CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo emiliano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili; considerato che il primo motivo propone una censura non consentita in questa sede; deducendo il vizio di violazione di legge il ricorrente denunzia invero la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere ai contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; considerato che il secondo motivo di ricorso è anch'esso formulato in termini non consentiti risolvendosi nella sollecitazione al riconoscimento di un diverso e più mite trattamento sanzionatorio senza che in alcun modo la difesa indichi i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art. 606 cod. proc. pen. - da cui la sentenza di appello sarebbe afflitta dando luogo, in tal modo, ad una impugnazione difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom); considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato dal momento che ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza e non quello successivo del deposito della stessa (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277593 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA]