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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21201/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici in quanto afferenti a delitti di furto di acqua risalenti al 2010, ipotesi differente dal delitto di evasione del 2 novembre 2020 (data rilevante ai fini della disciplina della prescrizione per cui vi è eccentrico motivo di ricorso), in ordine al quale è stata conferma la decisione del Tribunale; rilevato che anche l'ultimo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis si presenta generico poiché non si confronta con la specifica motivazione che ha reso sul punto la Corte di appello (differente da quella riportata nel ricorso e riferita ad altro fatto di reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici in quanto afferenti a delitti di furto di acqua risalenti al 2010, ipotesi differente dal delitto di evasione del 2 novembre 2020 (data rilevante ai fini della disciplina della prescrizione per cui vi è eccentrico motivo di ricorso), in ordine al quale è stata conferma la decisione del Tribunale; rilevato che anche l'ultimo motivo in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis si presenta generico poiché non si confronta con la specifica motivazione che ha reso sul punto la Corte di appello (differente da quella riportata nel ricorso e riferita ad altro fatto di reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21201/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris