CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04AIF9Z ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04HIBBI ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Ragusa, in data 24 settembre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di rapina e lesioni personali aggravate in concorso e li aveva perciò condannati alla pena stimata, per ciascuno, equa e di giustizia; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse degli imputati è inammissibile: considerato, infatti, che il motivo, articolato in punto di qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato avendo la Corte di appello deciso l'omologo motivo di gravame in coerenza con i principi costantemente ribaditi in questa sede, ovvero che il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Sez. 2, n. 40421 del 26.6.2012, Zappalà; conf., Sez 2, n. 43764 del 4.10.2013, Mitrovic, cha ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità); analogamente la Corte ha fatto con riguardo alla qualificazione del reato come consumato e non come meramente tentato, dal momento che il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 14305 del 14.3.2017, Moretti, Sez. 2, n. 5512 del 22.10.2013; Sez. 2, n. 5663 del 20.11.2012, Catalin; Sez. 2, n. 35006 del 9.6.2010 n. 35.006, Pistola); il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul giudizio di bilanciamento è, a sua volta, del tutto generico limitandosi, la difesa, a sviluppare considerazioni sul potere discrezionale di cui, sul punto, il giudice di merito è titolare, non fornendo elementi concreti per evidenziare l'errore di diritto o il vizio motivazionale in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7