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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 22393/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/10/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo 122 (artt. 416, commi 1, 2, 3, 416-bis.1 cod. pen.).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Carelli deducendo:

2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento alla dedotta inesistenza della motivazione del provvedimento genetico, alla quale la ordinanza impugnata non ha opposto alcuna considerazione, anzi richiamando quella genetica; analoga censura è mossa in relazione alle esigenze cautelari ed alle deduzioni difensive a riguardo del pericolo di recidivanza e alla attualità delle esigenze, in relazione alle quali nessuna considerazione si rinviene.

2.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, basata - in sede genetica - su una sola captazione (conversazione del 28.7.2018 prog. n. 23728) mentre in sede di riesame sono state considerate anche ulteriori captazioni (n. 9604 e n. 12174) del tutto equivoche in ordine all'assunto partecipativo e comunque comprovanti il rapporto lavorativo tra il Carelli ed il Chiaradia.

Inoltre la ordinanza non si confronta con la versione dell'indagato - riportata in sede di memoria difensiva - stigmatizzando l'omessa spiegazione dei rapporti del ricorrente con il Vozza che non erano stati oggetto di considerazione in sede genetica, attribuendo una competenza in materia di "slot machines" all'indagato che l'aveva sempre negata e dando illogicamente rilievo alla assenza di regolare contratto di lavoro con la società del Chiaradia in presenza di regolare assunzione presso detta società (v. all. 6).

Illogica, inoltre, è la ritenuta collaborazione del ricorrente alla manomissione delle macchine da gioco non desumibile dalle captazioni ed essendo il rapporto di lavoro con il Chiaradia in grado di giustificare il maneggio del denaro da parte del ricorrente.

Priva di qualsiasi logica è la conclusione che fa leva sulla captazione n. 9604 allorquando Chìaradia chiederebbe al Carelli di farsi accompagnare dal Vozza emergendo che il primo cerca di dissuadere il Chìaradia e che la presenza del Vozza è giustificata da un rapporto personale tra quest'ultimo ed il debitore.2.3.

Con il terzo motivo omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. non essendosi considerata l'affermazione fatta dall'indagato in sede di interrogatorio secondo la quale egli, prima di effettuare l'installazione, contattava il pro vider nazionale per i conseguenti controlli dell'ente deputato al rilascio della necessaria autorizzazione.

Inoltre, assenti sono i rapporti tra il ricorrente e la presunta associazione, rimanendo il solo rapporto di lavoro lecito, e la completa assenza di riferimenti al ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia, valente anche per la ritenuta aggravante mafiosa.

2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. in considerazione della incensuratezza del ricorrente e della risalenza nel tempo dei fatti (2018). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è genericamente proposto in rapporto al compendio indiziario posto a base della ordinanza genetica a carico del ricorrente.

3. Il secondo e terzo motivo sulla gravità indiziaria possono essere congiuntamente considerati.

Sono fondati.

3.1. L'ordinanza ha assunto la partecipazione associativa del ricorrente al gruppo facente capo al Chiaradia sul rilievo secondo il quale egli si occupava sia della riscossione di somme di denaro da debitori morosi sia della manomissione delle macchine da gioco.

Quanto alla prima occupazione, essa è desunta dalla captazione del 26.1.2018 (n. 9604) riferita ad un soggetto debitore ed al coinvolgimento nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA] e dalla captazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9481 nella quale il Chiaradia riferisce al ricorrente di un pestaggio di un giocatore che non aveva onorato il debito di gioco; quanto alla seconda, essa è desunta dalla captazione del 28.7.2018 n. 23728 riguardante un colloquio tra il Chiaradia ed il ricorrente in cui quest'ultimo faceva presente al primo di non poter operare su una macchinetta da gioco nel frattempo utilizzata da un giocatore.

La sussistenza della aggravante mafiosa in capo al ricorrente è desunta - sulla base delle predette captazioni - dallo stretto collegamento emergente tra il Chiaradia e il ricorrente tale che questi risultava consapevole della finalizzazione delle quote dei profitti alla associazione mafiosa tramite la bacinella comune.3.2.

Ritiene il Collegio che le emergenze captative non individuano la partecipazione associativa del ricorrente e, tantomeno, giustificano la ascrizione allo stesso della aggravante mafiosa.

Invero - tenuto conto del pacifico rapporto di lavoro intercorrente tra il Chiaradia ed il ricorrente - il contenuto delle captazioni solo apoditticamente induce la realizzazione da parte del ricorrente di manomissioni illecite alle macchinette come pure l'illecita partecipazione del ricorrente al recupero dei crediti, dei quali non è dato conto della natura e dell'origine; né concludenza sul tema risulta avere il racconto fatto dal Chiaradia al ricorrente degli schiaffi dati ad uno dei due soggetti raggiunti dopo la richiesta del Bruni di perseguire il tentativo di frode delle slot machines collocate presso la sua attività commerciale.

Del pari apodittica è la sussistenza della aggravante mafiosa, incentrata sul non chiarito coinvolgimento del Vozza - del quale, al di là della sola propalazione di Zaffonte riportata a pg. 7 della ordinanza, non è riscontrato lo specifico connotato criminale e, tantomeno, il suo collegamento mafioso.

4. E' assorbito il quarto motivo.

5. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/10/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo 122 (artt. 416, commi 1, 2, 3, 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Carelli deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento alla dedotta inesistenza della motivazione del provvedimento genetico, alla quale la ordinanza impugnata non ha opposto alcuna considerazione, anzi richiamando quella genetica; analoga censura è mossa in relazione alle esigenze cautelari ed alle deduzioni difensive a riguardo del pericolo di recidivanza e alla attualità delle esigenze, in relazione alle quali nessuna considerazione si rinviene. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, basata - in sede genetica - su una sola captazione (conversazione del 28.7.2018 prog. n. 23728) mentre in sede di riesame sono state considerate anche ulteriori captazioni (n. 9604 e n. 12174) del tutto equivoche in ordine all'assunto partecipativo e comunque comprovanti il rapporto lavorativo tra il Carelli ed il Chiaradia. Inoltre la ordinanza non si confronta con la versione dell'indagato - riportata in sede di memoria difensiva - stigmatizzando l'omessa spiegazione dei rapporti del ricorrente con il Vozza che non erano stati oggetto di considerazione in sede genetica, attribuendo una competenza in materia di "slot machines" all'indagato che l'aveva sempre negata e dando illogicamente rilievo alla assenza di regolare contratto di lavoro con la società del Chiaradia in presenza di regolare assunzione presso detta società (v. all. 6). Illogica, inoltre, è la ritenuta collaborazione del ricorrente alla manomissione delle macchine da gioco non desumibile dalle captazioni ed essendo il rapporto di lavoro con il Chiaradia in grado di giustificare il maneggio del denaro da parte del ricorrente. Priva di qualsiasi logica è la conclusione che fa leva sulla captazione n. 9604 allorquando Chìaradia chiederebbe al Carelli di farsi accompagnare dal Vozza emergendo che il primo cerca di dissuadere il Chìaradia e che la presenza del Vozza è giustificata da un rapporto personale tra quest'ultimo ed il debitore.2.3. Con il terzo motivo omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. non essendosi considerata l'affermazione fatta dall'indagato in sede di interrogatorio secondo la quale egli, prima di effettuare l'installazione, contattava il pro vider nazionale per i conseguenti controlli dell'ente deputato al rilascio della necessaria autorizzazione. Inoltre, assenti sono i rapporti tra il ricorrente e la presunta associazione, rimanendo il solo rapporto di lavoro lecito, e la completa assenza di riferimenti al ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia, valente anche per la ritenuta aggravante mafiosa. 2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen. in considerazione della incensuratezza del ricorrente e della risalenza nel tempo dei fatti (2018). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è genericamente proposto in rapporto al compendio indiziario posto a base della ordinanza genetica a carico del ricorrente. 3. Il secondo e terzo motivo sulla gravità indiziaria possono essere congiuntamente considerati. Sono fondati. 3.1. L'ordinanza ha assunto la partecipazione associativa del ricorrente al gruppo facente capo al Chiaradia sul rilievo secondo il quale egli si occupava sia della riscossione di somme di denaro da debitori morosi sia della manomissione delle macchine da gioco. Quanto alla prima occupazione, essa è desunta dalla captazione del 26.1.2018 (n. 9604) riferita ad un soggetto debitore ed al coinvolgimento nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA] e dalla captazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9481 nella quale il Chiaradia riferisce al ricorrente di un pestaggio di un giocatore che non aveva onorato il debito di gioco; quanto alla seconda, essa è desunta dalla captazione del 28.7.2018 n. 23728 riguardante un colloquio tra il Chiaradia ed il ricorrente in cui quest'ultimo faceva presente al primo di non poter operare su una macchinetta da gioco nel frattempo utilizzata da un giocatore. La sussistenza della aggravante mafiosa in capo al ricorrente è desunta - sulla base delle predette captazioni - dallo stretto collegamento emergente tra il Chiaradia e il ricorrente tale che questi risultava consapevole della finalizzazione delle quote dei profitti alla associazione mafiosa tramite la bacinella comune.3.2. Ritiene il Collegio che le emergenze captative non individuano la partecipazione associativa del ricorrente e, tantomeno, giustificano la ascrizione allo stesso della aggravante mafiosa. Invero - tenuto conto del pacifico rapporto di lavoro intercorrente tra il Chiaradia ed il ricorrente - il contenuto delle captazioni solo apoditticamente induce la realizzazione da parte del ricorrente di manomissioni illecite alle macchinette come pure l'illecita partecipazione del ricorrente al recupero dei crediti, dei quali non è dato conto della natura e dell'origine; né concludenza sul tema risulta avere il racconto fatto dal Chiaradia al ricorrente degli schiaffi dati ad uno dei due soggetti raggiunti dopo la richiesta del Bruni di perseguire il tentativo di frode delle slot machines collocate presso la sua attività commerciale. Del pari apodittica è la sussistenza della aggravante mafiosa, incentrata sul non chiarito coinvolgimento del Vozza - del quale, al di là della sola propalazione di Zaffonte riportata a pg. 7 della ordinanza, non è riscontrato lo specifico connotato criminale e, tantomeno, il suo collegamento mafioso. 4. E' assorbito il quarto motivo. 5. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competen
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