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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07147/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15471/2021 R.G. propostoCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IRNO, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FELICIALUONGO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANTONIETTA COSTIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOTOSCANO, STEFANINA D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIROTREZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGICAROTENUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],MAINDARDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARMELAMAISANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNUNZIATAVITIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOORAZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOAIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSTINAMORLICCHIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026UGO ANNUNZIATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO D'ONOFRIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGI D'ANTONIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], PASQUALE D'ORIANO,EVANGELISTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CANNAVACCIUOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSASALVIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSUNTACOSTIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMMACOLATAROVETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOAQUINO, [OSCURATO:PERSONA], FULVIO D'ALESSANDRO,ANGELA D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA], EDUARDOGARGIULO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLEMENTINAUGGA, ROSARIO D'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA], ROSANNAROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELISABETTASez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026MARRAZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TERESAPANARIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIBORRIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALMA D'AMARO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FELICIAACANFORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMEDEOMALAFRONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOELEFANTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GIUSEPPE D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA], TERESAMALAFRONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]',[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOSANTONASTASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANIELLOCAROTENUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNATRABUCCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LUIGI ANNUNZIATA, [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPESORRENTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FULVIOD'ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIAVITIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GAETANOACANFORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAFFAELELANGELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELIOVESSICCHIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPEZAMPARELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOLORETO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANELLAAMBROSIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],DATTILO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIOACCONCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FILIPPOCASCONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIALBANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETRO D'ANIELLO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026GENNARO CIRILLO, [OSCURATO:PERSONA], CONCETTALONGOBARDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASQUALEGIARRETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETROD'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1296/2020depositata il 01/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL’IRNO”(di seguito, per brevità, “CONSORZIO”), impugna la sentenza dellaCorte d’appello di Salerno n. 1296/2020, pubblicata in data 1°dicembre 2020, la quale ha respinto il gravame proposto dal medesimoCONSORZIO avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1333/2014, pubblicata in data 15 settembre 2014.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato adito dagli odierniintimati i quali, premesso di essere proprietari di immobili ricadenti tuttinel centro urbano del Comune di Scafati e di avere ricevuto dalCONSORZIO cartelle di pagamento per contributi, avevano chiesto diaccertare l’insussistenza della pretesa del CONSORZIO, deducendo chegli immobili di cui erano titolari non rivestivano alcuna vocazioneagricola e non ricevevano alcuna utilità dall’attività consortile.Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026Costituitosi regolarmente il CONSORZIO - chiedendo il rigetto delladomanda di accertamento negativo - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, avevaaccolto la domanda, facendo proprie le conclusioni del CTU, secondo ilquale gli immobili degli odierni intimati non ricevevano alcuna utilitasdall’attività del CONSORZIO.3.

La Corte d’appello di Salerno ha disatteso l’appello delCONSORZIO, dichiarando in primo luogo l’inammissibilità ex art. 345c.p.c. del primo motivo di gravame.Ha osservato la Corte territoriale ha osservato che, da un lato,l’odierno ricorrente aveva dedotto nel gravame quale utilitas ilbeneficio di natura idraulica, laddove in prime cure l’utilitas era stataricondotta al beneficio di scolo - e quindi ad un tema di indagine diversorispetto a quello dedotto in appello – e, dall’altro lato, solo in sede digravame erano stati prodotti sia la delibera di [OSCURATO:PERSONA] cheapprovava il Piano di Classifica sia il Piano di Classifica medesimo.Quanto agli altri motivi di appello, gli stessi sono stati disattesirilevando che: I) il CONSORZIO veniva ad invocare l’applicazione diprevisioni nel testo modificato successivamente ai fatti di causa; II) lecensure rivolte alla decisione di prime cure per aver fatto proprie leconclusioni della CTU risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.4.

Tutti i soggetti evocati dal CONSORZIO sono rimasti intimati glioriginari attori.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnataavrebbe erroneamente ritenuto che la deduzione di un beneficio dinatura idraulica costituisce tema di indagine nuovo – e quindiinammissibile – rispetto all’originaria deduzione di un beneficio di scolo.Argomenta, in contrario, che il beneficio di scolo ed il beneficio didifesa costituiscono due diverse dimensioni del beneficio di naturaidraulica, con la conseguenza che la deduzione del secondo, anzichédel primo, in appello avrebbe integrato una mera emendatio libelli, deltutto ammissibile.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11,15 Preleggi; 10, r.d. n. 215/1933; 860 c.c.; 90, lett.

E), d.P.R. n.616/1977; 10, lett.

F), Legge n. 183/1989.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che l’odierno ricorrente era venuto ad invocare l’applicazionedi previsioni di legge nel testo modificato successivamente ai fatti dicausa.Argomenta sul punto il ricorrente che tale giudizio della Corteterritoriale sarebbe errato, in quanto i richiami normativi contenutinell’atto di appello sarebbero riferiti a previsioni di legge nella versionevigente ratione temporis.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alladecisione di prime cure - per aver quest’ultima fatto proprie leSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026conclusioni della CTU - risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.Deduce il ricorrente di non aver mai formulato motivi di doglianzarelativi al profilo richiamato nella decisione impugnata.Argomenta, quindi, che la decisione della Corte d’appello avrebbeviolato l’art. 112 c.p.c.

“per avere la C.T.R. pronunciato una sentenzadi contenuto diverso e più ampio di quello richiesto con l’atto di appello.Diversità di contenuto che – si noti – non è circoscritta al solo profilogiuridico, ma investe anche il giudizio di fatto, posto che le circostanzeriferite in sentenza non erano mai stata [sic] introdotte nel giudizio digravame”.2.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.2.1.

Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso discendeda un duplice ordine di ragioni.In primo luogo, il ricorso risulta ampiamente ed irrimediabilmentecarente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c., dal momento che lo stesso omette di riprodurre o localizzareadeguatamente il contenuto essenziale delle difese sviluppate dalricorrente nel giudizio di prime cure, potendosi osservare – percompletezza – che il contenuto delle note collocate nel corpo del ricorsorisulta riferito ad altri profili e risulta in ogni caso inadeguato.È agevole osservare, a questo punto, che qualunque possibilità divaglio concreto della tesi esposta nel motivo di ricorso – e cioèl’assenza di effettiva diversità tra le deduzioni svolte in primo grado equelle svolte in appello e quindi l’assenza di una mutatio libelli, comeinvece ritenuto dalla decisione impugnata – risulta radicalmentepreclusa dall’assenza dei minimi elementi imprescindibili per poteroperare l’individuazione delle deduzioni svolte dal ricorrente nei distintiSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026gradi di merito, e quindi la corretta ricostruzione delle causae petendiposte dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese.In secondo luogo, il ricorso omette di svolgere qualsiasi censura neiconfronti di quella che costituisce invece vera e propria ratio decidendiulteriore esposta nella sentenza della Corte di Salerno, e cioèl’osservazione per cui l’odierna ricorrente aveva prodotto solo in sededi gravame la delibera di Giunta regionale del 1997 di approvazione delPiano di Classifica, nonché lo stesso Piano di Classifica, incorrendo,pertanto, in una ulteriore violazione della preclusione di cui all’art. 345c.p.c. sul piano delle produzioni documentali.Dal che deriva l’applicazione del principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16314 del 18/06/2019).2.2.

Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo.Il CONSORZIO ricorrente censura la decisione della Corte d’appello,in quanto quest’ultima avrebbe affermato – erroneamente, secondo lostesso ricorrente – che l’atto di appello conteneva la riproduzione delleprevisioni di legge di rilievo in una formulazione diversa da quellavigente, ratione temporis, nell’anno 2000, e cioè nell’anno cui eranoriferiti i contributi azionati con le cartelle di pagamento.Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nella sentenzaimpugnata - limitandosi quest’ultima ad affermare che le norme dirilievo (senza specificare quali) erano state richiamate nel testo fruttoSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di modifiche successive ai fatti di causa – sarebbe stato onere delricorrente, sempre in ossequio al principio di specificità dettato dall’art.366 c.p.c., puntualizzare sia le norme che erano state invocate sin dalgiudizio di primo grado – e non solo nell’atto di appello, come inveceavviene nel ricorso – sia procedere al richiamo del contenuto degli atti,nella parte in cui era stata operata le riproduzione del tenore letteraledelle previsioni.Questa Corte, infatti, ha già da tempo chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudicedi legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversiae del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed attidel processo, ivi compresa la sentenza stessa, sicché, nell’ipotesi difattispecie interessata da ripetuti interventi legislativi, è necessarioindicare gli elementi indispensabili per individuare la normativaapplicabile ratione temporis (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 31082 del28/12/2017).Le carenze in tal modo constatate non possono che condurre ad ungiudizio di inammissibilità del mezzo, dovendosi osservareulteriormente – e per mera completezza - che la seconda metà delmotivo (per l’esattezza, dalla seconda metà pag. 22) sviluppa una seriedi censure che investono, in realtà, il merito delle argomentazioni delladecisione del Tribunale in sede di prime cure e non la decisione dellaCorte d’appello, cui invece dette argomentazioni sono erroneamente2.3.

La violazione dell’art. 366 c.p.c. è all’origine della declaratoriadi inammissibilità anche del terzo ed ultimo motivo.Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Il ricorso, infatti, censura la decisione impugnata, in quanto lastessa – in sostanza – avrebbe statuito su un motivo di gravame che ilricorrente nega di avere formulato.Ebbene, al di là di ogni altra considerazione, anche in questo casola contestazioni formulate nel ricorso risultano del tutto apodittiche ecarenti, nella persistente omessa riproduzione dell’atto di appello nelsuo tenore essenziale, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio alleconsiderazioni – peraltro comunque non pertinenti – svolte neiprecedenti motivi di gravame.Vale, poi, osservare, in conclusione, che la Corte territoriale ha, inrealtà, statuito sull’appello - così rispettando l’art. 112 c.p.c. - e chesemmai – in via di mera ipotesi – vi sarebbe stato, da parte della Cortemedesima, un inadeguato inquadramento delle censure che eranostate mosse con l’atto di appello.Inadeguato inquadramento che, tuttavia, nemmeno in ipotesi puòessere ricondotto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce delprincipio per cui il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 6 - L,Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155del 13/10/2017; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla in punto spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati dalricorrente.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - PresidenteOggetto: Consorzio –[OSCURATO:PERSONA]’ - ConsigliereContributi consortiliEDUARDO CAMPESE - ConsiglierePAOLO CATALLOZZI - ConsigliereUd. 10/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15471/2021 R.G. propostoCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IRNO, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FELICIALUONGO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANTONIETTA COSTIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOTOSCANO, STEFANINA D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIROTREZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGICAROTENUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],MAINDARDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARMELAMAISANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNUNZIATAVITIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOORAZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOAIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSTINAMORLICCHIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026UGO ANNUNZIATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO D'ONOFRIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGI D'ANTONIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], PASQUALE D'ORIANO,EVANGELISTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CANNAVACCIUOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSASALVIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSUNTACOSTIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMMACOLATAROVETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOAQUINO, [OSCURATO:PERSONA], FULVIO D'ALESSANDRO,ANGELA D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA], EDUARDOGARGIULO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLEMENTINAUGGA, ROSARIO D'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA], ROSANNAROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELISABETTASez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026MARRAZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TERESAPANARIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIBORRIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALMA D'AMARO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FELICIAACANFORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMEDEOMALAFRONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOELEFANTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GIUSEPPE D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA], TERESAMALAFRONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]',[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOSANTONASTASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANIELLOCAROTENUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNATRABUCCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LUIGI ANNUNZIATA, [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPESORRENTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FULVIOD'ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIAVITIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GAETANOACANFORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAFFAELELANGELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELIOVESSICCHIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPEZAMPARELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOLORETO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANELLAAMBROSIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],DATTILO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIOACCONCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FILIPPOCASCONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIALBANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETRO D'ANIELLO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026GENNARO CIRILLO, [OSCURATO:PERSONA], CONCETTALONGOBARDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASQUALEGIARRETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETROD'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1296/2020depositata il 01/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL’IRNO”(di seguito, per brevità, “CONSORZIO”), impugna la sentenza dellaCorte d’appello di Salerno n. 1296/2020, pubblicata in data 1°dicembre 2020, la quale ha respinto il gravame proposto dal medesimoCONSORZIO avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1333/2014, pubblicata in data 15 settembre 2014.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato adito dagli odierniintimati i quali, premesso di essere proprietari di immobili ricadenti tuttinel centro urbano del Comune di Scafati e di avere ricevuto dalCONSORZIO cartelle di pagamento per contributi, avevano chiesto diaccertare l’insussistenza della pretesa del CONSORZIO, deducendo chegli immobili di cui erano titolari non rivestivano alcuna vocazioneagricola e non ricevevano alcuna utilità dall’attività consortile.Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026Costituitosi regolarmente il CONSORZIO - chiedendo il rigetto delladomanda di accertamento negativo - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, avevaaccolto la domanda, facendo proprie le conclusioni del CTU, secondo ilquale gli immobili degli odierni intimati non ricevevano alcuna utilitasdall’attività del CONSORZIO.3.

La Corte d’appello di Salerno ha disatteso l’appello delCONSORZIO, dichiarando in primo luogo l’inammissibilità ex art. 345c.p.c. del primo motivo di gravame.Ha osservato la Corte territoriale ha osservato che, da un lato,l’odierno ricorrente aveva dedotto nel gravame quale utilitas ilbeneficio di natura idraulica, laddove in prime cure l’utilitas era stataricondotta al beneficio di scolo - e quindi ad un tema di indagine diversorispetto a quello dedotto in appello – e, dall’altro lato, solo in sede digravame erano stati prodotti sia la delibera di [OSCURATO:PERSONA] cheapprovava il Piano di Classifica sia il Piano di Classifica medesimo.Quanto agli altri motivi di appello, gli stessi sono stati disattesirilevando che: I) il CONSORZIO veniva ad invocare l’applicazione diprevisioni nel testo modificato successivamente ai fatti di causa; II) lecensure rivolte alla decisione di prime cure per aver fatto proprie leconclusioni della CTU risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.4.

Tutti i soggetti evocati dal CONSORZIO sono rimasti intimati glioriginari attori.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnataavrebbe erroneamente ritenuto che la deduzione di un beneficio dinatura idraulica costituisce tema di indagine nuovo – e quindiinammissibile – rispetto all’originaria deduzione di un beneficio di scolo.Argomenta, in contrario, che il beneficio di scolo ed il beneficio didifesa costituiscono due diverse dimensioni del beneficio di naturaidraulica, con la conseguenza che la deduzione del secondo, anzichédel primo, in appello avrebbe integrato una mera emendatio libelli, deltutto ammissibile.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11,15 Preleggi; 10, r.d. n. 215/1933; 860 c.c.; 90, lett.

E), d.P.R. n.616/1977; 10, lett.

F), Legge n. 183/1989.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che l’odierno ricorrente era venuto ad invocare l’applicazionedi previsioni di legge nel testo modificato successivamente ai fatti dicausa.Argomenta sul punto il ricorrente che tale giudizio della Corteterritoriale sarebbe errato, in quanto i richiami normativi contenutinell’atto di appello sarebbero riferiti a previsioni di legge nella versionevigente ratione temporis.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alladecisione di prime cure - per aver quest’ultima fatto proprie leSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026conclusioni della CTU - risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.Deduce il ricorrente di non aver mai formulato motivi di doglianzarelativi al profilo richiamato nella decisione impugnata.Argomenta, quindi, che la decisione della Corte d’appello avrebbeviolato l’art. 112 c.p.c.

