CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 29386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 settembre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, pronunciata in data 28 settembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui agli artt. 485 e 489 cod. pen. e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, c:on il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. per Intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato. Rilevato che la Corte di merito ha correttamente individuato nella data del 20 marzo 2026 il termine massimo di prescrizione in considerazione della ritenuta sussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica e del principio di diritto secondo cui tale recidiva, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; da ultimo Sez. 2, n. 17988 del 10/02/2023, Agresti, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il