CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ORDINANZA sul ricorso 29444/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso l’[OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29444/2018 Numero sezionale 876/2022 Numero di raccolta generale 19442/2022 avverso la sentenza n. 6732/2018 del Tribunale di Roma depositata il Data pubblicazione 16/06/2022 31/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 25070/2014, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. affinchè [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse condannata a corrisponderle la complessiva somma di € 2.877,19 per aver pagato, quale banca girataria, due assegni non trasferibili, emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. su provvista della compagnia assicuratrice, a persona diversa dai legittimi beneficiari a seguito della contraffazione della loro intestazione. 2. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso questa statuizione, rilevando “che non sussiste in atti alcuna prova del danno subito da parte attrice, stante la mancanza della documentazione che attesti l’ulteriore pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ai legittimi beneficiari dei titoli oggetto di causa”. Una simile carenza probatoria rendeva “impossibile tanto identificare il danno dedotto dall’attrice quanto quantificare lo stesso”. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 31 marzo 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 14712/2007 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29444/2018 Numero sezionale 876/2022 Numero di raccolta generale 19442/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l. ass., 1218 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ.: il Tribunale – in tesi di parte ricorrente – ha omesso ogni esame della questione posta dall’appellante circa la diligenza tenuta dal personale di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’incasso del titolo, con conseguente violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ.. Peraltro, la compagnia, una volta accertato il pagamento del titolo in favore di un soggetto non legittimato, non era tenuta a provare altro, essendo onere della controparte dimostrare di aver agito con diligenza nel caso specifico. 5. Il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 L’accoglimento della domanda di rimborso proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice, di natura risarcitoria (cfr. Cass., Sez. U., 14712/2007), presuppone la prova del danno, che tuttavia, nel caso di assegno di traenza emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dell’indebito pagamento del titolo; l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano, infatti, il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (v. Cass., Sez. U., 9769/2020, Cass. 20911/2018, Cass. 6291/2008). Non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente, essendo sufficiente che risulti dimostrato l'addebito dell'importo dell'assegno pagato a chi non era legittimato, senza F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29444/2018 Numero sezionale 876/2022 Numero di raccolta generale 19442/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la compagnia assicuratrice rimaneva ancora obbligata. 5.2 La questione della colpa della banca negoziatrice è stata totalmente trascurata dal giudice dell’impugnazione, perché implicitamente ritenuta assorbita dall’accertamento in ordine alla mancata dimostrazione del danno. Una simile statuizione comporta l’impossibilità di esaminare i profili di doglianza concernenti la colpa della banca negoziatrice, dal momento che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale; con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura deve rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le questioni precedentemente ritenute superate (Cass. 23558/2014). 6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 d.P.R. 156/1973 e 1227, comma 1, cod. civ. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in quanto il Tribunale non si è pronunciato sul concorso di colpa eccepito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sin dal primo grado di giudizio, dato che l’assegno era stato trafugato a seguito del suo invio per posta. 7. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, non ha interesse a dolersi della mancata pronuncia sul concorso di colpa eccepito dalla controparte, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 29444/2018 Numero sezionale 876/2022 Numero di raccolta generale 19442/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 giacché un eventuale accoglimento di questo profilo di impugnazione non potrebbe comunque portarle alcuna utilità giuridica. D’altra parte, non risulta neppure che rispetto a questa eccezione, asseritamente sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, sia stato proposto appello principale o incidentale, potendosi di conseguenza ritenere che sul punto vi sia stata acquiescenza delle parti ex art. 329, comma 2, cod. proc. civ.. 8. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, il quale, nel procedere al suo nuovo esame,