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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2020

Cassazione n. 06743/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31980/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] BN1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivam ente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2853/2020,depositata i l 30/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2853/2020, ha rigettato il reclamo proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento con cui era stato annullato il licenziamento irrogato in data 17.2.2014 a [OSCURATO:PERSONA] ed era stato condannato il [OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 in liquidazione al pagamento di una indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.791,17.

2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno ritenuto corretta la statuizione sulla mancata reintegra del dipendente attesa la sussistenza dello svolgimento di una attività aziendale ostativa all’applicazione della tutela reale, vertendo il soggetto liquidatore in una situazione di cessazione originaria e non sopravvenuta dell’attività medesima.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SSUU BN1 in liquidazione.

4. Il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

5. I motivi possono essere così sintetizzati.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 11 e 12 del D.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, e degli artt. 1256 e 1463 cc, nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto escludersi la reintegra del lavoratore per effetto della inesistenza di attività aziendale.

Sostiene che la inesistenza dell’attività aziendale non coincideva con la definitiva cessazione di ogni attività societaria, la sola a determinare l’impossibilità della prestazione e, quindi, della reintegra.

Nella fattispecie in esame, invece, le norme di legge sopra richiamate avevano disposto una prosecuzione della gestione ordinaria del Consorzio in pendenza delle operazioni di liquidazione, nonché lo svolgimento delle attività dir accolta e smaltimento nelle more del subentro dei nuovi gestori per cui era ipotizzabile la ripresa futura di una attività lavorativa in una situazione equiparabile a quella che si determina dopo il fallimento di una azienda.

7. Con il secondo motivo si censura, in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che l’attività aziendale fosse ancora possibile, sussistendo l’obbligo per il Consorzio in liquidazione di svolgimento dell’attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto rifiuti che avrebbero dovuto essere svolte in continuità dai consorzi obbligatori a tanto deputati nella fase emergenziale.

8. Il ricorso non è fondato e si richiama il precedente di legittimità rappresentato dal provvedimento di questa Corte n. 16201/2022 alle cui condivisibili argomentazioni questa Collegio si riporta.

9. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro interferenza, vanno disattesi, poiché la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di ammissibilità dell'ordine di reintegra nei confronti di società poste in liquidazione (su cui v., tra le altre, Cass. 19/06/2018, n. 16136), ha evidenziato, sulla scorta di detta giurisprudenza, che la reintegra in questione è esclusa nell'ipotesi di «sopravvenuta totale cessazione di ogni attività societaria», aggiungendo che «Nel caso di specie (...) la cessazione dell'attività non è sopravvenuta ma originaria, nel senso che il "Soggetto liquidatore" non ha mai svolto alcuna attività (...)»; pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, gli esiti dell'accertamento compiuto dal giudice del reclamo sono, sotto tale profilo, conformi all'insegnamento giurisprudenziale corrente (su cui v., da ultimo, Cass. 28/01/2020, n. 1888, secondo cui «nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto»); in tale prospettiva, non rileva la eventuale sussistenza, nel caso, di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, poiché la impossibilità di disporre l'ordine di reintegra è il derivato di una mera situazione di fatto, del resto cristallizzatasi, già funzionano al momento di emissione della pronunzia impugnata, con la cessazione, alla data del 31 dicembre 2015, della proroga della fase transitoria nel corso della quale sarebbe stato rimesso al Consorzio - per come ritenuto nel giudizio di merito -lo svolgimento della predetta attività.

10. Le spese del presente giudizio poss ono essere compensate, avuto riguardo al netto contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione, evincibile dai provvedimenti prodotti in giudizio.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31980/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] BN1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivam ente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2853/2020,depositata i l 30/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2853/2020, ha rigettato il reclamo proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento con cui era stato annullato il licenziamento irrogato in data 17.2.2014 a [OSCURATO:PERSONA] ed era stato condannato il [OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 in liquidazione al pagamento di una indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.791,17. 2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno ritenuto corretta la statuizione sulla mancata reintegra del dipendente attesa la sussistenza dello svolgimento di una attività aziendale ostativa all’applicazione della tutela reale, vertendo il soggetto liquidatore in una situazione di cessazione originaria e non sopravvenuta dell’attività medesima. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SSUU BN1 in liquidazione. 4. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5. I motivi possono essere così sintetizzati. 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 11 e 12 del D.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, e degli artt. 1256 e 1463 cc, nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto escludersi la reintegra del lavoratore per effetto della inesistenza di attività aziendale. Sostiene che la inesistenza dell’attività aziendale non coincideva con la definitiva cessazione di ogni attività societaria, la sola a determinare l’impossibilità della prestazione e, quindi, della reintegra. Nella fattispecie in esame, invece, le norme di legge sopra richiamate avevano disposto una prosecuzione della gestione ordinaria del Consorzio in pendenza delle operazioni di liquidazione, nonché lo svolgimento delle attività dir accolta e smaltimento nelle more del subentro dei nuovi gestori per cui era ipotizzabile la ripresa futura di una attività lavorativa in una situazione equiparabile a quella che si determina dopo il fallimento di una azienda. 7. Con il secondo motivo si censura, in relazione al disposto di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che l’attività aziendale fosse ancora possibile, sussistendo l’obbligo per il Consorzio in liquidazione di svolgimento dell’attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto rifiuti che avrebbero dovuto essere svolte in continuità dai consorzi obbligatori a tanto deputati nella fase emergenziale. 8. Il ricorso non è fondato e si richiama il precedente di legittimità rappresentato dal provvedimento di questa Corte n. 16201/2022 alle cui condivisibili argomentazioni questa Collegio si riporta. 9. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro interferenza, vanno disattesi, poiché la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di ammissibilità dell'ordine di reintegra nei confronti di società poste in liquidazione (su cui v., tra le altre, Cass. 19/06/2018, n. 16136), ha evidenziato, sulla scorta di detta giurisprudenza, che la reintegra in questione è esclusa nell'ipotesi di «sopravvenuta totale cessazione di ogni attività societaria», aggiungendo che «Nel caso di specie (...) la cessazione dell'attività non è sopravvenuta ma originaria, nel senso che il "Soggetto liquidatore" non ha mai svolto alcuna attività (...)»; pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, gli esiti dell'accertamento compiuto dal giudice del reclamo sono, sotto tale profilo, conformi all'insegnamento giurisprudenziale corrente (su cui v., da ultimo, Cass. 28/01/2020, n. 1888, secondo cui «nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto»); in tale prospettiva, non rileva la eventuale sussistenza, nel caso, di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, poiché la impossibilità di disporre l'ordine di reintegra è il derivato di una mera situazione di fatto, del resto cristallizzatasi, già funzionano al momento di emissione della pronunzia impugnata, con la cessazione, alla data del 31 dicembre 2015, della proroga della fase transitoria nel corso della quale sarebbe stato rimesso al Consorzio - per come ritenuto nel giudizio di merito -lo svolgimento della predetta attività. 10. Le spese del presente giudizio poss ono essere compensate, avuto riguardo al netto contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione, evincibile dai provvedimenti prodotti in giudizio. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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