CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2024
Cassazione n. 32065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20092/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifende, domiciliazione telematica come in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende , domiciliazione telematica come in atti -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - R.g. n. 20092 del 2022 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] –intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 1031/2022depositata il 10/05/2022 . R.g. n. 20092 del 2022 Ad. 7/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/10/2024dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già portiere anche del Parma, in serie A) affida i propri investimenti a [OSCURATO:PERSONA] che compie varie operazioni distrattive. Ottenuto sequestro fino alla concorrenza di euro settecentocinquantamila [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il [OSCURATO:SOCIETA]. e successivamente chiamò in causa , su autorizzazione giudiziale, due altri intermediari, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.e Banca IPIBI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] domanda, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]., e la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e della Banca IPIBI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]., istruita la causa con escussione di testi e consulenze grafologica e tecnico contabile , venne accolta dal Tribunale di Padova, nei confronti del solo promotore [OSCURATO:PERSONA] e per l’importo di settecentomila, oltre accessori di legge [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione e la Corte d’appellodi Venezia, nel ricostituito contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha, con sentenza n. 1031 del 10/05/2022, condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento, in favore dell’appellante Guardalben, dell’importo di oltre cento cinquanta seimila euro (€ 156.731,64), oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 12/11/2012 fino al saldo e ha rigettato nel resto l’impugnazione . [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia con atto affidato a tre motivi. Rispondono con separati controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. R.g. n. 20092 del 2022 Ad. 7/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato conclusioni. Il ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente propone i seguenti motivi. I) violazione di norme legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112. [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata riqualificazione della domanda con riferimento alla prospettazione a titolo di responsabilità diretta della posizione delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. presso le quali il Missiaglia aveva svolto le attribuzioni proprie del promotore finanziario. Allega che sin dal primo grado del giudizio, e non solo con la comparsa conclusionale, era stata prospetta la responsabilità delle società convenute e chiamate in causa,ai sensi del combinato disposto degli art. 1176, comma 2 e 1218 c.c. II) art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il fatto del quale è stato omesso l’esame consiste, nella prospettazione del Guardalben, nella circostanza che eglinon aveva avuto percezione che il Missiaglia non svolgeva la sua attività per [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ritenendo, viceversa che il Missiaglia svolgeva la sua attività, con riferimento agli ammanchi di oltre trecento cinquantaseimila euro, per la [OSCURATO:SOCIETA]. III) violazione di norme legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 31 t.u.f. violazione della giurisprudenza di legittimità. Il motivo concerne la interpretazione della consulenza tecnico contabile e di alcuni documenti contabili in essa richiamati in relazione alla giurisprudenza della Corte di cassazione. I.1.) Il primo motivo è infondato: l’azione è stata basata, sin dall’atto di citazione, sulla violazione della normativa di carattere R.g. n. 20092 del 2022 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle settoriale di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico finanza t.u.f.), e segnatamente dell’art. 31 t.u.f. e, sulla base degli atti di causa riportati o, comunque, sommariamente richiamati dalla difesa del ricorrente in questa fa se di legittimità , non è dato ravvisare un’azione a titolo di responsabilità diretta della [OSCURATO:SOCIETA]. o di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto la qualificazione della domanda sia di competenza del giudice del merito, il relativo potere, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., deve essere esercitato con riferimento alle specifiche allegazioni delle parti. Nella specie il Guardalben ha inequivocamente prospettato in citazione la violazione della norma di cui all’art. 31 t.u.f.(testualmente: Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.), con riferimento, quindi, alla specifica posizione del Missiaglia quale promotore finanziario, non procedendo ad alcuna deduzione o allegazione specifica, sulla base di quanto è dato ravvisare negli atti delle fasi di merito, in ordine a una responsabilità obbligatoria diretta, per violazione degli artt. 1176, comma secondo e 1218 c.c. La prospettazione di una responsabilità diretta delle società risulta essere stata fa tta, invero in modo alquanto generico, nel corso della corrispondenza tra il difensore del Guardalben e una delle banche e, inoltre, nella fase cautelare, a perta con i l ricorso per sequestro conservativo, la domanda risultava proposta nei confronti del solo Missiaglia, e vi era soltanto una enunciazione generica relativa all’intenzione di proporre la domanda di merito anche nei confronti degli intermediari finanziari. Inoltre, la stessa difesa del ricorrente richiama gli atti processuali della fase di merito nei quali la responsabilità diretta delle società era al più prospettata in via soltanto formale , mediante la richiesta di condanna in solido con il Missiaglia, senza R.g. n. 20092 del 2022 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle la deduzione di specifiche circostanze, relative ai funzionari direttamente impiegati presso di esse e quindi a esse legate da rapporto di preposizione diretta, sulle quali fondare un loro inadempimento al di fuori dell’ambito tracciato dall’art. 31 t.u.f.La compiuta prospettazione della responsabilità diretta della [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. risulta, comunque, essere stata effettuata soltanto nella memoria conclusionale, e, quindi, tardivamente, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale. La motivazione da questa offerta ha, in via del tutto preclusiva rispetto alle prospettazioni del Guardalben, affermato che in assenza della deduzione, nelle competenti sedi processuali e dunque prima della comparsa conclusionale, di profili specifici di inadeguatezza degli investimenti effettuati rispetto al profilo del cliente, risultava irrilevante , se non del tutto superflua , anche la consulenza tecnico contabiledisposta dal Tribunale di Padova. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, disatteso. II.1) Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Innanzitutto, esso non ha ad oggetto un singolo fatto fenomenico, come risulta dal testo dell’art. 350, comma primo, n. 5, che è interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il fatto deve essere inteso in senso fenomenico nei sensi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 e quindi successivamente Cass. n. 23828 del 20/11/2015 Rv. 637781 - 01) ossia di un fatto storico (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 - 01) poiché nel motivo il riferimento è a una percezione errata da parte del Guardalben di quello che era il soggetto preponente senza che venga in gioco un fatto vero e proprio. Il secondo motivo è , inoltre, colpito da inammissibilità (o preclusione) da cd doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter , commi quarto e quinto , c.p.c., in quanto i giudici del merito, di primo e secondo grado, hanno qualificato i fatti in modo pressoché R.g. n. 20092 del 2022 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle coincidente, escludendo che sulla base di quanto allegato e ritualmente prodotto si potesse ritenere che il Missiaglia fosse legato quale promotore finanziario alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo nel quale risultavano gli ammanchi derivanti dalla negoziazione di tutti gliassegni, e parte ricorrente non evidenzia, nel motivo, alcun fatto nuovo, appunto in senso fenomenico e comunque storico, diverso, limitandosi a prospettare la differente percezione della posizionedel Missiaglia rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA] . Giova, peraltro, evidenziare che lo scrutinio fattuale della Corte d’appello è stato, con riferimento ad almeno due assegni (dell’importo complessivo di oltre cento cinquanta seimila euro € 156.731,64), più favorevole per il Guardalben rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, in quanto San P aolo [OSCURATO:SOCIETA]. è stata ritenuta responsabile per la loro illegittima negoziazione. Il secondo motivo è, pertanto, inammissibile. III.1)Il terzo motivo si incentra sulla non adeguata disamina da parte dei giudici di merito della consulenza tecnica di ufficio in relazione all’elaborazione giurisprudenziale di legittimità ed è svolto riportando delle parti dello stesso elaborato peritale e dei documenti contabili esaminati dal consulente. Il motivo è in parte inammissibile, in quanto volto, come dimostra la stessa riproduzione, alle pag. 32 e 33 del ricorso, di parti della consulenza tecnica di ufficio e di atti ad essa allegati, ad ottenere una diversa lettura ed interpretazione di circostanze fattuali, il che è, notoriamente precluso in sede di legittimità. Il motivo è, inoltre, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte infondato poiché (in base a Cass. n. 9892 del 13/05/2016 Rv. 639656 –01; Cass. n. 28634 del 15/12/2020 Rv. 660016 – 01 ; Cass. n. 17947 del 27/08/2020 Rv. 658570 - 01 e anche di Cass.n. 31894 del 16/11/2023 Rv. 669571 - 01): la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata connotata da violazione di regole di comune prudenza denotata dalla consegna all’intermediario di denaro R.g. n. 20092 del 2022 Ad. 7/10/2024; estensore: C. Valle contante o comunque mediante mezzi di pagamento sostanzialmente in bianco, come ammesso dallo stesso Guardalben, con esatta qualificazione, da parte dei giudici di merito, di condotta sostanzialmente impudente e comunque connotata da profili di evidente negligenza, pur essendo stata valutata, come esplicitamente fatto dai giudici di merito, la scarsa preparazione in materia finanziaria del Guardalben (definito testualmente, alla pag. 48 della sentenza: soggetto di bassa scolarizzazione e privo di conoscenze in campo finanziario). La pronuncia di questa Corte(Cass. n. 4037 del 1/03/2016 Rv. 638800 - 01 ) richiamata dal ricorrente appar tiene a una giurisprudenza in parte superata e comunque riferita a un diverso testo normativo (e segnatamente al [OSCURATO:PERSONA]). In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile, con riferimento in specie al secondo e al terzo motivo, e in parte infondato. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le parti controricorrenti e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], rimasti entrambi intimati. La decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. R.g. n. 20092 del 2022 Ad. 7/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente al pagamento del le spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 7 . 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r