CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1988
Cassazione n. 23182/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,t "4 N. /2022 R.G. 26c(GG Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e/o vizio mo- tivazionale in relazione agli artt. 40, 41 co. 2, 590 cod. pen., 125 e 533 cod. proc. pen. Per avere il provvedimento impugnato affermato la penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nonostante la sussistenza di una causa sopravvenuta sufficiente ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l'e- vento, previa mancanza della motivazione sul punto. 31 ricorrente - che richiama a sostegno della propria tesi il dictum di Sez. 4 n. 50562/2019- si riferisce a quella che sarebbe una condotta abnorme della persona offesa ovvero la circostanza che la stessa aveva calpestato la coda del cane. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con memoria del 22/3/2023 a firma del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] si insiste per l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono in ogni caso manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, con- forme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma ha dato atto della circostanza, su cui insiste l'odierno ricorrente del pestaggio della coda del cane da parte della persona offesa e l'ha valutata, ma la stessa non incide, come vorrebbe il ricorrente, sul nesso di causalità, risultando il ricorso sul punto errato in diritto. 3. In ragione delle numerose sospensioni della prescrizione intervenute nel corso del processo, il reato in contestazione ad oggi non è prescritto. Va tenuto in ogni caso conto che non si sarebbe potuto valutare in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma 2022 R.G. dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivot P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile