CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l’estinzione deireati per prescrizione è manifestamente infondato atteso che i fatti risultanocommessi in data anteriore e prossima al 1 dicembre 2017; che, infatti, ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, siapplica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre2021, n. 134, poi, e che solo per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applicala disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 01);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenzaimpugnata sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio dimotivazione per travisamento della prova con riferimento all'affermazione diresponsabilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., è inammissibileperché si risolve nella mera sollecitazione di una rivalutazione del compendioprobatorio,estranea al sindacato di legittimità, essendo preclusa alla Corte dicassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione el'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); né è configurabile ildenunciato vizio motivazionale, posto che il controllo di legittimità è limitato allaverifica della illogicità manifesta e immediatamente percepibile, non essendoconsentito alla Corte verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioniprocessuali né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito(Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 24 del24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01); né, infine, ricorre il dedottotravisamento della prova, configurabile soltanto quando la motivazione introducaun'informazione probatoria inesistente ovvero ometta la valutazione di una provadecisiva, e non anche quando venga prospettata una diversa interpretazionedelle risultanze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv.236893-01);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale si denuncia la contraddittorietàdella motivazione in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. èparimenti inammissibile, poiché si tratta di questione già devoluta al giudice diappello e da questi esaminata e disattesa con motivazione congrua e immune davizi logico-giuridici, senza confrontarsi con le ragioni ostative al riconoscimentodell’invocata circostanza attenuante, espressamente indicate nella sentenzaimpugnata (pagg. 2-3), risolvendosi in una censura meramente reiterativa e,come tale, priva della necessaria specificità;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]