CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; ricorso reiterativo dei motivi di appello, senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Sullo stato di necessità la sentenza evidenzia l'assenza di qualsiasi prova o elemento per la valutazione di tale scriminante. Per la particolare tenuità del fatto la decisione rileva la gravità de fatti in considerazione della natura e quantità dei rifiuti (indicativi di un'attività quasi professionale e tutt'altro che occasionale). La sentenza impugnata adeguatamente motiva, poi, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute in relazione all'assenza di elementi positivi, non potendosi ritenere tale la prospettata indigenza, assolutamente non dimostrata. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis