CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26858 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], PEC per procura speciale in calce al controricorso, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a memoria di nuovo difensore, PEC Oggetto: rimborso–silenzio rifiuto - elettivamente domiciliato in Roma, via di S. Tommaso d’Aquino, n. 116, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC ; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 3585/16/2015, depositata in data25 agosto 2015 , notificata il 15 settembre 2015 ; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle entrate alla domanda di rimborso del 18 dicembre 2007 del novanta per cento delle imposte Irpef e Ilor da questi corrisposte per gli 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge. N. 289/2002; la Commissione tributaria provinciale di Siracusa aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che fosse legittimala richiesta di rimborso presentata dal contribuente e che la stessa era stata tempestivamente presentata; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motiv i di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002, nonché dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e degli artt. 12 e 14, preleggi, per avere erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso, attesa la non applicabilità della norma agevolativa al caso di specie, stante la qualifica di la voratore dipendente del contribuente e, quindi, di sostituito d’imposta; il motivo è infondato; questa Corte (Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5498) ha precisato che la domanda di rimborso presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d'imposta, come avallato dal legislatore con l. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 2697, cod. civ., per non avere verificato l’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di provare la sussistenza del proprio diritto al rimborso; il motivo è fondato; questa Corte ha più volte precisato (Cass. civ., 29 maggio 2023, n. 14998) che quando si controverte su una domanda di rimborso del contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale, come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo, e ciò comporta che l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente;peraltro, nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria aveva espressamente contestato, dinanzi al giudice del gravame, il mancato assolvimento da parte del contribuente dell’onere di provare che le ritenute erano state effettivamente subite, che il datore di lavoro non aveva usufruito dell’agevolazione e che i versamenti erano stati effettuati; pertanto,tenuto conto della natura del giudizio, trattandosi di giudizio di rimborso, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, gravava sul contribuente l’onere di provare l’onere del versamento delle somme di cui domanda la restituzione, sicché il giudice del gravame avrebbe dovuto procedere alla suddetta verifica; in conclusione, è fondato il secondo motivo, infondato il primo, con conseguente accoglimento del ricorso per il motivo accolto e rinvio alla comptente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per l