CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 marzo 2020
Cassazione n. 34592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29414-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona dell'Institore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 396/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29414 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 29414/2020 Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 20.3.2020, ha respinto il gravame interposto da Trenitalia S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1511/2018, con cui era stata accolta la domanda presentata in primo grado dal lavoratore - dipendente della predetta società dal 10.7.2006, con mansioni di operatore specializzato della manutenzione, inquadrato nel livello professionale D del CCNL di categoria del 2012 -, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio «diritto all'inquadramento nelle mansioni superiori di livello C, tecnico della manutenzione rotabili del CCNL di categoria», nonché il pagamento delle relative differenze retributive pari ad Euro 9.662,50, oltre accessori di legge; 2. per la cassazione della sentenza Trenitalia S.p.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 4. con il primo motivo articolato si deduce: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c. e al CCNL 2012. i Errore e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)», per avere la Corte di merito «falsamente applicato» la disciplina legale e contrattuale relativa all'inquadramento del lavoratore svolgente funzioni di "Tecnico della [OSCURATO:PERSONA]", così come delineata dall'art. 27 del CCNL 20 luglio 2012; 5. il motivo non è meritevole di accoglimento, poiché i giudici di merito sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla stregua del quale il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 9414/2018; 17163/2016): l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa svolta in concreto, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria, il raffronto dei risultati delle suddette fasi; inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., nn. 20867/2020; 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori da poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434/2016), dovendosi comunque ribadire che, in relazione al nuovo testo del suddetto n. 5, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nella fattispecie, «l'omesso esame di elementi probatori non integra, dì per sé, il vizio di omesso esame dì un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)»; 6. con il secondo motivo si denunzia: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.) anche sotto il profilo del travisamento del fatto in relazione ai seguenti documenti: 1) linee guida per la sorveglianza tecnica sulle attività CND svolte negli impianti manutentivi Trenitalia; 2) qualifica e certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi nel settore "[OSCURATO:PERSONA]"; 3) istruzioni di funzionamento relative alle prove non distruttive con metodi di magnetoscopia e ultrasuoni», per una non compiuta motivazione, che si sarebbe «tradotta, in sostanza, in un omesso esame di un fatto decisivo della controversia e di un travisamento delle nozioni di complessità, di qualificato livello di professionalità e di discrezionalità tecnica individuate nell'attività svolta dal Paduano>>; 7. il motivo è inammissibile ex art. 348-ter, co. 4 e 5, del codice di rito, ai sensi del quale, «in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili>> (così testualmente - e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); ed in tali ipotesi, «il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360»; tale disposizione, inserita dall'art. 54, co. 1, lett. a), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. 7.8.2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del cc. 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame con atto depositato in data 12.6.2018; 8. per tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto; 9. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza; 10. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, dì cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc:essuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor