Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 44642/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità n. 48382/2022, pronunciata il 17 novembre 2022 e depositata il 21 dicembre 2022.

Il ricorso straordinario si riferisce alla parte della sentenza con la quale, respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2020, è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale promotore di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

2. Il ricorrente sottolinea che, a pag. 18 della motivazione della sentenza n. 48382/2022, la Terza sezione penale ha valorizzato, considerandola elemento significativo dell'esistenza di una struttura criminale organizzata, la circostanza che il gruppo avesse a disposizione «autovetture con targa tedesca intestate alla "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Germania, riconducibile all'associato [OSCURATO:PERSONA]».

La sentenza osserva al riguardo che, come già il primo giudice aveva evidenziato, «i contratti di noleggio delle vetture costituivano una copertura documentale in quanto il relativo costo non sarebbe stato assolutamente alla portata dei soggetti intestatari alla luce del reddito dichiarato.

Questi veicoli, dunque, potevano giustificarsi soltanto nell'ottica di cui al capo 1) perché funzionalmente destinati agli spostamenti degli associati per la conduzione delle trattative e per il trasporto di stupefacenti e di denaro collegato a trattative illecite».

Secondo il ricorrente, questa motivazione dimostra l'esistenza di un errore percettivo.

La prova dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione e il suo ruolo apicale nella stessa sarebbero stati desunti, infatti, dall'aver messo a disposizione degli associati le auto della "[OSCURATO:PERSONA]" e questa messa disposizione avrebbe avuto lo scopo di ostacolare l'identificazione degli utilizzatori delle macchine.

Così argomentando, però, la sentenza non avrebbe considerato che le auto prese a noleggio erano tutte intestate alla società e perciò riferibili a [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe avuto ragione di ostacolare l'identificazione dei soggetti incaricati dei trasporti per poi consentire agli inquirenti di risalire, attraverso le auto, a lui e alla società di noleggio da lui gestita.

Il difensore osserva che «solo un folle, e non certo un capo promotore di una consorteria criminale, invierebbe coscientemente auto a sé certamente riconducibili per compiere azioni illecite»; ne desume che la conferma della sentenza di condanna è stata determinata da un errore percettivo: in specie, dalla falsa convinzione che le auto messe a disposizione degli associati fossero «non identificabili».3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sulla base dei quali il ricorso straordinario è stato proposto sono manifestamente infondati.

Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata.

2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare "un giudizio di legittimità della sentenza di legittimità".

Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice.

In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.

Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; - assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»;- aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni.

Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

3. Nel caso in esame, la doglianza proposta non appare inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato.

La sentenza impugnata ha valutato infondati i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha valorizzato a tal fine - oltre alla messa a disposizione delle auto della [OSCURATO:PERSONA] - numerosi altri elementi.

Ha sottolineato in particolare (pag. 32 e 33) che, secondo quanto emerso dalle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito un apporto significativo al sodalizio: mettendo a disposizione degli associati gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] (utilizzati come luogo di incontro sicuro); trattando, quale referente, con i fornitori sia esteri che italiani; ricevendo costanti aggiornamenti (anche quando si trovava all'estero) sulle attività del gruppo e sulle vicende interne; impartendo direttive ai sodali (che lo consultarono e aspettarono il suo ritorno dall'estero per decidere se estromettere dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] che aveva tenuto comportamenti scorretti).

Per quanto esposto, il ricorso non coglie nel segno quando afferma che, secondo la Corte di cassazione, la messa a disposizione delle auto della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l'unico (o il principale) contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'operatività dell'associazione e neppure quando sostiene che tale contributo sarebbe stato valutato rilevante sull'erroneo assunto che le auto della [OSCURATO:PERSONA] fossero state messe a disposizione del gruppo per ostacolare l'identificazione di coloro che le utilizzavano.

Ed invero, la sentenza impugnata evidenzia che, mettendo a disposizione degli associati auto utilizzabili per gli spostamenti, [OSCURATO:PERSONA] fornì un contributo logistico di obiettiva rilevanza al funzionamento della organizzazione ed è evidente che un tale contributo prescinde dall'identità dell'intestatario delle macchine.

Non si tratta, peraltro, dell'unico contributo ritenuto rilevante per sostenere il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione sicché, quand'anche esistente, l'errore percettivo ipotizzato non sarebbe decisivo.

4. A ben guardare, il ricorrente non denuncia un errore di fatto, ma censura nel merito la decisione adottata.

La difesa sostiene che la Corte di cessazione sarebbe incorsa in errore: non avrebbe compreso che la società di noleggio apparteneva all'imputato e che, di conseguenza, dalle autovetture eventualmente utilizzate per il trasporto di stupefacenti si poteva risalire a lui.

Trascura, però, che i giudici di legittimità erano ben consci del fatto che la società fosse riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e, infatti, a pag. 18 della motivazione della sentenza n. 48382/2022 si legge che la «"[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Germania [era] riconducibile all'associato [OSCURATO:PERSONA]».

