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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46294/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 13.12.2019 il Tribunale di Torino, procedendo nelle forme del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli (18 episodi di truffa, alcuni episodi di insolvenza fraudolenta ed altri fatti penalmente rilevanti) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra tutte le violazioni di legge nonché le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva ed alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena finale e complessiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile;

2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la aggravante del danno ingente contestata sul capo 11) ed ha rideterminato la pena complessiva in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.580 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Mastrorocco lamentando l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte di Appello ha accolto il gravame difensivo con riguardo alla esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. contestata sul capo 11), ciò non di meno omettendo di ridurre la pena complessiva nella misura corrispondente ma operando una valutazione di merito vanificando il già intervenuto riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice.

4. Il ricorso è inammissibile.

Come già accennato, il GUP aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sul capo 11) stimandole equivalenti alle aggravanti contestate e sulla pure contestata recidiva e, poi, operando l'aumento per la continuazione con tutti gli altri fatti di reato.

La Corte di Appello ha in effetti accolto la doglianza difensiva articolata con l'atto di gravame ed escluso la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. contestata sul capo 11) confermando tuttavia il giudizio di equivalenza già formulato dal primo giudice con la residua aggravante (di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e la recidiva) ma riducendo la pena-base nella misura di un mese di reclusione ed Euro 30 di multa.

Ha inoltre evidenziato l'erroneità per difetto del calcolo operato dal primo giudice in quanto (incontestatamente) errato ma dovendo confermare la pena detentiva finale stante il divieto di "reformatio in pejus" (cfr., pagg. 9-10 della sentenza).

Tanto precisato, si deve convenire nel senso della manifesta infondatezza del rilievo difensivo circa la violazione del predetto principio quale denunziata con il ricorso: è infatti assolutamente pacifico il principio per cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché, come indubbiamente avvenuto nel caso di specie, tale determinazione sia accompagnata da una motivazione adeguata (cfr., Sez. 4 - , Sentenza n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712, Esposito; Sez. 5, Sentenza n. 18836 del 09/07/2013, Rv. 260195, P.; Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 22/10/2014, Rv. 262021, A.).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

6. La richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase di legittimità va invece respinta attesa la carenza di interesse della parte civile stessa a formulare le proprie conclusioni in questa sede atteso che il ricorso investe soltanto il profilo della pena (cfr., da ultimo, Sez. 4 - , Sentenza n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Rigetta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese sostenute nel grado.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 13.12.2019 il Tribunale di Torino, procedendo nelle forme del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli (18 episodi di truffa, alcuni episodi di insolvenza fraudolenta ed altri fatti penalmente rilevanti) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra tutte le violazioni di legge nonché le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva ed alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena finale e complessiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la aggravante del danno ingente contestata sul capo 11) ed ha rideterminato la pena complessiva in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.580 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Mastrorocco lamentando l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte di Appello ha accolto il gravame difensivo con riguardo alla esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. contestata sul capo 11), ciò non di meno omettendo di ridurre la pena complessiva nella misura corrispondente ma operando una valutazione di merito vanificando il già intervenuto riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice. 4. Il ricorso è inammissibile. Come già accennato, il GUP aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sul capo 11) stimandole equivalenti alle aggravanti contestate e sulla pure contestata recidiva e, poi, operando l'aumento per la continuazione con tutti gli altri fatti di reato. La Corte di Appello ha in effetti accolto la doglianza difensiva articolata con l'atto di gravame ed escluso la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. contestata sul capo 11) confermando tuttavia il giudizio di equivalenza già formulato dal primo giudice con la residua aggravante (di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e la recidiva) ma riducendo la pena-base nella misura di un mese di reclusione ed Euro 30 di multa. Ha inoltre evidenziato l'erroneità per difetto del calcolo operato dal primo giudice in quanto (incontestatamente) errato ma dovendo confermare la pena detentiva finale stante il divieto di "reformatio in pejus" (cfr., pagg. 9-10 della sentenza). Tanto precisato, si deve convenire nel senso della manifesta infondatezza del rilievo difensivo circa la violazione del predetto principio quale denunziata con il ricorso: è infatti assolutamente pacifico il principio per cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché, come indubbiamente avvenuto nel caso di specie, tale determinazione sia accompagnata da una motivazione adeguata (cfr., Sez. 4 - , Sentenza n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712, Esposito; Sez. 5, Sentenza n. 18836 del 09/07/2013, Rv. 260195, P.; Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 22/10/2014, Rv. 262021, A.). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. 6. La richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase di legittimità va invece respinta attesa la carenza di interesse della parte civile stessa a formulare le proprie conclusioni in questa sede atteso che il ricorso investe soltanto il profilo della pena (cfr., da ultimo, Sez. 4 - , Sentenza n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di rifusione delle spese sostenute nel grado. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]