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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39111/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza dei 2 -3/9/2021 della Corte d' appello di Potenza esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e le conclusioni scritte del difensore dell'imputato; Hrilt> l> r>l>7inno svolta consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte dei difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. L'imputato, rivenditore di auto usate, è stato condannato per il reato di falsità idonlogira rnmrnPcca da! privAtn in tt^ pprchr finp nn-P2tt,2rP il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), presentava presso la Questura di Matera numerose false denunce di smarrimento delle carte di circolazione relative ai veicoli meglio indicati nel capo di imputazione.

2. La Corte d'appello di Potei ILd, L011 SCIIICIILd dei L. settembre 2021, ha riformato parzialmente la sente.nza del Tribunale di Matera del 9 aprile 2018 escludendo la recidiva e l'aggravante di cui all'articolo 61, comma primo, numero 2, cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta.

3. Il ricorrente propone ricorso per Cassazione articolando due motivi di ricorso.

3.1. Con l primo motivo deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 483 cod. pen., per insussistenza sia del fatto tipico, sia dell'antigiuridicità della condotta.

Richiama, a fondamento del proprio argomentare, una decisione di questa Corte (Sez. 5, n. 17363 del 12/02/2003, Ferrante, Rv. 224750 - 01) secondo cui la falsa denuncia di smarrimento dei certificato di proprietà di un itnVPireqn (non'implitA7innP, rc2rtifirMji di rirrninn(2) non intPgra i! riPlittn di cui all'art. 483 cod. pen., in quanto l'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale e contenente le dichiarazioni dell'imputato non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, né sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dichiarare il vero in Lale situazione.

Deduce che, nella specie, ricorrerebbe l'ipotesi di falso innocuo in quanto non essendo l'imputato il proprietario dei veicoli, egli non avrebbe potuto ottenere i duplicati né avrebbe potuto omettere il pagamento dell'I.P.T., che è la ragione per cui il reato è stato rítenuto rilevante.

3.2. Con il secondo motivo deduce. 11,c,..ssiv;tà del trattamento sanzionatorio, in ragione della pena base superiore al mínimo edittale e dell'aumento per la continuazione.

Rileva a questo proposito che alla data della sentenza di appello (23/9/21) risultavano prescritti ben 14 dei 18 reati contestati e, precisamente quelli commessi a tutto il 2013 e che conseguentemente la pena applicata si ppA!PsA illPgittimA. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, cod. pen., in relazione ai reati commessi dal 3 marzo 2011 al 26 maggio 2014, ii termine di massimo di presuiziurie, di Selle dflIII C sei mesi, tenuto conto, anche delle cause di sospensione del relativo decorso di giorni trentacinque, risulta maturato, per i reati commessi sino a tutto dicembre 2013, prima della sentenza impugnata e, per il reato commesso il 26.5.2014, alla data del 31.12.2021.

Si è pertanto verificata una causa di estinzione dei reati commessi sino a tale data, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato, corno si vedrà di qui 2 poco, su questioni di diritto non manifestamente infondate.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. nel solo caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta cliid manifesta infondatezza dei motivi poiché in tal Lds0 11011 si è Ven1110 d formare un valido rapporto di impugnazione. ([OSCURATO:PERSONA].

Il, n. 32 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400).

1.2. Orbene, il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

Ed invero, si rileva che risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui «integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un'autovettura, effettuata mediante dichiarazione raccolta dar carabinieri in quanto tale denuncia è destinata a comprovare la verità de! fatto dPiio smarrimento, (-ho costituisce i! necessario presupposto per i! procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato» (Sez. 5, n. 7022 del 2/12/2010, dep. 2011, Oliva, Rv. 249842; Sez. 5, n. 8058 del 26/1/2006, Corsaro, Rv. 233412; Sez. 5, n. 36643 del 20/9/2005, Cialoni, Rv. 232378; Sez. 5, n. 5365 dei 15/1/2018, Guidi, Rv. 272110).

Ii ricorrente, a fondamento dei proprio motivo di ricorso, richiama invero il principio enunciato da questa sezione con la sentenza n. 17363 del 12/2/2003, Ferrante, Rv. 224750 secondo cui «non integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento di un certificato di proprietà di un'autovettura, eI ettuata mediante dichiarazione raccolta dai carabinieri, in quanli.o I'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale e contenente le dichiarazioni dell'imputato non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, né sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione».

Tale decisione, però, costituisce un precedente isolato in quanto questa sezione già da tempo ‘2 con numerose pronunzie, da eli questo Collegio non ravvisa motivi per dissentire, si è discostata da siffatto principio (oltre alle sentenze sopra richiamate v. anche Sez. 5, n. 18587 del 4/3/2004, Piscioneri, Rv. 229117 in tema di falsa denuncia di smarrimento del certificato d'uso di un motore marino; Sez. 5, n. 46823 dei 20/10/2004, Lombardi, Rv. 231089 in tema di falsa denuncia di smarrimento di una targa automobilistica; Sez. 5, n. 12051 del 15/7/1999, Michelotti, Rv 214853 e Sez. 5, n. 10388 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214192 entrambe in tema di falsa denuncia di smarrimento di una targhe e documenti di circolazione) facendo così corretta applicazione di quanto affermato da Sez.

U, n. 6 del 17/2/1999, Lucarotti, Rv 212782 secondo cui «il delitto di falsità ideologica commessa dai privato in atto sussiste solo q, l!nra l'atto piihhilco no! qii2lP la dichiarazione privato è stata trasfusa, sia destinata a provare la verità dei fatti attestati e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dcli pubbilw ufficiale ricevente».

Orbene, nei CASO di falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un'autovettura, dovendosi la stessa considerare destinata a provare la verità di un fatto che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato del medesimo certificato, non può non considerarsi integrata la fattispecie di cui -.11' n A 0) 0111 JI I.

1.3. E' fondato il secondo motivo di ricorso nella parte in cui si deduce l'illegalità della pena in concreto applicata avendo il giudice d'appello considerato, nel quantificare la stessa, tutti i fatti contestati in continuazione nonostante molti di questi e, precisamente, quelli commessi sino a tutto dicembre 2013, si fossero prescritti prima sentenza ri'annolln L'omessa declaratoria di estinzione di tali reati ha inciso sulla legalità complessiva della pena stabilita in misura superiore a quella che sarebbe stata in concreto inflitta ove si fossero considerati solo i residui fatti non ancora prescritti all'epoca della decisione di secondo grado.

5. l a sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai fatti commessi tra il 3 marzo 2011 e il 26 maggio 2014 perché i reati sono estinti per prescrizione.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato nel resto.

Si rinvia alla Corte di appello di Salerno per la rideterrninazione del trattamento sanzionato rio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi tra il 3 marzo 2011 e il 26 maggio 2014 perché i reati sono estinti per prescrizione.

Rigetta no! resto li ricorso e rinvia alla corte di appello di Salerno per m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza dei 2 -3/9/2021 della Corte d' appello di Potenza esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e le conclusioni scritte del difensore dell'imputato; Hrilt> l> r>l>7inno svolta consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; esaminate le conclusioni scritte dei difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. L'imputato, rivenditore di auto usate, è stato condannato per il reato di falsità idonlogira rnmrnPcca da! privAtn in tt^ pprchr finp nn-P2tt,2rP il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), presentava presso la Questura di Matera numerose false denunce di smarrimento delle carte di circolazione relative ai veicoli meglio indicati nel capo di imputazione. 2. La Corte d'appello di Potei ILd, L011 SCIIICIILd dei L. settembre 2021, ha riformato parzialmente la sente.nza del Tribunale di Matera del 9 aprile 2018 escludendo la recidiva e l'aggravante di cui all'articolo 61, comma primo, numero 2, cod. pen. e, per l'effetto, rideterminando la pena inflitta. 3. Il ricorrente propone ricorso per Cassazione articolando due motivi di ricorso. 3.1. Con l primo motivo deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 483 cod. pen., per insussistenza sia del fatto tipico, sia dell'antigiuridicità della condotta. Richiama, a fondamento del proprio argomentare, una decisione di questa Corte (Sez. 5, n. 17363 del 12/02/2003, Ferrante, Rv. 224750 - 01) secondo cui la falsa denuncia di smarrimento dei certificato di proprietà di un itnVPireqn (non'implitA7innP, rc2rtifirMji di rirrninn(2) non intPgra i! riPlittn di cui all'art. 483 cod. pen., in quanto l'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale e contenente le dichiarazioni dell'imputato non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, né sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dichiarare il vero in Lale situazione. Deduce che, nella specie, ricorrerebbe l'ipotesi di falso innocuo in quanto non essendo l'imputato il proprietario dei veicoli, egli non avrebbe potuto ottenere i duplicati né avrebbe potuto omettere il pagamento dell'I.P.T., che è la ragione per cui il reato è stato rítenuto rilevante. 3.2. Con il secondo motivo deduce. 11,c,..ssiv;tà del trattamento sanzionatorio, in ragione della pena base superiore al mínimo edittale e dell'aumento per la continuazione. Rileva a questo proposito che alla data della sentenza di appello (23/9/21) risultavano prescritti ben 14 dei 18 reati contestati e, precisamente quelli commessi a tutto il 2013 e che conseguentemente la pena applicata si ppA!PsA illPgittimA. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, cod. pen., in relazione ai reati commessi dal 3 marzo 2011 al 26 maggio 2014, ii termine di massimo di presuiziurie, di Selle dflIII C sei mesi, tenuto conto, anche delle cause di sospensione del relativo decorso di giorni trentacinque, risulta maturato, per i reati commessi sino a tutto dicembre 2013, prima della sentenza impugnata e, per il reato commesso il 26.5.2014, alla data del 31.12.2021. Si è pertanto verificata una causa di estinzione dei reati commessi sino a tale data, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato, corno si vedrà di qui 2 poco, su questioni di diritto non manifestamente infondate. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che è preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. nel solo caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta cliid manifesta infondatezza dei motivi poiché in tal Lds0 11011 si è Ven1110 d formare un valido rapporto di impugnazione. ([OSCURATO:PERSONA]. Il, n. 32 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400). 1.2. Orbene, il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. Ed invero, si rileva che risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui «integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un'autovettura, effettuata mediante dichiarazione raccolta dar carabinieri in quanto tale denuncia è destinata a comprovare la verità de! fatto dPiio smarrimento, (-ho costituisce i! necessario presupposto per i! procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato» (Sez. 5, n. 7022 del 2/12/2010, dep. 2011, Oliva, Rv. 249842; Sez. 5, n. 8058 del 26/1/2006, Corsaro, Rv. 233412; Sez. 5, n. 36643 del 20/9/2005, Cialoni, Rv. 232378; Sez. 5, n. 5365 dei 15/1/2018, Guidi, Rv. 272110). Ii ricorrente, a fondamento dei proprio motivo di ricorso, richiama invero il principio enunciato da questa sezione con la sentenza n. 17363 del 12/2/2003, Ferrante, Rv. 224750 secondo cui «non integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento di un certificato di proprietà di un'autovettura, eI ettuata mediante dichiarazione raccolta dai carabinieri, in quanli.o I'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale e contenente le dichiarazioni dell'imputato non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, né sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione». Tale decisione, però, costituisce un precedente isolato in quanto questa sezione già da tempo ‘2 con numerose pronunzie, da eli questo Collegio non ravvisa motivi per dissentire, si è discostata da siffatto principio (oltre alle sentenze sopra richiamate v. anche Sez. 5, n. 18587 del 4/3/2004, Piscioneri, Rv. 229117 in tema di falsa denuncia di smarrimento del certificato d'uso di un motore marino; Sez. 5, n. 46823 dei 20/10/2004, Lombardi, Rv. 231089 in tema di falsa denuncia di smarrimento di una targa automobilistica; Sez. 5, n. 12051 del 15/7/1999, Michelotti, Rv 214853 e Sez. 5, n. 10388 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214192 entrambe in tema di falsa denuncia di smarrimento di una targhe e documenti di circolazione) facendo così corretta applicazione di quanto affermato da Sez. U, n. 6 del 17/2/1999, Lucarotti, Rv 212782 secondo cui «il delitto di falsità ideologica commessa dai privato in atto sussiste solo q, l!nra l'atto piihhilco no! qii2lP la dichiarazione privato è stata trasfusa, sia destinata a provare la verità dei fatti attestati e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dcli pubbilw ufficiale ricevente». Orbene, nei CASO di falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un'autovettura, dovendosi la stessa considerare destinata a provare la verità di un fatto che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato del medesimo certificato, non può non considerarsi integrata la fattispecie di cui -.11' n A 0) 0111 JI I. 1.3. E' fondato il secondo motivo di ricorso nella parte in cui si deduce l'illegalità della pena in concreto applicata avendo il giudice d'appello considerato, nel quantificare la stessa, tutti i fatti contestati in continuazione nonostante molti di questi e, precisamente, quelli commessi sino a tutto dicembre 2013, si fossero prescritti prima sentenza ri'annolln L'omessa declaratoria di estinzione di tali reati ha inciso sulla legalità complessiva della pena stabilita in misura superiore a quella che sarebbe stata in concreto inflitta ove si fossero considerati solo i residui fatti non ancora prescritti all'epoca della decisione di secondo grado. 5. l a sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai fatti commessi tra il 3 marzo 2011 e il 26 maggio 2014 perché i reati sono estinti per prescrizione. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato nel resto. Si rinvia alla Corte di appello di Salerno per la rideterrninazione del trattamento sanzionato rio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi tra il 3 marzo 2011 e il 26 maggio 2014 perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta no! resto li ricorso e rinvia alla corte di appello di Salerno per m
Sentenza Cassazione n. 39111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris