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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43337/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ancona, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 6/10/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona in data 10/12/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. contestata ai capi A), L) e O), rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese davanti ad altro giudice.

Evidenzia sul punto la difesa che si era riservata di comunicare al pubblico ministero l'eventuale consenso all'utilizzabilità delle prove raccolte davanti ad altro giudice; che tale comunicazione non era mai avvenuta, circostanza questa che esplicita con evidenza l'assenza del consenso; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il terzo giudice succedutosi nel processo, a seguito del diniego del consenso all'utilizzabilità delle prove raccolte in precedenza, disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; che, dunque, la Corte territoriale erra laddove utilizza anche le testimonianze e gli atti assunti dal primo giudice, poi mutato. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova, rilevando che la sentenza di appello fonda la affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dal teste Marseglia, ufficiale di polizia giudiziaria che ha riferito in merito alle dichiarazioni ricevute dalla cognata dell'odierno ricorrente nel corso della perquisizione domiciliare, non verbalizzate, in aperta violazione del divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. 1.1 Il primo motivo è inammissibile perché generico.

Invero, la difesa non indica quali specifici atti sarebbero stati utilizzati per giungere alla affermazione della penale responsabilità del Guarnieri, né mette in condizioni il Collegio di verificare, all'esito della prova di resistenza, se gli altri elementi a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a fondare una sentenza di condanna.

Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01).

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 1.2 Coglie, invece, nel segno il secondo motivo, atteso che effettivamente la Corte territoriale è incorsa nel denunciato travisamento della prova.

Va, in particolare, osservato che l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha deposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ebbe a dichiarare testualmente: «Durante la perquisizione abbiamo parlato con la compagna del fratello dell'indagato, che ci ha detto ...».

Dunque, non vi fu alcuna indicazione, quanto piuttosto una dichiarazione da parte della donna, in relazione alla riconducibilità della valigia contenente i beni ricettati di cui ai capi E), M) e N) all'odierno ricorrente.

In altri termini, i giudici di appello sono incorsi nel travisamento della prova laddove hanno affermato che il verbalizzante ha deposto riferendo di una indicazione ricevuta nel corso della perquisizione dalla compagna del fratello dell'imputato e non in ordine a dichiarazioni ricevute.

Risulta, dunque, violato il divieto posto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni.

Le brevi considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà valutare se dal coacervo probatorio - esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. - emergano elementi di responsabilità a carico del Guarnieri in ordine ai reati di cui ai capi E), M) e N).

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi E), M) ed N) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Ancona, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 6/10/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona in data 10/12/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. contestata ai capi A), L) e O), rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese davanti ad altro giudice. Evidenzia sul punto la difesa che si era riservata di comunicare al pubblico ministero l'eventuale consenso all'utilizzabilità delle prove raccolte davanti ad altro giudice; che tale comunicazione non era mai avvenuta, circostanza questa che esplicita con evidenza l'assenza del consenso; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il terzo giudice succedutosi nel processo, a seguito del diniego del consenso all'utilizzabilità delle prove raccolte in precedenza, disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; che, dunque, la Corte territoriale erra laddove utilizza anche le testimonianze e gli atti assunti dal primo giudice, poi mutato. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova, rilevando che la sentenza di appello fonda la affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dal teste Marseglia, ufficiale di polizia giudiziaria che ha riferito in merito alle dichiarazioni ricevute dalla cognata dell'odierno ricorrente nel corso della perquisizione domiciliare, non verbalizzate, in aperta violazione del divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. 1.1 Il primo motivo è inammissibile perché generico. Invero, la difesa non indica quali specifici atti sarebbero stati utilizzati per giungere alla affermazione della penale responsabilità del Guarnieri, né mette in condizioni il Collegio di verificare, all'esito della prova di resistenza, se gli altri elementi a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a fondare una sentenza di condanna. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 1.2 Coglie, invece, nel segno il secondo motivo, atteso che effettivamente la Corte territoriale è incorsa nel denunciato travisamento della prova. Va, in particolare, osservato che l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha deposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ebbe a dichiarare testualmente: «Durante la perquisizione abbiamo parlato con la compagna del fratello dell'indagato, che ci ha detto ...». Dunque, non vi fu alcuna indicazione, quanto piuttosto una dichiarazione da parte della donna, in relazione alla riconducibilità della valigia contenente i beni ricettati di cui ai capi E), M) e N) all'odierno ricorrente. In altri termini, i giudici di appello sono incorsi nel travisamento della prova laddove hanno affermato che il verbalizzante ha deposto riferendo di una indicazione ricevuta nel corso della perquisizione dalla compagna del fratello dell'imputato e non in ordine a dichiarazioni ricevute. Risulta, dunque, violato il divieto posto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni. Le brevi considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che dovrà valutare se dal coacervo probatorio - esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. - emergano elementi di responsabilità a carico del Guarnieri in ordine ai reati di cui ai capi E), M) e N). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi E), M) ed N) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in
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