Gli argomenti sviluppati, dunque, non sono volti a porre in luce un errore percettivo o di fatto - che non esiste - ma piuttosto a contestare la tenuta logica della decisione sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe consapevolmente consentito l'utilizzo di auto a lui riconducibili per compiere azioni illecite.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

La disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., infatti, non può essere utilizzata per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità n. 48382/2022, pronunciata il 17 novembre 2022 e depositata il 21 dicembre 2022. Il ricorso straordinario si riferisce alla parte della sentenza con la quale, respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2020, è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale promotore di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. 2. Il ricorrente sottolinea che, a pag. 18 della motivazione della sentenza n. 48382/2022, la Terza sezione penale ha valorizzato, considerandola elemento significativo dell'esistenza di una struttura criminale organizzata, la circostanza che il gruppo avesse a disposizione «autovetture con targa tedesca intestate alla "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Germania, riconducibile all'associato [OSCURATO:PERSONA]». La sentenza osserva al riguardo che, come già il primo giudice aveva evidenziato, «i contratti di noleggio delle vetture costituivano una copertura documentale in quanto il relativo costo non sarebbe stato assolutamente alla portata dei soggetti intestatari alla luce del reddito dichiarato. Questi veicoli, dunque, potevano giustificarsi soltanto nell'ottica di cui al capo 1) perché funzionalmente destinati agli spostamenti degli associati per la conduzione delle trattative e per il trasporto di stupefacenti e di denaro collegato a trattative illecite». Secondo il ricorrente, questa motivazione dimostra l'esistenza di un errore percettivo. La prova dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione e il suo ruolo apicale nella stessa sarebbero stati desunti, infatti, dall'aver messo a disposizione degli associati le auto della "[OSCURATO:PERSONA]" e questa messa disposizione avrebbe avuto lo scopo di ostacolare l'identificazione degli utilizzatori delle macchine. Così argomentando, però, la sentenza non avrebbe considerato che le auto prese a noleggio erano tutte intestate alla società e perciò riferibili a [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe avuto ragione di ostacolare l'identificazione dei soggetti incaricati dei trasporti per poi consentire agli inquirenti di risalire, attraverso le auto, a lui e alla società di noleggio da lui gestita. Il difensore osserva che «solo un folle, e non certo un capo promotore di una consorteria criminale, invierebbe coscientemente auto a sé certamente riconducibili per compiere azioni illecite»; ne desume che la conferma della sentenza di condanna è stata determinata da un errore percettivo: in specie, dalla falsa convinzione che le auto messe a disposizione degli associati fossero «non identificabili».3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sulla base dei quali il ricorso straordinario è stato proposto sono manifestamente infondati. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. 2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare "un giudizio di legittimità della sentenza di legittimità". Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice. In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; - assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»;- aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 3. Nel caso in esame, la doglianza proposta non appare inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. La sentenza impugnata ha valutato infondati i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha valorizzato a tal fine - oltre alla messa a disposizione delle auto della [OSCURATO:PERSONA] - numerosi altri elementi. Ha sottolineato in particolare (pag. 32 e 33) che, secondo quanto emerso dalle sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito un apporto significativo al sodalizio: mettendo a disposizione degli associati gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] (utilizzati come luogo di incontro sicuro); trattando, quale referente, con i fornitori sia esteri che italiani; ricevendo costanti aggiornamenti (anche quando si trovava all'estero) sulle attività del gruppo e sulle vicende interne; impartendo direttive ai sodali (che lo consultarono e aspettarono il suo ritorno dall'estero per decidere se estromettere dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] che aveva tenuto comportamenti scorretti). Per quanto esposto, il ricorso non coglie nel segno quando afferma che, secondo la Corte di cassazione, la messa a disposizione delle auto della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l'unico (o il principale) contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'operatività dell'associazione e neppure quando sostiene che tale contributo sarebbe stato valutato rilevante sull'erroneo assunto che le auto della [OSCURATO:PERSONA] fossero state messe a disposizione del gruppo per ostacolare l'identificazione di coloro che le utilizzavano. Ed invero, la sentenza impugnata evidenzia che, mettendo a disposizione degli associati auto utilizzabili per gli spostamenti, [OSCURATO:PERSONA] fornì un contributo logistico di obiettiva rilevanza al funzionamento della organizzazione ed è evidente che un tale contributo prescinde dall'identità dell'intestatario delle macchine. Non si tratta, peraltro, dell'unico contributo ritenuto rilevante per sostenere il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione sicché, quand'anche esistente, l'errore percettivo ipotizzato non sarebbe decisivo. 4. A ben guardare, il ricorrente non denuncia un errore di fatto, ma censura nel merito la decisione adottata. La difesa sostiene che la Corte di cessazione sarebbe incorsa in errore: non avrebbe compreso che la società di noleggio apparteneva all'imputato e che, di conseguenza, dalle autovetture eventualmente utilizzate per il trasporto di stupefacenti si poteva risalire a lui. Trascura, però, che i giudici di legittimità erano ben consci del fatto che la società fosse riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e, infatti, a pag. 18 della motivazione della sentenza n. 48382/2022 si legge che la «"[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Germania [era] riconducibile all'associato [OSCURATO:PERSONA]». Gli argomenti sviluppati, dunque, non sono volti a porre in luce un errore percettivo o di fatto - che non esiste - ma piuttosto a contestare la tenuta logica della decisione sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe consapevolmente consentito l'utilizzo di auto a lui riconducibili per compiere azioni illecite. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. La disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., infatti, non può essere utilizzata per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 44642/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris