CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1461/2020depositata il 23/12/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dalla [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso per a seguito di intervento unitario pertutti i ricorsi a ruolo, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendoil rigetto di tutti e sette i ricorsi.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensoridel controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 1156/2015, il Tribunale di Salerno ingiungevaalla ALS Salerno il pagamento di Euro 2.219.687,33 in favore dellaricorrente Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi, perbrevità, “Casa di Cura”), a titolo di differenza del corrispettivo delleprestazioni inerenti l’anno 2013 eseguite dalla Casa di Cura, la qualedichiarava di aver già detratto gli importi per somme esigibili inprecedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azionegiudiziale.A fondamento della domanda, la Casa di Cura deduceva che tale creditonell’anno 2013, inerente i volumi prestazionali (i.e., 40 posti letto perNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026acuti) dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Battipaglia edpromossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno. Taledelibera prevedeva espressamente che l’adozione del provvedimento eradettata dalla esclusiva necessità di conservare il fabbisogno di posti lettodel comparto privato della provincia di Salerno e di conservare i livellioccupazionali.Ed infatti, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura avrebbealtresì assunto l’obbligo di provvedere al totale assorbimento, concontratto a tempo indeterminato, di 30 unità di personale che risultavanooccupate presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.1. L’ASL Salerno proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenutodalla Casa di Cura, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del giudiceadito; b) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; c)l’inesistenza/nullità del contratto; d) l’infondatezza della pretesa.L’opponente sosteneva che le fatture azionate dalla Casa di Curariguardavano somme ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate neltetto di spesa che era stato fissato per l’anno 2013 con il contratto del14.11.2013; eccepiva, quindi, la inesistenza del preteso ulteriore contrattoche la Casa di Cura aveva asserito essere intervenuto tra le parti e cheaveva individuato - segnatamente - nel verbale di aggiudicazione del2011, reputandolo contratto “ulteriore” a quello concluso in data14.11.2013.Evidenziava, inoltre, che l’ingiunzione di pagamento rappresentava un“tentativo spregiudicato” per ottenere la consistente somma di Euro2.815.772,30 alla quale la Casa di cura non avrebbe avuto diritto.Assumeva, infatti, che tale somma rappresentava il superamento del tettodi spesa relativo all’anno 2013, fissato in Euro 9.826.150,00, in cui era giàinglobato il tetto supplementare di Euro 529.880,00, assegnato dallaRegione Campania alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] per i volumi prestazionaliNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026della [OSCURATO:PERSONA] (con DCA n. 66/2012). Ed invero, tale tettosupplementare (di Euro 529.880,00) si aggiungeva al tetto provvisorioprevisto per il 2013 di cui al Decreto n. 66 del 09/06/2012 ed al contrattosottoscritto il 26.06.2012, successivamente ridotto con decreti n. 4/2013 en. 100/2013 del Commissario ad Acta della Regione Campania acomplessivi Euro 9.826.150,00 dopo l’applicazione della spending review.1.2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 655/2019, rigettaval’opposizione, osservando che, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e in ragione delprincipio di “vicinanza alla prova”, era onere della ASL Salerno fornire laprova del superamento del tetto di spesa fissato per l’anno 2013, qualefatto impeditivo dell’esigibilità del credito. Riteneva, quindi, che tale onereprobatorio non era stato assolto dalla opponente.2. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1461/2020, accoglieva ilgravame interposto dalla ASL Salerno e, per l’effetto, riformava lasentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo n. 1156/2015; dipoi, condannava la Casa di Cura alla rifusione delle spese di entrambi igradi di giudizio in favore della ASL.In particolare, ritenevano i giudici d’appello che il verbale diaggiudicazione non potesse considerarsi come contratto concluso tra l’ASLSalerno e la Casa di [OSCURATO:PERSONA], e che il budget di riferimento per l’anno2013 era determinato unicamente dal contratto inter partes stipulato indata 14.11.2013.3. Per la cassazione della sentenza la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso, affidato a tre motivi.3.1. L’ASL Salerno ha resistito con controricorso.3.2. All’esito della trattazione fissata in adunanza camerale, con ordinanzainterlocutoria n. 10213 del 17/04/2025, è stato disposto il rinvio dellacausa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, inrelazione alle questioni di diritto poste con il ricorso.Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/20263.3. La trattazione veniva rifissata nella pubblica udienza del 13/11/2025,in vista della quale le parti depositavano memorie ed il P.G. conclusioniscritte. In sede di udienza, all’esito della preliminare discussionesollecitata dal Presidente del Collegio sia sulla segnalazione fatta nella suamemoria dalla parte resistente della pendenza avanti alla Prima SezioneCivile di altri quattro ricorsi fra le stesse parti sulla medesima vicenda, siasulla pregressa richiesta di rinvio fatta dalla parte ricorrente adducendo lapendenza di altro ricorso sempre sulla stessa vicenda, il Collegio, conordinanza interlocutoria letta in udienza, ha disposto il rinvio della causa anuovo ruolo per la trattazione del ricorso in una stessa udienzaunitamente ai ricorsi pendenti davanti alla Prima Sezione Civile in quantodi competenza tabellare della Terza Sezione.Di detti ricorsi veniva richiesta successivamente la trasmissione allaSezione.All’esito della trasmissione veniva fissata l’odierna pubblica udienza.3.4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, riportandosia quelle precedentemente espresse dall’ufficio, mentre le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n.2440/1923, poiché la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretatotale norma, che invece prevede testualmente che i processi verbali diaggiudicazione definitiva equivalgono al contratto.La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte incui la Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado,qualificando la delibera di aggiudicazione come un mero atto interno, privoNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026di efficacia vincolante inter partes in assenza della stipula di un contrattoin forma scritta.Sostiene che tale conclusione sia infondata, in quanto né il bando né ladelibera di aggiudicazione prevedono l’obbligo di una successivastipulazione contrattuale. Inoltre, non potrebbe ritenersi sussistentealcuna indeterminatezza riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento,alla loro remunerazione o al tetto di spesa, trattandosi di una merariallocazione di posti letto e del personale dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (a pag. 13 del ricorso).4.1. Il primo motivo è infondato.4.2. Preliminarmente, giova prendere le mosse dal contenuto del ricorsomonitorio proposto dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva la condannadell’ASL Salerno al pagamento della differenza tra le prestazioni (tutte)eseguite nell’anno 2013 - comprensive dei volumi prestazionali assorbitinel 2011 dai posti dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] - e il tetto dispesa fissato con il contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n.502/1992 del 14.11.2013.Nella prospettazione della Casa di Cura - come risulta a pagg. 2-3 delricorso per cassazione - tale differenza riguardava i posti letto dismessidalla [OSCURATO:PERSONA] e inglobati nel suo organico in forza del verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno.Da qui discende la questione relativa alla equiparazione - ex art. 16,comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923 - del verbale di aggiudicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASLSalerno al “contratto” contemplato dall’art. 8 quinquies, comma 2, deld.lgs. n. 502/1992, avente ad oggetto “il volume massimo di prestazioniche le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unitàsanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e permodalità di assistenza”, nonché “il corrispettivo preventivato a fronte delleNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni inclusenell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti edelle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui alcomma 1, lettera d”.4.3. Orbene, la questione posta dal ricorso va esaminata sotto un dupliceprofilo: uno generale, relativo alla qualifica di “contratto pubblico”; l’altroparticolare, relativo alla specifica disciplina in tema di accreditamento dellestrutture private al [OSCURATO:PERSONA].4.4. Quanto al primo profilo, è appena il caso di osservare che, comequesta Corte ha di recente precisato, con la Sentenza n. 9499 del06/04/2023, il campo di applicazione oggettiva dell’art. 16 del R.D. n.2440/1923 (Legge di contabilità generale dello Stato), specialmente per laregola di cui al comma 4 sulla equivalenza del processo verbale diaggiudicazione definitiva al contratto, è circoscritto ai soli contratti (che lanorma qualifica, come “aste pubbliche” e “licitazioni private”, come agliartt. 353 ss. c.p.) stipulati in precedenza all’entrata in vigore del d.lgs. 12aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici del 2006).Tale disciplina, pertanto, concorre ad integrare il regime anteriore alCodice dei contratti pubblici del 2006 (negli stessi termini v. anche Cass.Sez. U, Sentenza n. 14555 del 13/07/2015; di recente, Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 23059 del 11/08/2025, in motivazione).Per converso, superando la previsione di cui all’art. 16, comma 4, cit., ilsistema delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163del 2006 (ratione temporis applicabile) ha escluso in radice, e in modoincondizionato, che con la stessa (e sola) aggiudicazione possa ritenersiconcluso un contratto tra P.A. e privato secondo lo schema ordinario diconclusione del contratto di cui all’art. 1326 c.c., e ciò sia in tema diappalti pubblici (art. 11, commi 7-9) sia in tema di concessioni di servizi(art. 30).Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026Tale principio è stato poi reiterato anche dall’art. 32, commi 6-8, del d.lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) e dagli artt. 17, comma6, e 18 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023).Alla luce di tali premesse generali, risulta destituita di fondamento la tesidi parte ricorrente, che prospetta l’applicazione di una norma rationetemporis inapplicabile (i.e., l’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440/1923) alverbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera del2011.4.5. Venendo al secondo profilo, in disparte il precedente rilievo dicarattere generale, va comunque rilevato che il meccanismo diaccreditamento e di individuazione del volume di prestazioni che lestrutture private accreditate presenti nell’ambito territoriale della unitàsanitaria locale si impegnano ad assicurare, nonché il meccanismo diassegnazione del relativo budget, sono soggetti a regole specifiche, checostituiscono uno ius singulare.Mette infatti conto osservare, in proposito, come questa Corte ha direcente ribadito con l’Ordinanza n. 16686 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (resa in causatra le stesse parti: Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ASL Salerno), che il dirittodell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazionirese dipende dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazioneall’esercizio delle attività sanitarie (art. 8-ter), di un provvedimento diaccreditamento istituzionale (art. 8-quater) e dall’esistenza di uncontratto, concluso ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502. Rispetto ad esso, i provvedimenti di cui agli artt. 8-ter e 8-quater del detto decreto, pur ponendosi all’esterno del contratto (inquanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementicostitutivi (c.d. “regola delle tre A”) del diritto alla percezione deicorrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque,rinvenibile nella stessa legge (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16240del 17/06/2025).Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026In tal senso, viene quindi confermata la necessità, a valle, di un accordocontrattuale tra amministrazione sanitaria e soggetto privato accreditato(qual è, nella specie, la Casa di [OSCURATO:PERSONA]).Ciò in quanto le strutture private, pur prestando un servizio pubblico deltutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare leprestazioni sanitarie richieste nell’ambito del S.S.N. nei soli limiti stabilitinegozialmente.In particolare, l’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisceespressamente, al comma 2, che «la regione e le unità sanitarie locali,anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi […]stipulano contratti con quelle private [i.e., le strutture private] […], cheindicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambitoterritoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano adassicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza […]; c) irequisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità,appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuitàassistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivitàconcordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari edella remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, daverificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivitàeffettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1,lettera d); […] e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito ilrispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi diprestazioni, concordato ai sensi della lettera d) […]».E il comma 2-quinquies prevede che «in caso di mancata stipula degliaccordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cuiall’art. 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni perconto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso».Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026Pertanto, tale norma - nella parte in cui allude alla stipula degli accordicontrattuali, intesa come finalità (comma 1), nonché alla stipulazione dicontratti con le strutture private (comma 2) - si riferisce, invariabilmente,a un contratto individuato nella sua specificità funzionale e autonomiastrutturale.4.6. Alla luce di tali considerazioni, il precedente di Cass. Sez. U,Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 - evocato dalla ricorrente nella memoriadepositata ex art. 378 c.p.c. in vista della pubblica udienza del13/11/2025 - risulta, nella specie, inconferente.Ciò in quanto esso - come precisato dalle stesse Sezioni Unite - va riferitoad una specifica vicenda (relativa al contenzioso tra il Comune di RomaCapitale e una società di servizi alla quale era stata concessal’occupazione temporanea di una strada comunale, per l’esecuzione ditaluni lavori di manutenzione concernenti cavi o tubi interrati, in ordine alpagamento delle penali previste in un apposito regolamento comunale peril ritardo accumulato nella riconsegna del bene pubblico occupato) ed alloschema negoziale utilizzato in tale occasione dalle parti.In quest’ottica, le Sezioni Unite hanno precisato nel citato arresto chel’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 (la cui violazione non è peraltroneppure censurata dalla ricorrente) non postula in modo indefettibile chela stipulazione del contratto tra amministrazione e privato debbarealizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, macontempla ulteriori ipotesi (ad es., il rogito apposto in calce al c.d.«capitolato», nonché l’«atto separato di obbligazione sottoscritto da chipresenta l’offerta») rispetto alle quali la valida formazione del vincolocontrattuale si viene a determinare anche in base alla dichiarazione scrittadel privato, manifestata separatamente e unilateralmente, di adesione allavolontà, precedentemente manifestata anche nelle forme di un attoamministrativo, dall’Amministrazione.Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ebbene, il citato arresto ha come referente specifico la fattispeciecomplessa denominata «concessione-contratto», in cui convergono unnegozio unilaterale ed autoritativo della P.A., per effetto del quale unsoggetto privato può divenire titolare di prerogative pubbliche, e unaconvenzione attuativa, che disciplina le modalità di svolgimento delrapporto tra l’ente concedente e il privato concessionario e dalla qualederivano obblighi e diritti reciproci.Esso si riferisce ad ipotesi specifiche: a) il rogito apposto in calce al c.d.«capitolato»; b) l’atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presental’offerta. Ma nessuna di queste consente di derogare alla successivastipula del contratto che, peraltro, nella materia di interesse èespressamente e inequivocabilmente richiesto dall’art. 8-quinquies deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come “aliud” e “posterius”.In linea con tali coordinate normative, questa Corte ha altresì precisato(da ultimo con l’Ordinanza n. 25320 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che, nell’ambito delS.S.N., l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 dellaL. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimentoconcessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore delservizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcunonere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di unprovvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura laqualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporticontrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, irequisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ognicaso, escludere, ai sensi dell’art. 8-quinquies del citato d.lgs. n. 502/1992,che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “factaconcludentia” (cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12392 del03/06/2014).Nel caso di specie, peraltro, la presenza di un contratto scritto (del14.11.2013) rende, in effetti, non rilevante tale argomento.Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/20264.7. Ne discende che, nella fattispecie in esame, il “contratto” di cuiall’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 va inteso,invariabilmente, quale aliud et posterius rispetto al mero verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] approvata con delibera n. 430 del 5maggio 2011 dell’ASL Salerno.Trova quindi conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessunaerogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla manopubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo dicompetenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggettoaccreditato e, soprattutto, al di fuori di singoli specifici rapporticontrattuali stricto sensu intesi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015; Sez. 1,Ordinanza n. 8753 del 03/04/2024).Sicché, dal menzionato verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 430 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’ASL Salerno si distingue(per oggetto e funzione) il contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs.502/1992, che attiene all’attività assistenziale, attuata in coerenza con laprogrammazione sanitaria regionale, finanziata a prestazione in base aitetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dallaprogrammazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio.Tale budget - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - èstanziato e rideterminato su base annuale, stante la previsione di cuiall’art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per lastabilizzazione della finanza pubblica), a mente del quale «le regioni, incui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […]individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica eprivata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi diistituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con ilfondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizziNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge23 dicembre 1996, n. 662».Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha enunciato il principio didiritto ai sensi del quale «in materia di prestazioni sanitare rese dastrutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazionepuò stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello incui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dallalegge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazioneprogressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la proceduranegoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti dispesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavolitecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate,possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempiragionevoli» (cfr. [OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 16221 del 17/06/2025).Tale principio - cui il Collegio intende assicurare continuità - non haescluso la necessità di un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n.502/1992. Per converso, la Corte ha confermato la validità del contratto -respingendo espressamente la tesi opposta della nullità - anche quandoesso sia stato stipulato (come difatti avviene nella prassi) nell’annosuccessivo a quello di esecuzione delle prestazioni, trattandosi di contrattiimposti dalla legge.4.8. In definitiva, ferma la impossibilità di qualificare in termini di“contratto” ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 il verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno, va perciò osservato che:(-) la fattispecie complessa di cui agli artt. 8-ter ss. del d.lgs. 502/1992(c.d. “regola delle tre A”) implica che il diritto della struttura privataaccreditata presso il S.S.N. al rimborso delle prestazioni annualmenteeseguite discende dalla legge;Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026(-) tale diritto va però riferito, in relazione al “quantum”, alle prestazioni eal budget annuale di riferimento individuato in un contratto ad hocconcluso esclusivamente nelle forme di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs.502/1992.Ne consegue che, in relazione all’adempimento da parte della strutturaprivata accreditata di ulteriori prestazioni (“extra-budget”) - la cui rigorosaprova, in relazione al loro essere effettivamente “ulteriori” rispetto aquelle contrattualmente fissate, grava sulla stessa struttura - quest’ultimapuò prospettare unicamente un indebito arricchimento, attivando ilrimedio di cui all’art. 2041 c.c., se ne ricorrono le condizioni ed entro iltermine di prescrizione della detta azione, che decorre - nella specie - dalmomento in cui si è verificato il depauperamento.A tal riguardo, infatti, questa Corte - ritenendo configurabile, nella dettaipotesi, un indebito arricchimento derivante dall’erogazione di prestazionisanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contrattoscritto stipulato con la P.A. - ha precisato che l’arricchimento dell’ASL èdeterminato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere perprocurarsi le medesime prestazioni, al netto dei “ticket” sanitari pagati daipazienti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025).Ciò, in ogni caso, non consente di ravvisare un contratto nel verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno, dovendosi altresì ribadire che il tetto dispesa è soggetto ad annuale rideterminazione e non è giammai prefissatoin una predefinita somma cristallizzata e immutabile, che rimanga identicaa se stessa per ogni annualità, anche in relazione ad una sola parte delleprestazioni erogate.4.9. Venendo, dunque, al caso di specie, correttamente la Cortesalernitana ha ritenuto che l’unico contratto esistente cui fare riferimento,anche in relazione al tetto di spesa in esso previsto, fosse - per l’annualità2013 - quello del 14.11.2013, non potendosi ravvisare un contratto nelNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n.430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno.Nel dettaglio, la Corte territoriale, attraverso una ampia ricognizione delladisciplina di riferimento, ha affermato che «se, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le prestazioni per le quali è statoinvocato il pagamento sono ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinatedal contratto del 14 novembre 2013, non è possibile ottenerne laremunerazione, che presuppone la valida ed efficace instaurazione di unrapporto contrattuale, nelle forme richieste dalla legge, anche nellaprospettiva di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed icorrispettivi delle prestazioni erogabili ed il loro limite» (a pag. 5 dellasentenza impugnata).Per tali ragioni, ha perciò ritenuto che, «al fine di ottenere laremunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del ServizioSanitario Nazionale, è necessario non solo aver ottenuto l’accreditamento,ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specificoaccordo contrattuale - tale da delineare compiutamente il contenutovincolante del rapporto instaurato dalle parti - integrante unindispensabile presupposto costitutivo del credito vantato» (a pag. 6 dellasentenza impugnata, e - similmente - alle successive pagg. 9-10).5. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione del d.lgs. n. 502/1992, della L. n. 449/1997, della L.n. 549/1995, della L. n. 662/1996, degli artt. 1322 e 1372 c.c., nonchéfalsa applicazione dell’art. 1423 c.c.Il motivo è illustrato come segue. L'erroneità delle scolastiche considerazioni in base alle qualil'impugnata sentenza ha negato all'aggiudicazione e riallocazione dei 40posti letto ex Venosa la natura ed efficacia […] di contratto (e cioè di fonteaggiuntiva, rispetto a quella storica, di obbligazioni) si rivela pienamentequando […] la Corte salernitana arriva alla conclusione che nessunaNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026prestazione resa dalla Casa di cura Cobellis nel 2013 doveva essereretribuita, non solo quelle aggiuntive ma neanche quelle "storiche" (noncollegate ai 40 posti letto "riallocati”): «il contratto del 14 novembre 2013- sentenzia la Corte a pag. 14 - non potrebbe avere alcuna validità edefficacia per il periodo antecedente all'epoca della sua stipula perché,come si è già diffusamente detto, le prestazioni eseguite nell'ambito di unrapporto intrattenuto con la pubblica amministrazione ne presuppone- ditale rapporto - la valida ed efficace instaurazione, attraverso un contratto,stipulato nelle forme previste dalla legge, che ne costituisce la fonte, nonessendo possibile concepire alcuna sanatoria, ratifica o convalida ex postdi prestazioni eseguite quando il titolo giustificativo di esse non era statoancoro validamente ed efficacemente formato. Conseguentemente […] pertutte le prestazioni eseguite prima del 14 novembre 2013 non sarebbepossibile nemmeno ipotizzare una remunerazione ma, a ben vedere, perquelle successive dovrebbe dirsi altrettanto ... non essendo statosottoposto alcun elemento probante all'attenzione dell'A. G. adita circa leprestazioni eseguite dal14 novembre 2013 al 31 dicembre 2013, inrelazione alla loro natura, tipologia e consistenza». .Dopo avere così riferito della sentenza, l’illustrazione – premessa la chiosache, a seguire la corte territoriale, se vi fosse stata domanda dell’ASL, visarebbero stati gli estremi per condannare Essa ricorrente alla restituzionedi quanto percepito per le prestazioni rese nel 2013 – continua in questitermini: … già dal tenore letterale del contratto 14 novembre 2013 (all., comequelli dal 2008 in poi, alla comparsa di costituzione e risposta, e che qui siproduce sub 4) dalle cui premesse emerge subito che “i tetti di strutturadelle Case di cura per l'esercizio 2013 sono stati fissati con decretocommissariale n. 91 del 29/08/2013” e poi che “il presente contratto haad oggetto la fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni diassistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2013 da parte dellaNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026sottoscritta Casa di cura” (art. 2), che il "tetto" “comprende tutte leprestazioni erogate a qualsivoglia tipologia di pazienti” (art. 3), che “laremunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle tariffe regionalipreviste dal vigente nomenclatore tariffario” e che “l'eventuale incrementodella remunerazione” comporta che “il volume massimo di prestazionierogabili nel2013 si intende rideterminato nella misura necessaria almantenimento del limite di spesa fossato nell'art. 3” (art. 4). .Di seguito, l’illustrazione prosegue in questi termini: Ove avesse considerato la circostanza che le prestazioni rese sonosempre disciplinate da contratti stipulati quasi a fine anno sulla base diDCA emessi a metà anno - nel 2013 da un contratto stipulato il 14novembre 2013 sulla base di un decreto del Commissario ad acta emessoil 29 agosto 2013 (per il 2012 emesso il 19 giugno; per il 2011 il 5 Aprile;per il 2010 il 22 giugno; per il 2009 il 16 luglio e modificato il 30settembre, ecc.) - la Corte di Salerno avrebbe percepito che l'interoimpianto normativa di settore è totalmente incompatibile con l'idea cheprima della stipula del contratto nessuna prestazione può esserelegittimamente resa e, quindi, remunerata, e che dopo la stipula puòessere remunerata solo la prestazione preventivamente especificatamente prevista e solo se la sua remunerazione sia stataesplicitamente convenuta. L'erogazione da parte delle Regioni dei servizisanitari, in realtà, presuppone l'attribuzione a ciascuna di esse di unaquota del Fondo sanitario nazionale – a sua volta determinato in formadapprima provvisoria e poi definitiva - e dalle Regioni ripartita coniugandoe coordinando il principio di programmazione delle prestazioni rese dalservizio pubblico con il diritto dell'utente - riconosciuto fin dal D.Lgs. 30dicembre 1992, n. 502 - di scelta della struttura di fiducia tra quelleaccreditate; con la conseguenza dell'estensione a tutti i soggettiaccreditati del piano preventivo (legge n. 549/1995 e n. 662/1996) e lafissazione autoritativa di limiti massimi di spesa (legge n. 449/1997). NeNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026discende - così l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2006 en. 4 del2012- che «nelle more della fissazione dei tetti annuali di spesa» ilprincipio «della continuità assistenziale da assicurare per tutto l'annosolare» comporta che, a prescindere dalla formale stipula di un contratto,le prestazioni sanitarie debbono essere rese avendo, quale (provvisorio)parametro cui fare riferimento, il limite fissato per l'anno precedente,senza che possa invocarsi l'assenza di un contratto «in un sistema nelquale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesasolo in epoca successiva all'erogazione del servizio»; in un sistema,quindi, nel quale non solo il contenuto del contratto, al momento dellastipula, è già autoritativamente predeterminato (tariffa regionale diremunerazione delle prestazioni e tetto di spesa), ma il contratto è,sostanzialmente, meramente ricognitivo di quanto unilateralmentepredeterminato dalla Regione. .Sviluppando il ragionamento si sostiene, quindi: Non ha letteralmente senso - questo essendo il sistema che governal'erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti privati accreditati -sostenere che le prestazioni rese ante contratto non sarebbero retribuibilied aggiungere che, ai sensi dell'articolo 1423 c.c., neanche la successivastipula sarebbe idonea a convalidare un rapporto nullo: come la pretesa diritenere nullo il rapporto svoltosi in assenza di un preventivo contratto,così la ritenuta applicabilità dell'art. 1423 c. c., sono frutto di una mancataconsiderazione del sistema - fondato su leggi, la cui legittimità hasuperato il relativo vaglio da parte della Corte costituzionale (n. 506del2000 e n. 500 dell996) - che governa il [OSCURATO:PERSONA] ela sua erogazione da parte delle Regioni. Ne discende l'inconsistenzadell'affermazione secondo la quale il contratto 14 novembre 2013 nonsarebbe idoneo a giustificare le prestazioni rese, nel 2013, relativamenteai 40 posti letto ex Venosa: la tesi principale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di cura,si ribadisce, è che esse vanno retribuite perché l'aggiudicazione è la fonteNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell'obbligazione della ASL, e solo in via subordinata - nella non credutaipotesi che all'aggiudicazione sia negata l'efficacia di contratto ex art. 16R. D. n. 2440 del 1923 - la ricorrente ha dedotto che, non avendo l'ASLfornito la prova di aver corrisposto l'intero importo corrispondente al tettodi spesa previsto nel contratto 14 novembre 2013, è tenuta al pagamentodelle prestazioni, in quanto rese nel 2013, sulla base del contratto cheprevede la remunerazione di tutte le prestazioni rese in quell'anno. .5.1. Il motivo è inammissibile.Queste le ragioni.In primo luogo, il motivo sconta la sorte di quanto risultato dallo scrutinionegativo del primo motivo. Difetta, infatti, nel ragionamento giuridicoproposto dal motivo in esame un interrogativo e, dunque, la conseguentedovuta risposta. Quello sul se e come l’assunto che si svolge – cioè che uncontratto stipulato in una certa data di un certo anno comunquecoprirebbe le prestazioni rese in tutto l’anno – possa giustificarsi e possacoerenziarsi con l’approdo dell’esame del primo motivo circa la necessitàdel contratto scritto, tanto più in mancanza di allegazione ed indicazionedei contenuti di quest’ultimo indicanti la copertura delle