“per avere la C.T.R. pronunciato una sentenzadi contenuto diverso e più ampio di quello richiesto con l’atto di appello.Diversità di contenuto che – si noti – non è circoscritta al solo profilogiuridico, ma investe anche il giudizio di fatto, posto che le circostanzeriferite in sentenza non erano mai stata [sic] introdotte nel giudizio digravame”.2.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.2.1.

Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso discendeda un duplice ordine di ragioni.In primo luogo, il ricorso risulta ampiamente ed irrimediabilmentecarente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c., dal momento che lo stesso omette di riprodurre o localizzareadeguatamente il contenuto essenziale delle difese sviluppate dalricorrente nel giudizio di prime cure, potendosi osservare – percompletezza – che il contenuto delle note collocate nel corpo del ricorsorisulta riferito ad altri profili e risulta in ogni caso inadeguato.È agevole osservare, a questo punto, che qualunque possibilità divaglio concreto della tesi esposta nel motivo di ricorso – e cioèl’assenza di effettiva diversità tra le deduzioni svolte in primo grado equelle svolte in appello e quindi l’assenza di una mutatio libelli, comeinvece ritenuto dalla decisione impugnata – risulta radicalmentepreclusa dall’assenza dei minimi elementi imprescindibili per poteroperare l’individuazione delle deduzioni svolte dal ricorrente nei distintiSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026gradi di merito, e quindi la corretta ricostruzione delle causae petendiposte dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese.In secondo luogo, il ricorso omette di svolgere qualsiasi censura neiconfronti di quella che costituisce invece vera e propria ratio decidendiulteriore esposta nella sentenza della Corte di Salerno, e cioèl’osservazione per cui l’odierna ricorrente aveva prodotto solo in sededi gravame la delibera di Giunta regionale del 1997 di approvazione delPiano di Classifica, nonché lo stesso Piano di Classifica, incorrendo,pertanto, in una ulteriore violazione della preclusione di cui all’art. 345c.p.c. sul piano delle produzioni documentali.Dal che deriva l’applicazione del principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16314 del 18/06/2019).2.2.

Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo.Il CONSORZIO ricorrente censura la decisione della Corte d’appello,in quanto quest’ultima avrebbe affermato – erroneamente, secondo lostesso ricorrente – che l’atto di appello conteneva la riproduzione delleprevisioni di legge di rilievo in una formulazione diversa da quellavigente, ratione temporis, nell’anno 2000, e cioè nell’anno cui eranoriferiti i contributi azionati con le cartelle di pagamento.Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nella sentenzaimpugnata - limitandosi quest’ultima ad affermare che le norme dirilievo (senza specificare quali) erano state richiamate nel testo fruttoSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di modifiche successive ai fatti di causa – sarebbe stato onere delricorrente, sempre in ossequio al principio di specificità dettato dall’art.366 c.p.c., puntualizzare sia le norme che erano state invocate sin dalgiudizio di primo grado – e non solo nell’atto di appello, come inveceavviene nel ricorso – sia procedere al richiamo del contenuto degli atti,nella parte in cui era stata operata le riproduzione del tenore letteraledelle previsioni.Questa Corte, infatti, ha già da tempo chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudicedi legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversiae del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed attidel processo, ivi compresa la sentenza stessa, sicché, nell’ipotesi difattispecie interessata da ripetuti interventi legislativi, è necessarioindicare gli elementi indispensabili per individuare la normativaapplicabile ratione temporis (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 31082 del28/12/2017).Le carenze in tal modo constatate non possono che condurre ad ungiudizio di inammissibilità del mezzo, dovendosi osservareulteriormente – e per mera completezza - che la seconda metà delmotivo (per l’esattezza, dalla seconda metà pag. 22) sviluppa una seriedi censure che investono, in realtà, il merito delle argomentazioni delladecisione del Tribunale in sede di prime cure e non la decisione dellaCorte d’appello, cui invece dette argomentazioni sono erroneamente2.3.

La violazione dell’art. 366 c.p.c. è all’origine della declaratoriadi inammissibilità anche del terzo ed ultimo motivo.Sez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Il ricorso, infatti, censura la decisione impugnata, in quanto lastessa – in sostanza – avrebbe statuito su un motivo di gravame che ilricorrente nega di avere formulato.Ebbene, al di là di ogni altra considerazione, anche in questo casola contestazioni formulate nel ricorso risultano del tutto apodittiche ecarenti, nella persistente omessa riproduzione dell’atto di appello nelsuo tenore essenziale, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio alleconsiderazioni – peraltro comunque non pertinenti – svolte neiprecedenti motivi di gravame.Vale, poi, osservare, in conclusione, che la Corte territoriale ha, inrealtà, statuito sull’appello - così rispettando l’art. 112 c.p.c. - e chesemmai – in via di mera ipotesi – vi sarebbe stato, da parte della Cortemedesima, un inadeguato inquadramento delle censure che eranostate mosse con l’atto di appello.Inadeguato inquadramento che, tuttavia, nemmeno in ipotesi puòessere ricondotto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce delprincipio per cui il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 6 - L,Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155del 13/10/2017; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla in punto spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati dalricorrente.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 13 di 13P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15471/2021 R.G. propostoCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IRNO, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FELICIALUONGO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANTONIETTA COSTIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOTOSCANO, STEFANINA D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIROTREZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGICAROTENUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],MAINDARDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARMELAMAISANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNUNZIATAVITIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOORAZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOAIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSTINAMORLICCHIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026UGO ANNUNZIATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO D'ONOFRIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGI D'ANTONIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], PASQUALE D'ORIANO,EVANGELISTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CANNAVACCIUOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSASALVIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSUNTACOSTIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMMACOLATAROVETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOAQUINO, [OSCURATO:PERSONA], FULVIO D'ALESSANDRO,ANGELA D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA], EDUARDOGARGIULO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLEMENTINAUGGA, ROSARIO D'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA], ROSANNAROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELISABETTASez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026MARRAZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TERESAPANARIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIBORRIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALMA D'AMARO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FELICIAACANFORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMEDEOMALAFRONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOELEFANTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GIUSEPPE D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA], TERESAMALAFRONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]',[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOSANTONASTASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANIELLOCAROTENUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNATRABUCCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LUIGI ANNUNZIATA, [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPESORRENTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FULVIOD'ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIAVITIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GAETANOACANFORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAFFAELELANGELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELIOVESSICCHIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPEZAMPARELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOLORETO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANELLAAMBROSIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],DATTILO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIOACCONCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FILIPPOCASCONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIALBANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETRO D'ANIELLO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026GENNARO CIRILLO, [OSCURATO:PERSONA], CONCETTALONGOBARDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASQUALEGIARRETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETROD'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1296/2020depositata il 01/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL’IRNO”(di seguito, per brevità, “CONSORZIO”), impugna la sentenza dellaCorte d’appello di Salerno n. 1296/2020, pubblicata in data 1°dicembre 2020, la quale ha respinto il gravame proposto dal medesimoCONSORZIO avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1333/2014, pubblicata in data 15 settembre 2014.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato adito dagli odierniintimati i quali, premesso di essere proprietari di immobili ricadenti tuttinel centro urbano del Comune di Scafati e di avere ricevuto dalCONSORZIO cartelle di pagamento per contributi, avevano chiesto diaccertare l’insussistenza della pretesa del CONSORZIO, deducendo chegli immobili di cui erano titolari non rivestivano alcuna vocazioneagricola e non ricevevano alcuna utilità dall’attività consortile.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026Costituitosi regolarmente il CONSORZIO - chiedendo il rigetto delladomanda di accertamento negativo - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, avevaaccolto la domanda, facendo proprie le conclusioni del CTU, secondo ilquale gli immobili degli odierni intimati non ricevevano alcuna utilitasdall’attività del CONSORZIO.3. La Corte d’appello di Salerno ha disatteso l’appello delCONSORZIO, dichiarando in primo luogo l’inammissibilità ex art. 345c.p.c. del primo motivo di gravame.Ha osservato la Corte territoriale ha osservato che, da un lato,l’odierno ricorrente aveva dedotto nel gravame quale utilitas ilbeneficio di natura idraulica, laddove in prime cure l’utilitas era stataricondotta al beneficio di scolo - e quindi ad un tema di indagine diversorispetto a quello dedotto in appello – e, dall’altro lato, solo in sede digravame erano stati prodotti sia la delibera di [OSCURATO:PERSONA] cheapprovava il Piano di Classifica sia il Piano di Classifica medesimo.Quanto agli altri motivi di appello, gli stessi sono stati disattesirilevando che: I) il CONSORZIO veniva ad invocare l’applicazione diprevisioni nel testo modificato successivamente ai fatti di causa; II) lecensure rivolte alla decisione di prime cure per aver fatto proprie leconclusioni della CTU risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.4. Tutti i soggetti evocati dal CONSORZIO sono rimasti intimati glioriginari attori.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnataavrebbe erroneamente ritenuto che la deduzione di un beneficio dinatura idraulica costituisce tema di indagine nuovo – e quindiinammissibile – rispetto all’originaria deduzione di un beneficio di scolo.Argomenta, in contrario, che il beneficio di scolo ed il beneficio didifesa costituiscono due diverse dimensioni del beneficio di naturaidraulica, con la conseguenza che la deduzione del secondo, anzichédel primo, in appello avrebbe integrato una mera emendatio libelli, deltutto ammissibile.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11,15 Preleggi; 10, r.d. n. 215/1933; 860 c.c.; 90, lett. E), d.P.R. n.616/1977; 10, lett. F), Legge n. 183/1989.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che l’odierno ricorrente era venuto ad invocare l’applicazionedi previsioni di legge nel testo modificato successivamente ai fatti dicausa.Argomenta sul punto il ricorrente che tale giudizio della Corteterritoriale sarebbe errato, in quanto i richiami normativi contenutinell’atto di appello sarebbero riferiti a previsioni di legge nella versionevigente ratione temporis.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alladecisione di prime cure - per aver quest’ultima fatto proprie leSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026conclusioni della CTU - risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.Deduce il ricorrente di non aver mai formulato motivi di doglianzarelativi al profilo richiamato nella decisione impugnata.Argomenta, quindi, che la decisione della Corte d’appello avrebbeviolato l’art. 112 c.p.c. “per avere la C.T.R. pronunciato una sentenzadi contenuto diverso e più ampio di quello richiesto con l’atto di appello.Diversità di contenuto che – si noti – non è circoscritta al solo profilogiuridico, ma investe anche il giudizio di fatto, posto che le circostanzeriferite in sentenza non erano mai stata [sic] introdotte nel giudizio digravame”.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.2.1. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso discendeda un duplice ordine di ragioni.In primo luogo, il ricorso risulta ampiamente ed irrimediabilmentecarente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c., dal momento che lo stesso omette di riprodurre o localizzareadeguatamente il contenuto essenziale delle difese sviluppate dalricorrente nel giudizio di prime cure, potendosi osservare – percompletezza – che il contenuto delle note collocate nel corpo del ricorsorisulta riferito ad altri profili e risulta in ogni caso inadeguato.È agevole osservare, a questo punto, che qualunque possibilità divaglio concreto della tesi esposta nel motivo di ricorso – e cioèl’assenza di effettiva diversità tra le deduzioni svolte in primo grado equelle svolte in appello e quindi l’assenza di una mutatio libelli, comeinvece ritenuto dalla decisione impugnata – risulta radicalmentepreclusa dall’assenza dei minimi elementi imprescindibili per poteroperare l’individuazione delle deduzioni svolte dal ricorrente nei distintiSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026gradi di merito, e quindi la corretta ricostruzione delle causae petendiposte dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese.In secondo luogo, il ricorso omette di svolgere qualsiasi censura neiconfronti di quella che costituisce invece vera e propria ratio decidendiulteriore esposta nella sentenza della Corte di Salerno, e cioèl’osservazione per cui l’odierna ricorrente aveva prodotto solo in sededi gravame la delibera di Giunta regionale del 1997 di approvazione delPiano di Classifica, nonché lo stesso Piano di Classifica, incorrendo,pertanto, in una ulteriore violazione della preclusione di cui all’art. 345c.p.c. sul piano delle produzioni documentali.Dal che deriva l’applicazione del principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,(Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16314 del 18/06/2019).2.2. Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo.Il CONSORZIO ricorrente censura la decisione della Corte d’appello,in quanto quest’ultima avrebbe affermato – erroneamente, secondo lostesso ricorrente – che l’atto di appello conteneva la riproduzione delleprevisioni di legge di rilievo in una formulazione diversa da quellavigente, ratione temporis, nell’anno 2000, e cioè nell’anno cui eranoriferiti i contributi azionati con le cartelle di pagamento.Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nella sentenzaimpugnata - limitandosi quest’ultima ad affermare che le norme dirilievo (senza specificare quali) erano state richiamate nel testo fruttoSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di modifiche successive ai fatti di causa – sarebbe stato onere delricorrente, sempre in ossequio al principio di specificità dettato dall’art.366 c.p.c., puntualizzare sia le norme che erano state invocate sin dalgiudizio di primo grado – e non solo nell’atto di appello, come inveceavviene nel ricorso – sia procedere al richiamo del contenuto degli atti,nella parte in cui era stata operata le riproduzione del tenore letteraledelle previsioni.Questa Corte, infatti, ha già da tempo chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudicedi legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversiae del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed attidel processo, ivi compresa la sentenza stessa, sicché, nell’ipotesi difattispecie interessata da ripetuti interventi legislativi, è necessarioindicare gli elementi indispensabili per individuare la normativaapplicabile ratione temporis (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31082 del28/12/2017).Le carenze in tal modo constatate non possono che condurre ad ungiudizio di inammissibilità del mezzo, dovendosi osservareulteriormente – e per mera completezza - che la seconda metà delmotivo (per l’esattezza, dalla seconda metà pag. 22) sviluppa una seriedi censure che investono, in realtà, il merito delle argomentazioni delladecisione del Tribunale in sede di prime cure e non la decisione dellaCorte d’appello, cui invece dette argomentazioni sono erroneamente2.3. La violazione dell’art. 366 c.p.c. è all’origine della declaratoriadi inammissibilità anche del terzo ed ultimo motivo.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Il ricorso, infatti, censura la decisione impugnata, in quanto lastessa – in sostanza – avrebbe statuito su un motivo di gravame che ilricorrente nega di avere formulato.Ebbene, al di là di ogni altra considerazione, anche in questo casola contestazioni formulate nel ricorso risultano del tutto apodittiche ecarenti, nella persistente omessa riproduzione dell’atto di appello nelsuo tenore essenziale, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio alleconsiderazioni – peraltro comunque non pertinenti – svolte neiprecedenti motivi di gravame.Vale, poi, osservare, in conclusione, che la Corte territoriale ha, inrealtà, statuito sull’appello - così rispettando l’art. 112 c.p.c. - e chesemmai – in via di mera ipotesi – vi sarebbe stato, da parte della Cortemedesima, un inadeguato inquadramento delle censure che eranostate mosse con l’atto di appello.Inadeguato inquadramento che, tuttavia, nemmeno in ipotesi puòessere ricondotto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce delprincipio per cui il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 6 - L,Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla in punto spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati dalricorrente.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - PresidenteOggetto: Consorzio –[OSCURATO:PERSONA]’ - ConsigliereContributi consortiliEDUARDO CAMPESE - ConsiglierePAOLO CATALLOZZI - ConsigliereUd. 10/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15471/2021 R.G. propostoCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IRNO, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FELICIALUONGO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026ANTONIETTA COSTIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOTOSCANO, STEFANINA D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIROTREZZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGICAROTENUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],MAINDARDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARMELAMAISANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNUNZIATAVITIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOORAZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOAIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSTINAMORLICCHIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026UGO ANNUNZIATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO D'ONOFRIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGI D'ANTONIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], PASQUALE D'ORIANO,EVANGELISTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CANNAVACCIUOLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSASALVIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ASSUNTACOSTIERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMMACOLATAROVETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOAQUINO, [OSCURATO:PERSONA], FULVIO D'ALESSANDRO,ANGELA D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA], EDUARDOGARGIULO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CLEMENTINAUGGA, ROSARIO D'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA], ROSANNAROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELISABETTASez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026MARRAZZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TERESAPANARIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIBORRIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALMA D'AMARO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FELICIAACANFORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AMEDEOMALAFRONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOELEFANTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GIUSEPPE D'AURIA, [OSCURATO:PERSONA], TERESAMALAFRONTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]',[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIOSANTONASTASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANIELLOCAROTENUTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANNATRABUCCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026LUIGI ANNUNZIATA, [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPESORRENTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FULVIOD'ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARIAVITIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GAETANOACANFORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RAFFAELELANGELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELIOVESSICCHIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPEZAMPARELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOLORETO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANELLAAMBROSIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],DATTILO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIOACCONCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FILIPPOCASCONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREROMANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNIALBANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETRO D'ANIELLO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026GENNARO CIRILLO, [OSCURATO:PERSONA], CONCETTALONGOBARDI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASQUALEGIARRETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIETROD'ANIELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1296/2020depositata il 01/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL’IRNO”(di seguito, per brevità, “CONSORZIO”), impugna la sentenza dellaCorte d’appello di Salerno n. 1296/2020, pubblicata in data 1°dicembre 2020, la quale ha respinto il gravame proposto dal medesimoCONSORZIO avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1333/2014, pubblicata in data 15 settembre 2014.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] era stato adito dagli odierniintimati i quali, premesso di essere proprietari di immobili ricadenti tuttinel centro urbano del Comune di Scafati e di avere ricevuto dalCONSORZIO cartelle di pagamento per contributi, avevano chiesto diaccertare l’insussistenza della pretesa del CONSORZIO, deducendo chegli immobili di cui erano titolari non rivestivano alcuna vocazioneagricola e non ricevevano alcuna utilità dall’attività consortile.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026Costituitosi regolarmente il CONSORZIO - chiedendo il rigetto delladomanda di accertamento negativo - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, avevaaccolto la domanda, facendo proprie le conclusioni del CTU, secondo ilquale gli immobili degli odierni intimati non ricevevano alcuna utilitasdall’attività del CONSORZIO.3. La Corte d’appello di Salerno ha disatteso l’appello delCONSORZIO, dichiarando in primo luogo l’inammissibilità ex art. 345c.p.c. del primo motivo di gravame.Ha osservato la Corte territoriale ha osservato che, da un lato,l’odierno ricorrente aveva dedotto nel gravame quale utilitas ilbeneficio di natura idraulica, laddove in prime cure l’utilitas era stataricondotta al beneficio di scolo - e quindi ad un tema di indagine diversorispetto a quello dedotto in appello – e, dall’altro lato, solo in sede digravame erano stati prodotti sia la delibera di [OSCURATO:PERSONA] cheapprovava il Piano di Classifica sia il Piano di Classifica medesimo.Quanto agli altri motivi di appello, gli stessi sono stati disattesirilevando che: I) il CONSORZIO veniva ad invocare l’applicazione diprevisioni nel testo modificato successivamente ai fatti di causa; II) lecensure rivolte alla decisione di prime cure per aver fatto proprie leconclusioni della CTU risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.4. Tutti i soggetti evocati dal CONSORZIO sono rimasti intimati glioriginari attori.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnataavrebbe erroneamente ritenuto che la deduzione di un beneficio dinatura idraulica costituisce tema di indagine nuovo – e quindiinammissibile – rispetto all’originaria deduzione di un beneficio di scolo.Argomenta, in contrario, che il beneficio di scolo ed il beneficio didifesa costituiscono due diverse dimensioni del beneficio di naturaidraulica, con la conseguenza che la deduzione del secondo, anzichédel primo, in appello avrebbe integrato una mera emendatio libelli, deltutto ammissibile.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11,15 Preleggi; 10, r.d. n. 215/1933; 860 c.c.; 90, lett. E), d.P.R. n.616/1977; 10, lett. F), Legge n. 183/1989.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che l’odierno ricorrente era venuto ad invocare l’applicazionedi previsioni di legge nel testo modificato successivamente ai fatti dicausa.Argomenta sul punto il ricorrente che tale giudizio della Corteterritoriale sarebbe errato, in quanto i richiami normativi contenutinell’atto di appello sarebbero riferiti a previsioni di legge nella versionevigente ratione temporis.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si censura, questa volta, l’affermazione, contenuta nella decisioneimpugnata, per cui le censure rivolte dall’odierna ricorrente alladecisione di prime cure - per aver quest’ultima fatto proprie leSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicazione 25/03/2026conclusioni della CTU - risultavano infondate, avendo il giudice di primecure adeguatamente motivato il proprio convincimento.Deduce il ricorrente di non aver mai formulato motivi di doglianzarelativi al profilo richiamato nella decisione impugnata.Argomenta, quindi, che la decisione della Corte d’appello avrebbeviolato l’art. 112 c.p.c. “per avere la C.T.R. pronunciato una sentenzadi contenuto diverso e più ampio di quello richiesto con l’atto di appello.Diversità di contenuto che – si noti – non è circoscritta al solo profilogiuridico, ma investe anche il giudizio di fatto, posto che le circostanzeriferite in sentenza non erano mai stata [sic] introdotte nel giudizio digravame”.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.2.1. Quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso discendeda un duplice ordine di ragioni.In primo luogo, il ricorso risulta ampiamente ed irrimediabilmentecarente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c., dal momento che lo stesso omette di riprodurre o localizzareadeguatamente il contenuto essenziale delle difese sviluppate dalricorrente nel giudizio di prime cure, potendosi osservare – percompletezza – che il contenuto delle note collocate nel corpo del ricorsorisulta riferito ad altri profili e risulta in ogni caso inadeguato.È agevole osservare, a questo punto, che qualunque possibilità divaglio concreto della tesi esposta nel motivo di ricorso – e cioèl’assenza di effettiva diversità tra le deduzioni svolte in primo grado equelle svolte in appello e quindi l’assenza di una mutatio libelli, comeinvece ritenuto dalla decisione impugnata – risulta radicalmentepreclusa dall’assenza dei minimi elementi imprescindibili per poteroperare l’individuazione delle deduzioni svolte dal ricorrente nei distintiSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026gradi di merito, e quindi la corretta ricostruzione delle causae petendiposte dal ricorrente a fondamento delle proprie pretese.In secondo luogo, il ricorso omette di svolgere qualsiasi censura neiconfronti di quella che costituisce invece vera e propria ratio decidendiulteriore esposta nella sentenza della Corte di Salerno, e cioèl’osservazione per cui l’odierna ricorrente aveva prodotto solo in sededi gravame la delibera di Giunta regionale del 1997 di approvazione delPiano di Classifica, nonché lo stesso Piano di Classifica, incorrendo,pertanto, in una ulteriore violazione della preclusione di cui all’art. 345c.p.c. sul piano delle produzioni documentali.Dal che deriva l’applicazione del principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,(Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16314 del 18/06/2019).2.2. Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria diinammissibilità del secondo motivo.Il CONSORZIO ricorrente censura la decisione della Corte d’appello,in quanto quest’ultima avrebbe affermato – erroneamente, secondo lostesso ricorrente – che l’atto di appello conteneva la riproduzione delleprevisioni di legge di rilievo in una formulazione diversa da quellavigente, ratione temporis, nell’anno 2000, e cioè nell’anno cui eranoriferiti i contributi azionati con le cartelle di pagamento.Ebbene, in assenza di specifiche indicazioni sul punto nella sentenzaimpugnata - limitandosi quest’ultima ad affermare che le norme dirilievo (senza specificare quali) erano state richiamate nel testo fruttoSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026di modifiche successive ai fatti di causa – sarebbe stato onere delricorrente, sempre in ossequio al principio di specificità dettato dall’art.366 c.p.c., puntualizzare sia le norme che erano state invocate sin dalgiudizio di primo grado – e non solo nell’atto di appello, come inveceavviene nel ricorso – sia procedere al richiamo del contenuto degli atti,nella parte in cui era stata operata le riproduzione del tenore letteraledelle previsioni.Questa Corte, infatti, ha già da tempo chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c.,impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudicedi legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversiae del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed attidel processo, ivi compresa la sentenza stessa, sicché, nell’ipotesi difattispecie interessata da ripetuti interventi legislativi, è necessarioindicare gli elementi indispensabili per individuare la normativaapplicabile ratione temporis (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 31082 del28/12/2017).Le carenze in tal modo constatate non possono che condurre ad ungiudizio di inammissibilità del mezzo, dovendosi osservareulteriormente – e per mera completezza - che la seconda metà delmotivo (per l’esattezza, dalla seconda metà pag. 22) sviluppa una seriedi censure che investono, in realtà, il merito delle argomentazioni delladecisione del Tribunale in sede di prime cure e non la decisione dellaCorte d’appello, cui invece dette argomentazioni sono erroneamente2.3. La violazione dell’art. 366 c.p.c. è all’origine della declaratoriadi inammissibilità anche del terzo ed ultimo motivo.Sez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Il ricorso, infatti, censura la decisione impugnata, in quanto lastessa – in sostanza – avrebbe statuito su un motivo di gravame che ilricorrente nega di avere formulato.Ebbene, al di là di ogni altra considerazione, anche in questo casola contestazioni formulate nel ricorso risultano del tutto apodittiche ecarenti, nella persistente omessa riproduzione dell’atto di appello nelsuo tenore essenziale, non essendo a tal fine sufficiente il rinvio alleconsiderazioni – peraltro comunque non pertinenti – svolte neiprecedenti motivi di gravame.Vale, poi, osservare, in conclusione, che la Corte territoriale ha, inrealtà, statuito sull’appello - così rispettando l’art. 112 c.p.c. - e chesemmai – in via di mera ipotesi – vi sarebbe stato, da parte della Cortemedesima, un inadeguato inquadramento delle censure che eranostate mosse con l’atto di appello.Inadeguato inquadramento che, tuttavia, nemmeno in ipotesi puòessere ricondotto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., alla luce delprincipio per cui il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass. Sez. 6 - L,Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24155del 13/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1360 del 26/01/2016).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.Nulla in punto spese essendo rimasti intimati i soggetti evocati dalricorrente.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 15471/2021Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 7147/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 13 di 13P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 15471/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 13 di 13
Sentenza Cassazione n. 07147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris