140 c.p.c.; con riferimento alla spedizionedella raccomandata informativa tramite un operatore di posta privata([OSCURATO:SOCIETA].) sprovvisto, all’atto della spedizione, della licenzaindividuale richiesta dalla legge n. 124 del 2017.Con riferimento al primo profilo di nullità, deve rilevarsi che questaCorte ha affermato che in tema di comunicazione a mezzo diraccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegnadel plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio ditale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome edell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltantol'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero,con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suoindirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità dellanotifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altroidoneo mezzo di prova (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 23194 del27/08/2024, Rv. 672108-01; Cass., Sez. 3-, Ordinanza n. 21288 del25/07/2025, Rv. 675955 - 02).Con riferimento al secondo motivo di nullità, deve affermarsi che ilprocedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. trova il suocompletamento con la spedizione dell’avviso di deposito conraccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere depositatoagli atti da parte del soggetto notificante (nel caso che ci occupa,l’Agenzia delle Entrate) per dar modo al giudice di verificare, se non lar.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricezione materiale del detto avviso da parte del destinatario,quantomeno il perfezionamento degli effetti di conoscenza legale dellagiacenza presso il Comune del plico contenente l’atto notificato.Orbene, nel caso di specie il contribuente ha dedotto che l’avvisodi deposito era stato spedito ad un indirizzo diverso da quello cui erastato spedito l’avviso di accertamento, sicché, se tale circostanza fosseconfermata in esito alla verifica che è demandata al giudice del rinvio,si sarebbe verificato un vulnus del procedimento notificatorio, conconseguente nullità della notifica dell’avviso di accertamento.Anche il profilo di nullità relativo alla dedotta mancanza dellalicenza individuale in capo all’agente postale privato [OSCURATO:SOCIETA]. èfondato: premesso che si tratta di una notifica avvenuta nel regime dicui alla legge n. 124 del 2017, essa è nulla se sarà accertato dal giudicedel rinvio che la spedizione dell’avviso di deposito sia avvenuta a mezzodel detto operatore privato e se al tempo della spedizione taleoperatore non era ancora munito della prescritta licenza individuale(Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 7978 del 25/03/2024, Rv. 670857 - 01).E’, invece, infondata la doglianza del contribuente relativa allacircostanza che il messo notificatore, prima di notificare l’avviso diaccertamento in via Giove a Giugliano in Campania, non abbiaproceduto a fare ulteriori ricerche prima di eseguire la notifica con ilrito degli irreperibili relativi (art. 140 c.p.c.).L’indirizzo al quale era stata eseguita la notifica, infatti, era quelloindicato nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente,mentre la necessità di apposite ed ulteriori ricerche in sede di notificasorge solo nel caso in cui, non essendovi più alcun collegamento tral’indirizzo al quale il messo abbia fatto accesso e il destinatario dellanotificazione, si debba procedere a perfezionare la notifica secondo ilrito degli irreperibili assoluti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., evenienza chenella fattispecie di causa non si è verificata.r.g. n. 10409/2021 a.c. 23/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10409/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 9163/2026Data pubblicazione 11/04/20262. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determinal’assorbimento del secondo motivo, con il quale si denuncia il decorsodel termine di decadenza, all’atto della notifica dell’avviso di presa incarico, della potestà impositiva dell’amministrazione ex art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973, quale conseguenza della nullità della notificadell’avviso di accertamento.3. Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 10409/2021 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09163/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris