CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 17495 / 20 2 4 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:sanzioni per omesso versamento di tributi –illiquidità – forza maggiore GIOVES.r.l. –intimata – avversola sentenza n. 630 / 2 9/ 20 2 4 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia , depositata il 2 0 / 2 /20 2 4 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Taranto la cartella di pagamento n. 106 2018 00026624 89 000 con cui l’Ufficio, all’esito di controllo automatizzato dell e dichiarazionirelative all’anno di imposta 201 4 , eseguito ai sensi degli artt. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis d.P.R. n. 633 del 1972 , aveva recuperato maggiori imposte (in massima parte Iva), oltre sanzionie interessi . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente alle sanzioni inflittecon l’atto impugnato, ritenendo che la crisi di liquidità dedotta dallasocietà contribuente integrasse l’esimente della forza maggiore di cuiall’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 . 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia , investita dell’appello del l’Agenzia delle entrate , respinse il gravame , confermandoin buona sostanza l’impostazione decisoria adottata dal primogiudice. 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi . 5.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » . Secondo la ricorrenteil giudice d’appello « ha omesso di dare risalto alle numerose argomentazioniin diritto e di merito che l’Ufficio ha posto a fondamento delle maggiori pretese avanzate nei confronti della Società » e ha comunqueadottato una decisione illogica nella misura in cui ha ritenuto che la situazione di illiquidità in cui versava la contribuente alla data di impugnazionedella cartella di pagamento, avvenuta nel giugno del 2018, potesse rilevare come causa di non punibilità rispetto al mancato pagamentodi tributi afferenti all’anno d’imposta 2014. 2.Il motivo è infondato. 2.1.Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’ art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all ’ omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato,avrebbe de terminato un esito diverso della controversia); va quindiescluso che tale omesso esame possa riguardare l ’ argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestareil proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di unadeterminata situazione giuridica (Cass. n. 2961/2025). Allaluce del principio testé esposto, fermo restando che la questione della dedotta crisi di liquidità della società contribuente è stata oggetto di specificoe ampio esame da parte del Giudice d’appello, il fatto che questi non si sia espresso sulle argo mentazioni dell’Agenzia fiscale volte ad evidenziareche la [OSCURATO:SOCIETA]. potesse comunque contare nell’anno 2014 suadeguati flussi di denaro in entrata e si trovasse, nello stesso anno, in unacondizione economico - finanziaria che le consentiva l’assolvimento dei suoi obblighi tributari non dà luogo ad alcun vizio censurabile ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2.2. Né è fondata l’ulteriore censura con cui l’Ufficio, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 16502/2017, si duole dell ’in congruenza logicadel giudizio di fatto operato dalla Corte di secondo grado , avendo essa valorizzato, per giustificare l’applicazione dell’esimente della forza maggioread un illecito occorso nell’anno 2014, dati e circostanze relativi all’anno2018. Alriguardo è sufficiente osservare che il Giudice di seconde cure , partendo dallapremessa che una crisi di liquidità non imputabile all’impresa e da essa non evitabile può integrare l’esimente della forza maggiore di cui all’art.6, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, ha ritenuto che la società avesse dimostrato di trovarsi nel giugno 2018 in una situazione di illiquidità“perdurante”: aggettivo, quest’ultimo, evidentement e impiegato per evidenziare che la crisi di liquidità si protraeva da tempo e poteva pertantogiustificare, concorrendo i requisiti della non imputabilità e della inevitabilità, l’applicazione della detta esimente anche in relazione ad omessiversamenti re lativi al periodo d’imposta 2014. Pertanto,a prescindere dalla valutazione della correttezza della decisione sottoil diverso profilo di censura di cui poco oltre si dirà, deve escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da intrinseca incongruità o contraddittorietàdel percorso argomentativo che la sorregge. 3.Con il secondo motivo di ricorso di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997» poiché la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la situazione di illiquidità non costituiscedi per sé causa di forza maggiore ai fini dell’operatività della causa di non punibilità prevista dalla disposizione da ultimo richiamata, essendo a tal fine necessario il concorso di circostanze anomale ed imprevedibili le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgradol’adozione di tutte le precauzioni del caso. 4.Il motivo è fondato. 4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l a forza maggiorecui fa riferimento l’art. 6, comma 5, cit. va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti,elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta(Cass. n. 11111/2022; nello stesso senso Cass. n. 8844/2024) . Trattasi di un indirizzo ermeneutico che si pone sulla scia di una più risalentegiurisprudenza formatasi in materia di sanzioni amministrative, la quale, nel riconoscere la rilevanza generale del caso fortuito e della forza maggiore ai fini dell ’ esclusione della responsabilità dell ’ agente, precisava che il primo incide sulla colpevolezza e la seconda sul nesso psichico,specificando che la relativa nozione va desunta dall ’ art. 45 c.p. ed è integrata con il concorso dell ’ imprevedibilità e inevitabilità, da accertare mediante specifica indagine (Cass. n . 9738/ 20 00; Cass. n. 14168/2002;Cass. n. 10343/ 20 10 ). È stato anche affermato che la nozione di forza maggiore in materia tributariae fiscale – da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resadalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C - 314/06, punto 24,e con l’ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C325/03, punto 25 – comporta la sussistenza di un elemento oggettivo,relativo alle circostanze anormali ed estranee all ’ operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall ’ obbligo dell'interessato di premunirsicontro le conseguenze dell ’ evento anormale, adottando misure appropriatesenza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass. n. 7628/2024). 4.2.Nel caso di specie la sentenza impugnata ha premesso che la crisi di liquiditàche impedisce il pagamento dei tributi dovuti può essere invocata qualecausa di forza maggiore purché sia dimostrata la non imputabilità alcontribuente dello stato di crisi e l’impossibilità di farvi fronte tramite il ricorsoa tutte le possibili, adeguate misure; e , compiute tali premesse , hapoi ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente dato prova, sulla base di una serie di elementi ( cospicui crediti nei confronti di imprese dichiarate fallite, perdite pregresse, accesso a rateizzazioni per il pagamentodi imposte, impossibilità dei soci , a causa delle loro condizioni economiche,di far fronte alla crisi della società con risorse proprie), della situazionedi perdurante illiquidità in cui versava. 4.3. In tal modo, però, la sentenza si è posta in contrasto con i sopra riferiti insegnamenti giurisprudenziali, sia perché, con il riferimento alla non imputabilità al contribuente dello stato di crisi, ha dato rilievo alla mancanza di colpevolezza, quand o invece la forza maggiore incide, elidendolo, sul nesso psichico, sia perché , ponendo l’accento esclusivamentesul dato della crisi di liquidità, ha omesso di chiarire se e inche termini tale situazione di crisi finanziaria avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile non fronteggiabile dalla contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio alla situazione di disagio nella reperibilità della provvista necessaria ai pagamenticorrenti. 4.4. Sarà pertanto il giudice di merito , nella fase di rinvio, a dover integraree completare l’accertamento di fatto in relazione alla sussistenza omeno di tali circostanze . 5.In conclusione, deve accogliersi il secondo motivo di ricorso, rigettat o ilprimo, e deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M LaCorte accoglie il secondo motivo del ricorso , rigettato il pr