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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 25234/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11333/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1490/ 2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositatail 20/10/2016 , R.G.N. 1895/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di C atanzaro, decidendo in sede di rinvio , ha dichiarato inammissibile il gravame per non avere l’appellante, ricorrente in riassunzione, eseguito la notifica del ricorso in riassunzione nei termini assegnati dalla Corte di merito all’esito di una prima notificazione invalidamente eseguita , in data 9 settembre 2014, a indirizzi PEC delle sedi INPS di R eggio Calabria, Catanzaro, Roma, estratti dall ’ Indice PA ( IPA ) , in un contesto temporale estraneo ai periodi di validità di detti registri (15/12/2013-18/8/2014);

2. la cassazione della sentenza è domanda ta da [OSCURATO:PERSONA],con quattro motivi di cens ura ulteriormente illustrati con memoria, cui resiste l’INPS, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria;

3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

4. con i motivi di ricorso si deduce, i n sintesi, violazione dell'art. 291 c.p.c., per avere la Corte di merito autorizza to la rinnovaz ione della notifica zione senza dichiarare la nullità della prima notificazione,e violazione di plurime disposizioni di legge per non avere ritenuto validi gli indirizzi estratt i dall ’ IPA omettendo di considerare che,per essere vuoto il nuovo registro delle PP.AA., nessuna nullità poteva pronunciarsi e trascurando altresì l’utilizzabilità dell’Indice PA fino a l [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, per la notificazione del ricorso in riassunzione in data 9.9.2014; illustra, inoltre, profili di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla notifica, tali da vanifica re, per svariati profili, le notificazioni a mezzo PEC;

5. i motivi, esaminati congiuntam ente per l’intima connessione, sono da rigettare rilevando, preliminarmente, che non risulta prospettato alcun pregiudizio alladifesa, né errore di diritto, non comportando, la prospettata difficoltà di accedere alla notifica telematicaalla P.A., alcun errore di diritto della Corte di merito, stante la possibilità di notifica re con le consuete modalità non telematiche;

6. né coglie nel se gno il profilo di censura inerente al raggiungimento dello scopo visto che lo scopo si raggiunge solo con la costituzione in giudizio della parte intimata e la corretta instaurazione del contraddittorio;

7. del tutto non pertinente risulta , inoltre, la cens ura svolta in termini di difetto di potere del difensore,posto che la questione nodale della nullità della notifica telematica dell’atto giudiziario alla pubblica amministrazione inerisce esclusivamente all’erronea individuazione dell’indirizzo PEC del destinatario, il che, all’evidenza,non impinge nel potere defensionale;

8. tanto assorbe anche la disamina dei dubbi adombrati di conformità alla costituzione delle norme in tema di notificazione degli atti giudiziari in materia civile alle pubbliche amministrazioni;

9. in definitiva, sulla questione dirimente - la nullità della notifica telematica del ricorso in riassunzione effettuata all’INPS presso indirizzi PEC estratti dall’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), in considerazione del regime giuridico ratione temporis applicabile,valgono i principi affermati da questa Corte secondo cui la notifica telematica alle pubbliche amministrazioni dev'essere eseguita presso il registro ReGIndE, e non IPA, pena la nullità della stessa; 10.la modifica normativa apportata al D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), come convertito dalla L. n. 120 del 2020, ha poi stabilito che "fermo restando quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-ter (IPA), e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.

Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-ter per detti organi o articolazioni; 11.tale modificazione non è però applicabile alle notificazioni che siano, come nella fattispecie, precedenti alla sua introduzione: infatti, se il legislatore ha ritenuto necessario introdurre tale specifica disciplina, deve desumersi che la precedente normativa non consentisse di effettuare una valida notifica presso il registro IPA; inoltre, se il legislatore avesse voluto dettare una interpretazione autentica della precedente normativa di settore, avrebbe dovuto chiarirlo, mentre alcun elemento in tal senso è dato evincere dal nuovo dato normativo (Cass., n. 23445 del 2021, pagg. 8-9; ex multis: Cass., nn. 22099le 2022; nn.32166, 11541del 2021; Cass. n. 27922 del 2020 ) ; 12.in conclusione, il ricorso è da rigettare; 13.segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.

Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11333/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1490/ 2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositatail 20/10/2016 , R.G.N. 1895/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di C atanzaro, decidendo in sede di rinvio , ha dichiarato inammissibile il gravame per non avere l’appellante, ricorrente in riassunzione, eseguito la notifica del ricorso in riassunzione nei termini assegnati dalla Corte di merito all’esito di una prima notificazione invalidamente eseguita , in data 9 settembre 2014, a indirizzi PEC delle sedi INPS di R eggio Calabria, Catanzaro, Roma, estratti dall ’ Indice PA ( IPA ) , in un contesto temporale estraneo ai periodi di validità di detti registri (15/12/2013-18/8/2014); 2. la cassazione della sentenza è domanda ta da [OSCURATO:PERSONA],con quattro motivi di cens ura ulteriormente illustrati con memoria, cui resiste l’INPS, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria; 3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 4. con i motivi di ricorso si deduce, i n sintesi, violazione dell'art. 291 c.p.c., per avere la Corte di merito autorizza to la rinnovaz ione della notifica zione senza dichiarare la nullità della prima notificazione,e violazione di plurime disposizioni di legge per non avere ritenuto validi gli indirizzi estratt i dall ’ IPA omettendo di considerare che,per essere vuoto il nuovo registro delle PP.AA., nessuna nullità poteva pronunciarsi e trascurando altresì l’utilizzabilità dell’Indice PA fino a l [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, per la notificazione del ricorso in riassunzione in data 9.9.2014; illustra, inoltre, profili di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla notifica, tali da vanifica re, per svariati profili, le notificazioni a mezzo PEC; 5. i motivi, esaminati congiuntam ente per l’intima connessione, sono da rigettare rilevando, preliminarmente, che non risulta prospettato alcun pregiudizio alladifesa, né errore di diritto, non comportando, la prospettata difficoltà di accedere alla notifica telematicaalla P.A., alcun errore di diritto della Corte di merito, stante la possibilità di notifica re con le consuete modalità non telematiche; 6. né coglie nel se gno il profilo di censura inerente al raggiungimento dello scopo visto che lo scopo si raggiunge solo con la costituzione in giudizio della parte intimata e la corretta instaurazione del contraddittorio; 7. del tutto non pertinente risulta , inoltre, la cens ura svolta in termini di difetto di potere del difensore,posto che la questione nodale della nullità della notifica telematica dell’atto giudiziario alla pubblica amministrazione inerisce esclusivamente all’erronea individuazione dell’indirizzo PEC del destinatario, il che, all’evidenza,non impinge nel potere defensionale; 8. tanto assorbe anche la disamina dei dubbi adombrati di conformità alla costituzione delle norme in tema di notificazione degli atti giudiziari in materia civile alle pubbliche amministrazioni; 9. in definitiva, sulla questione dirimente - la nullità della notifica telematica del ricorso in riassunzione effettuata all’INPS presso indirizzi PEC estratti dall’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), in considerazione del regime giuridico ratione temporis applicabile,valgono i principi affermati da questa Corte secondo cui la notifica telematica alle pubbliche amministrazioni dev'essere eseguita presso il registro ReGIndE, e non IPA, pena la nullità della stessa; 10.la modifica normativa apportata al D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), come convertito dalla L. n. 120 del 2020, ha poi stabilito che "fermo restando quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-ter (IPA), e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-ter per detti organi o articolazioni; 11.tale modificazione non è però applicabile alle notificazioni che siano, come nella fattispecie, precedenti alla sua introduzione: infatti, se il legislatore ha ritenuto necessario introdurre tale specifica disciplina, deve desumersi che la precedente normativa non consentisse di effettuare una valida notifica presso il registro IPA; inoltre, se il legislatore avesse voluto dettare una interpretazione autentica della precedente normativa di settore, avrebbe dovuto chiarirlo, mentre alcun elemento in tal senso è dato evincere dal nuovo dato normativo (Cass., n. 23445 del 2021, pagg. 8-9; ex multis: Cass., nn. 22099le 2022; nn.32166, 11541del 2021; Cass. n. 27922 del 2020 ) ; 12.in conclusione, il ricorso è da rigettare; 13.segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pa
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