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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03427/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el.re- ha concluso chiedendo i ( udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 22.1.2020 dal Giudice di Pace di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 582 cod. pen. commesso in data 27.7.2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli lesioni personali ritenute guaribili in giorni dieci.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 238 c.p.p., stante la ritenuta inutilizzabilità da parte del giudice d'appello nel presente procedimento del verbale di udienza contenente l'esame dell'Indagati, relativo al procedimento penale n. 209/2017 R.G. del Giudice di Pace e n. 204/2017 R.G.N.R., in cui lo stesso era sentito nella qualità di imputato e dal quale emergeva la contraddittorietà delle dichiarazioni rese (nel presente procedimento fa riferimento ad un pugno ricevuto dall'imputato, mentre nell'altro procedimento evidenzia di aver di aver ricevuto schiaffi); invero, per i fatti occorsi il 27 luglio del 2016 veniva instaurato altro procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] risultava imputato di lesioni nei confronti dell'odierno imputato conclusosi in primo grado con la condanna dello stesso Indagati; il primo comma dell'articolo 238 c.p.p. prevede l'utilizzo senza che occorra alcun consenso delle parti di verbali di prove assunte in dibattimento ed è tale il caso in esame, essendo inapplicabili alla fattispecie le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 4 del suddetto articolo. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello, a fronte delle censura, secondo cui l'Indagati, p.o. nel presente procedimento, avrebbe reso dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto dichiarato nelle vesti di imputato in altro procedimento sorto per i fatti verificatisi nella stessa data del 27.7.2016, erroneamente ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in tale ultimo procedimento.

La deduzione del ricorrente pecca di aspecificità, atteso che anche a voler considerare non corretta la valutazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Indagati nell'altro procedimento a parti invertite, in ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto esattamente rappresentare la rilevanza di tali dichiarazioni e delle modalità di produzione delle lesioni sul giudizio di riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dell' imputazione a lui mossa.

In particolare, l'imputato, al di là della valutazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Indagati nell'altro procedimento -costituente solo un passaggio della motivazione della sentenza impugnata finalizzato a dar conto della infondatezza delle deduzioni difensive- non si confronta affatto con il tenore della sentenza impugnata, che ha messo in risalto come non appaia decisivo l'accertamento su chi delle due parti abbia concretamente dato inizio alla lite, essendo incontestabilmente emerso che entrambe abbiano in qualche modo esercitato violenza fisica ai danni dell'altro e ciò basta alla luce del referto medico in atti a ritenere integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di lesioni contestato all'imputato.

Tanto risulta comprovato anche da quanto evidenziato dal teste [OSCURATO:PERSONA], intervenuto il momento successivo all'inizio dello scontro, che dichiarava di aver visto entrambe le parti venire alle mani e con atteggiamenti vicendevolmente aggressivi, nonché da [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che al momento del suo intervento entrambe le parti presentavano segni di colluttazione.

In tale contesto, una eventuale difformità nella modalità di determinazione delle lesioni all'Indagati (schiaffi piuttosto che pugni), non eliderebbe quanto emerso nel corso del giudizio circa la reciproca attività lesiva delle parti, descrivendo esattamente l'imputazione le lesioni riportate dalla p.o. di cui al referto medico n. 29464/2016, guaribili in dieci giorni, e per le quali l'imputato è stato condannato 2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] el.re- ha concluso chiedendo i ( udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 22.1.2020 dal Giudice di Pace di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 582 cod. pen. commesso in data 27.7.2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli lesioni personali ritenute guaribili in giorni dieci. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 238 c.p.p., stante la ritenuta inutilizzabilità da parte del giudice d'appello nel presente procedimento del verbale di udienza contenente l'esame dell'Indagati, relativo al procedimento penale n. 209/2017 R.G. del Giudice di Pace e n. 204/2017 R.G.N.R., in cui lo stesso era sentito nella qualità di imputato e dal quale emergeva la contraddittorietà delle dichiarazioni rese (nel presente procedimento fa riferimento ad un pugno ricevuto dall'imputato, mentre nell'altro procedimento evidenzia di aver di aver ricevuto schiaffi); invero, per i fatti occorsi il 27 luglio del 2016 veniva instaurato altro procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] risultava imputato di lesioni nei confronti dell'odierno imputato conclusosi in primo grado con la condanna dello stesso Indagati; il primo comma dell'articolo 238 c.p.p. prevede l'utilizzo senza che occorra alcun consenso delle parti di verbali di prove assunte in dibattimento ed è tale il caso in esame, essendo inapplicabili alla fattispecie le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 4 del suddetto articolo. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello, a fronte delle censura, secondo cui l'Indagati, p.o. nel presente procedimento, avrebbe reso dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto dichiarato nelle vesti di imputato in altro procedimento sorto per i fatti verificatisi nella stessa data del 27.7.2016, erroneamente ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in tale ultimo procedimento. La deduzione del ricorrente pecca di aspecificità, atteso che anche a voler considerare non corretta la valutazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Indagati nell'altro procedimento a parti invertite, in ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto esattamente rappresentare la rilevanza di tali dichiarazioni e delle modalità di produzione delle lesioni sul giudizio di riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dell' imputazione a lui mossa. In particolare, l'imputato, al di là della valutazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Indagati nell'altro procedimento -costituente solo un passaggio della motivazione della sentenza impugnata finalizzato a dar conto della infondatezza delle deduzioni difensive- non si confronta affatto con il tenore della sentenza impugnata, che ha messo in risalto come non appaia decisivo l'accertamento su chi delle due parti abbia concretamente dato inizio alla lite, essendo incontestabilmente emerso che entrambe abbiano in qualche modo esercitato violenza fisica ai danni dell'altro e ciò basta alla luce del referto medico in atti a ritenere integrato in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di lesioni contestato all'imputato. Tanto risulta comprovato anche da quanto evidenziato dal teste [OSCURATO:PERSONA], intervenuto il momento successivo all'inizio dello scontro, che dichiarava di aver visto entrambe le parti venire alle mani e con atteggiamenti vicendevolmente aggressivi, nonché da [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che al momento del suo intervento entrambe le parti presentavano segni di colluttazione. In tale contesto, una eventuale difformità nella modalità di determinazione delle lesioni all'Indagati (schiaffi piuttosto che pugni), non eliderebbe quanto emerso nel corso del giudizio circa la reciproca attività lesiva delle parti, descrivendo esattamente l'imputazione le lesioni riportate dalla p.o. di cui al referto medico n. 29464/2016, guaribili in dieci giorni, e per le quali l'imputato è stato condannato 2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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