CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrenti -contro2026SOFTLAB [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona1668del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1255/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 1251/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16058/2024Numero di raccolta generale 18760/2026Data pubblicazione 09/06/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, inriforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’originariadomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. volta a far dichiararel’illegittimità della condotta datoriale che aveva assorbito ilsuperminimo individuale riconosciuto loro in sede di assunzione,con condanna della società al pagamento delle sommeindebitamente trattenute.2. La Corte, in sintesi estrema, richiamando un precedente dellastessa Corte romana (sentenza n. 4644/2021), ha ritenutoapplicabile il principio dell’assorbimento dell’eccedenza dellaretribuzione rispetto ai minimi tabellari nei miglioramenticontemplati dalla disciplina successiva, salvo che non risultiprovato un autonomo titolo al mantenimento del superminimo,che, nella specie, i giudici d’appello non hanno ravvisato.La Corte ha anche escluso che i contratti collettivi stipulati dal2008, applicabili ai rapporti ma successivi al riconoscimento delsuperminimo, potessero incidere retroattivamente, e che ildiritto degli appellati potesse trovare fondamento nella pretesaesistenza di una prassi o di un uso aziendale.3. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso isoccombenti con quattro motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA].p.A.Entrambe le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16058/2024Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 18760/20261. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sinteDsait a pubblicazione 09/06/2026proposta dalla stessa parte ricorrente:1.1. il primo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, 2728 comma 1, e 1218 c.c., per avereaffermato che il superminimo si presume assorbibile, e che èonere del lavoratore provare il contrario; infatti lagiurisprudenza recente di questa Suprema Corte esclude che visia una presunzione legale di assorbimento del superminimo, edafferma che la legittimità dell’assorbimento va accertata allastregua delle pattuizioni tra le parti, individuali o collettive;l’accertamento della volontà delle parti è accertamento in fatto,rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare ognielemento della fattispecie concreta, ivi compreso ilcomportamento successivo delle parti; in tale accertamentodebbono essere applicati i normali criteri di ripartizionedell’onere probatorio, senza gravare il lavoratore di alcun onereparticolare, e considerando anzi che la riduzione delsuperminimo costituisce un dedotto inadempimentocontrattuale»;1.2. il secondo motivo denuncia: «omesso esame del fattostorico decisivo del mancato assorbimento del superminimo peralmeno sei o dieci anni, dalla data dell’assunzione sino al 2006;ove avesse debitamente considerato tale fatto storico, il giudicedi appello non avrebbe potuto escludere un comportamentodatoriale concludente nel senso della rinuncia all’assorbimento,ovvero l’esistenza di una prassi aziendale in tale senso»;1.3. il terzo motivo lamenta: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1340, 2077 e 2078 c.c., per avere escluso l’esistenzadi una prassi aziendale di non assorbimento, nonostante unacondotta reiterata costantemente e generalizzata in tal senso,Numero registro generale 16058/2024per l’asserita mancata prova della iniziale volontà datoriale dNi umero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 18760/2026non riassorbire i superminimi; e per avere escluso la costantDeat a pubblicazione 09/06/2026reiterazione della condotta sulla base del tardivo assorbimento,oggetto della causa»;1.4. il quarto motivo deduce: «violazione e falsa applicazionedella norma “una tantum e tabelle dei minimi contrattuali” delCCNL per l’[OSCURATO:PERSONA] del 2008, 2009 e2012, per non avere considerato che la disposizione, cheprevede il non assorbimento dei superminimi individuali, siriferisce a quelli in atto (che siano stati concessi o riconosciutiin una data precedente), anche perché è norma diretta asalvaguardare l’entità dei miglioramenti salariali ottenuti con ilrinnovo del contratto (che non debbono essere decurtati); senzaessere affatto norma “retroattiva”, ma riguardando anzi i“futuri” aumenti dei minimi, necessariamente si riferisce aisuperminimi in atto».2. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. Il primo motivo è infondato in quanto la sentenzaimpugnata è da ritenere conforme alla giurisprudenza di questaCorte.Invero, per costante orientamento il cosiddetto superminimo,ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari,individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, èsoggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in casodi riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica,l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previstiper la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenutodiversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimentidisposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare lasussistenza del titolo che autorizza il mantenimento delsuperminimo, escludendone l'assorbimento (Cass.N umerno r.e gistro generale 16058/2024Numero sezionale 1668/202620617/2018; Cass. n. 19750/2008; Cass. n. 12788/2004N;u mCearo sdsi r.a ccolta generale 18760/2026n. 8498/1999). Data pubblicazione 09/06/2026Tuttavia, come di recente ribadito, l'indagine probatoria sullasussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loroeffettiva portata derogatoria alla regola generaledell'assorbimento sono riservate al giudice del merito (intermini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenza ivirichiamata; conf. Cass. n. 29741/2025), mentre partericorrente sollecita un diverso apprezzamento inibito a questogiudice di legittimità.Ciò consente di precisare che il richiamo al principiodell’assorbimento non implica l’affermazione di una presunzionelegale in senso tecnico ai sensi dell’art. 2728 c.c., comesostenuto da parte ricorrente, atteso che l’onere posto a caricodel lavoratore non discende da una presunzione legale, bensìdalla necessità di allegare e dimostrare il fatto costitutivo dellapretesa al mantenimento del superminimo quale emolumentonon assorbibile, ossia la pattuizione, la clausola collettiva o ildiverso titolo derogatorio invocato.2.2. Il secondo motivo è inammissibile.Viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuoridei limiti consentiti dalla rigorosa interpretazione delladisposizione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass.,Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014), che hanno espresso sutale norma i seguenti princìpi di diritto (principi costantementeribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881/2014, n.25008/2014, n. 417/2015, oltre che dalle Sezioni semplici): «a)la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato sullaNumero registro generale 16058/2024motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomaliaN umero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 18760/2026motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quelDlaat a pubblicazione 09/06/2026che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, comerisulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto conle risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcunarilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamentoun vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); c) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la partericorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsionidi cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondocomma, n. 4), c. p. c. - il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risultil'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività"del fatto stesso».Il motivo in esame risulta ampiamente irrispettoso di talienunciati; in particolare, non enuclea, fra l’altro, un fatto storicorealmente omesso nella sentenza impugnata avente caraturaNumero registro generale 16058/2024«decisiva», non potendo ritenersi che il preteso «mancatoN umero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 18760/2026assorbimento del superminimo per almeno sei o dieci anniD»at a pubblicazione 09/06/2026avrebbe condotto, con certezza, ad un esito diverso della lite.Tale circostanza, per come prospettata, non assume autonomadecisività nel senso richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,ma costituisce un elemento del più ampio quadro indiziariorelativo alla ricostruzione della volontà delle parti e allaconfigurabilità di una prassi aziendale, già valutato dalla Corteterritoriale nel complessivo apprezzamento del rapporto.2.3. Il terzo motivo non merita accoglimento, perchéformalmente denuncia un errore di diritto ma nella sostanzacontesta un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza diuna prassi aziendale.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata «male» applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto aNnucmoerroa re gistro generale 16058/2024Numero sezionale 1668/2026oggetto di contestazione tra le parti. Numero di raccolta generale 18760/2026Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare realmente gDlait a pubblicazione 09/06/2026errores in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale,critica le valutazioni operate dal giudice che ha il dominio delmerito e, nella sostanza, invoca un sindacato estraneo alcontrollo esercitabile da questa Suprema Corte di legittimità.Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c. (v. Cass. n. 35922/2023; Cass. n. 3340/2019; Cass. n.640/2019; Cass. n. 10320/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass.n. 195/2016).La configurabilità di un uso aziendale presupponel’accertamento di una condotta datoriale favorevole, costante egeneralizzata, idonea ad assumere rilevanza sul piano deirapporti individuali; ma tale accertamento implica unavalutazione del fatto che, nella specie, la Corte territoriale haescluso, valorizzando la progressiva riduzione del superminimoe l’assenza di elementi univoci nel senso della invocatastabilizzazione del trattamento più favorevole.Pertanto, la censura, sotto la veste solo formale del vizio di cuial n. 3 dell’art. 360 c.p.c., tende ad una inammissibilericostruzione della vicenda storica diversa da quella accolta dalgiudice cui compete il merito.Per completezza va aggiunto che, anche a voler prescindere dalriferimento della sentenza impugnata alla mancanza di unascelta datoriale di portata generalizzata e volontaria, la ratiodecidendi non si fonda esclusivamente sull’elemento soggettivo,ma sull’esclusione, in concreto, di una condotta oggettivamentecostante, uniforme e generalizzata di non assorbimento, allaNumero registro generale 16058/2024luce della progressiva riduzione del superminimo e degli ulteriorNi umero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 18760/2026elementi valorizzati dalla Corte territoriale. Ne consegue che Dlaat a pubblicazione 09/06/2026censura non coglie una decisiva erronea sussunzione dellafattispecie astratta dell’uso aziendale, ma viene confermato chemira a rivalutare il materiale fattuale posto a fondamentodell’accertamento negativo compiuto dal giudice del merito.2.4. L’ultimo mezzo di gravame non può essere accolto,dovendosi ribadire quanto già esposto nel respingere il primomotivo circa il principio che l’indagine ermeneutica sullaeffettiva portata derogatoria, anche della contrattazionecollettiva, alla regola generale dell'assorbimento è riservata algiudice del merito.Nella specie, l’interpretazione offerta dalla Corte romana,secondo cui le disposizioni contenute nei contratti collettivi apartire dal 2008 non riguardassero i superminimi concessiprecedentemente, è da condividere in quanto osservante delleregole dell’esegesi negoziale, non essendo in contrasto colsenso letterale delle parole espresse nelle disposizionirichiamate ed essendo valutato il contesto complessivo delcontratto nella sua portata non retroattiva.Invero, sul piano letterale, la clausola in controversia ha adoggetto gli «aumenti dei minimi tabellari» previsti dal rinnovocollettivo e disciplina il rapporto tra tali aumenti e gli aumentiindividuali o collettivi. Essa non contiene, tuttavia, una espressaprevisione idonea ad attribuire alla disciplina sopravvenutaefficacia modificativa delle pattuizioni individuali giàanteriormente perfezionate in ordine alla struttura dellaretribuzione e alla sorte del superminimo. La formula utilizzatadalle parti collettive non impone, dunque, di ritenere che ognisuperminimo in precedenza riconosciuto, pur in difetto di unNumero registro generale 16058/2024titolo individuale di non assorbibilità, sia divenutoN umero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 18760/2026automaticamente intangibile per effetto del rinnovo collettivo.D ata pubblicazione 09/06/2026Né assume rilievo dirimente quanto valorizzato dai ricorrenti,secondo cui il riferimento agli aumenti individuali o collettivi che«siano stati concessi» o «siano stati riconosciuti» dimostrerebbenecessariamente l’applicazione della clausola ai superminimi giàin godimento. Il tempo verbale, anche ove riferibile adaumenti tabellari erano destinati ad operare, non appare di persé solo sufficiente a fondare l’ulteriore conseguenza che laclausola collettiva abbia inteso incidere sulla qualificazionegiuridica dei superminimi individuali pregressi, trasformandoli inemolumenti non assorbibili anche quando fossero sorti, secondoil titolo individuale, come eccedenze normalmenteassoggettabili al principio dell’assorbimento.Dal punto di vista sistematico, poi, la clausola s’inserisce nelladisciplina dei nuovi minimi tabellari e regola gli effetti degliaumenti stabiliti dal contratto collettivo, ma non manifesta inmodo inequivoco una volontà degli stipulanti di incidereretroattivamente, o comunque in senso modificativo, sui singoliassetti retributivi individuali già costituiti.Infine, nel senso espresso dai giudici del merito, converge lasuccessiva disciplina collettiva del 2016, nella quale laregolamentazione degli aumenti individuali vieneespressamente coordinata con il momento del lororiconoscimento. Tale elemento appare confermativodell’assunto secondo cui le parti collettive, quando hanno intesoregolare in modo specifico il rapporto tra aumenti tabellari esuperminimi in funzione della data di attribuzionedell’emolumento, lo hanno fatto mediante previsioni espresse,non desumibili in via automatica dalla clausola dei preceNdumeenrot rie gistro generale 16058/2024Numero sezionale 1668/2026rinnovi. Numero di raccolta generale 18760/2026Data pubblicazione 09/06/20263. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con speseche seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 16058/2024Numero sezionale 1668/2026Numero di raccolta generale 18760/2026Data pubblicazione 09/06/2026