dette prestazioni.Mancanza di contenuti nel contratto del novembre del 2013, del resto,espressamente affermata dalla sentenza impugnata (si veda quanto lasentenza afferma con la seconda proposizione a pag. 16, particolarmentel’affermazione che nel “contratto del 14 novembre 2013, […] non èrinvenibile alcun accenno alle prestazioni espletate, in passato, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”).Non solo: l’intero argomentare del motivo, ferma l’assorbenza del rilievosvolto, si sostanzia anche in deduzioni che sollecitano una rivalutazionedelle quaestiones facti, sebbene collocate in una vicenda che interessava ilconcreto funzionamento del servizio sanitario.Numero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026In ogni caso e comunque, ove fosse possibile disconoscere la fondatezza edecisività dei rilievi svolti, assumerebbe, come assume, valore decisivo unulteriore rilievo.Occorre considerare che il motivo in esame ha in buona sostanza comepresupposto che, nel thema decidendum di cui i giudici di merito eranostati investiti ed in particolare era investita la corte territoriale, accanto aduna domanda principale (cioè alla prospettazione dei fatti costitutivi deldiritto di credito monitoriamente azionato), basata sull’assunto che ilverbale di aggiudicazione avesse valore di contratto esso stesso idoneo asupportare la domanda, vi fosse una prospettazione subordinata.Tale prospettazione sarebbe stata nel senso che la ricorrente avessededotto come causa petendi quello che ora prospetta con il motivo, cioèche la domanda (cioè i fatti costitutivi che la identificavano) fosse statabasata – in subordine – sul contratto del 2013, con l’efficacia che laricorrente ha prospettato con il motivo in esame.Ebbene, l’esistenza di una simile domanda subordinata (lo ha adombratoanche il Pubblico Ministero nella discussione orale) è smentita dalla stessaricorrente, giacché, nella stessa esposizione dei fatti processuali, allepagine 2-3 del ricorso, la ricorrente non riferisce di aver formulato ladomanda creditoria facendo valere come fatto costitutivo il contatto del2013, ma di avere sostenuto che vi era stato, accanto a quello del 2013,un altro contratto evidenziato dall’aggiudicazione in relazione alleprestazioni assorbite.Tanto emerge, in particolare, dalle ultime due allegazioni del ricorsomonitorio, riprodotte alla pagina 2, che hanno il seguente tenore: - che il credito atteneva alla remunerazione delle prestazioni inerenti ilvolume prestazionale connesso all'assorbimento ed all'attivazione di 40posti letto per acuti, di cui 15 posti letto di Ostetricia e Ginecologia e 25posti letto di Chirurgia Generale, dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA].r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazioneNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell'[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera 430 del 05/05/2011 dell'ASLSALERNO; - che, con l'indizione della procedura per la manifestazione diinteresse all'assorbimento dei volumi prestazionali ed occupazionali dellaCasa di [OSCURATO:PERSONA] nasa s.r.l., l'A.S.L. SALERNO, aveva espressamenteindicato in Delibera che l'adozione del provvedimento era dettata dallanecessità di conservare il fabbisogno di posti letto del comparto privatodella provincia di Salerno e di conservare i livelli occupazionali, in ragionedell'impatto sociale che la contemporanea perdita dei posti di lavoroavrebbe determinato in un'area territoriale già colpita da un esponenzialeaumento dei livelli di disoccupazione, obiettivi incontestabilmenteraggiunti dalla debitrice con l'attribuzione dei volumi prestazionali allaricorrente e con l'assorbimento dei medesimi da parte di essa; .La stessa corte salernitana, a sua volta, alle pagg. 4 e seguenti, riferisceche la domanda era stata formulata deducendo come fatto costitutivo unautonomo contratto con distinto tetto di spesa da sommarsi a quello“storico” del (contratto del) 2013.Ancora, ma lo si nota aggiuntivamente: a pag. 6 la Corte ha soggiuntoche la Casa di cura «aveva, per un verso, sostenuto che i contratti eranodue […] e che, quindi, differenti erano i tetti di spesa da prendere inconsiderazione e, per altro verso, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa di euro9.826.150,00, che si riferiva, però, ad un contratto che, proprio secondole sue tesi, non poteva reputarsi oggetto del thema decidendum, perchéestraneo al petitum ed alla causa pretendi», circoscritti al solo verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno.Da quanto rilevato, consegue che deve ritenersi che la prospettazione delmotivo in esame si ponga in palese contrasto con la circostanza che ladomanda della ricorrente era stata basata esclusivamente sulla deduzionedell’esistenza di un diverso contratto rispetto a quello del novembre delNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/20262013 e, dunque, si risolve in una vera e propria sostituzione della causapetendi originaria e discussa nel giudizio di merito.Da qui l’inammissibilità del motivo.6. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c.Il motivo inizia con il prospettare quanto segue: Quale ulteriore ratio decidendi, ai fini dell'esclusione dell'idoneità delcontratto del 14 novembre 2013 a giustificare la remunerazione delleprestazioni rese per i 40 posti letto ex Venosa, l'impugnata sentenzadeduce (pag. 16) “l'omissione, da parte della Casa di cura Cobellis, diqualsivoglia contestazione riguardo al fatto che l'ASL avesse pagatol'importo di € 9.826.150,00, atteso che, giova rammentarlo ancora unavolta, al cospetto delle argomentazioni contenute nell'atto di citazioneintroduttivo del giudizio di opposizione, in forza delle quali l'ASL avevasostenuto che non fosse possibile pretendere somme ulteriori rispetto aquelle corrispondenti al tetto di spesa complessivo indicato nel contrattodel 14 novembre 2013, la Casa di cura non aveva mai revocato in dubbioche quell'importo fosse stato corrisposto, ma aveva sostenuto cheriguardasse prestazioni aggiuntive, remunerabili non in relazione a queltetto di spesa, ma a quello, ulteriore e diverso, inerente, appunto, a taliprestazioni aggiuntive, in tal modo non evocando affatto, nell'ottica delladefinizione del thema decidendum, la questione relativa al pagamento, omeglio, all'omesso pagamento di tale somma». Di seguito espone: Posto l'elementare ed indiscusso principio per cui, allegatol'inadempimento da parte del creditore, è onere del debitore provare ilfatto estintivo o impeditivo, la Casa di cura ha provato il fatto (costitutivo)della sua pretesa- le prestazioni ospedaliere - ed ha allegato la mancataloro remunerazione, al che l'ASL ha replicato che la fonte dell'obbligazioneindicata dalla creditrice Casa di cura (l'aggiudicazione) non aveva taleNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026efficacia e che una sola, costituita dal contratto 14 novembre 2013, era lafonte di obbligazioni inter partes: assumendo (pag. 5 atto di citazione inopposizione) che «il tetto di spesa 2013 assegnato alla ricorrentepalla Regione Campania risulta già comprensivo dei Volumi prestazionalidella [OSCURATO:PERSONA]» e che il pagamento di quanto richiesto dalla Casa dicura avrebbe comportato il superamento del tetto. .Posta questa premessa si deduce: Del tutto correttamente il Tribunale, a questo proposito, ha osservato(pag. 5 e segg.) - dato atto che la Casa di cura ha ampiamente contestatol'asserita inidoneità dell'aggiudicazione (ed è ovvio - aggiungiamo - che ilsostenere che dall'aggiudicazione derivava l'obbligazione non implicaalcuna ammissione o riconoscimento circa l'importo corrisposto in base alcontratto storico!) - che «la ASL, deducendo il superamento del tetto dispesa fissato per l'anno in questione, ha in sostanza eccepito unacircostanza impeditiva dell'esigibilità del credito che,essendo stata opposta per paralizzare il titolo concessorio addotto dallacontroparte a fondamento della pretesa avanzata, avrebbe dovuto essereprovata dalla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.». «In altri termini, l'ASLopponente avrebbe dovuto provare, una volta non contestatol'adeguamento tariffario, che il credito per cui si agiva riguardavaprestazioni che eccedevano il limite già liquidato alla convenzionata. Insostanza, l'ASL avrebbe dovuto dimostrare con congrua documentazione,di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposta nel periododi riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. E in talmodo sarebbe emerso che le (ulteriori) prestazioni di cui si invocava ilpagamento nel presente giudizio avevano superato il valore massimo diderogabilità riconosciuto alla struttura convenzionata e non potevano,perciò, essere remunerate a carico del S.S.N. Ma tale prova è mancataradicalmente. «Va, infatti, evidenziato che nel giudizio a contraddittorioristabilito l'ASL opponente, non ha contestato l'effettiva sussistenza di unNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026rapporto di accreditamento per l'erogazione delle prestazioni indicate, nél'effettiva erogazione delle stesse per l'importo complessivo riportate sullafattura posta a base della pretesa creditoria azionata, né che le prestazionierogate fossero comprese nella branca di accreditamento, né infine lamancata corrispondenza tra l'importo ingiunto e la tariffa approvataovvero l'avvenuto integrale pagamento delle somme indicate nellepredette fatture, ha espressamente affermato che la Casa di Cura ProfDott. [OSCURATO:PERSONA] srl, pur considerando l'aggiornamento delle tariffe perl'importo di cui al d. i., aveva superato il tetto di spesa fissato per l'anno2013 per la singola struttura (cfr. contratto anno 2013 ex art. 8-quinquies, comma 2, dlgs 502\1992), in ragione delle decurtazioniapplicate, e che pertanto non era dovuta la somma richiesta col monitorio.Tuttavia, ha inteso dimostrare tale assunto con un mero atto interno,privo di valenza probatoria, ossia la nota n. 712 del18.12.14 dell'[OSCURATO:PERSONA][rectius, n. 187 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]: n.d.r., al. sub 1]- Struttura CoordinataAttività di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] delcon la opposta: "Si potrebbe far riferimento, invece che al tetto 2009, alfatturato lordo 2009, o a quest'ultimo meno le decurtazioni eavverrebbero tre alternative: A) tetto della Venosa di € 1.845.075,82meno 529.880,00 già assegnati, che diventano 520.668,04 (dopo ladetrazione per la spending-review del 1.7385) pervenendo a € 1.324.407,78 dai quali va detratta la stessa percentuale di spending-review fino adottenere il risultato finale di 1.301.382,95 a cui far riferimento perl'aggiunta al tetto 2012 della Cobellis con decorrenza del trasferimento deitetti della Venosa dal1 febbraio 2012, giungendo cosi alla cifra finale di €1.192.934,37 da aggiungere al tetto 2012 della Cobellis di € 9.826.150,00per un totale di € 11.019.084,37, che diventano 11.127.532,95 per il tetto2013, quando la decorrenza copre tutto l'anno 2013 e divengono €10.904.982,30 per il tetto 2014. Considerato, però, che le procedure delleNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026riallocazioni dei volumi prestazionali ex [OSCURATO:PERSONA] e Villalba la Regione leha ideate nel 2014 e attuate a partire dal 2013, la riallocazione dei volumiprestazionali dell'ex Venosa, con la stessa procedura di cui innanzi,partire dal l gennaio 2013, non dal 2011, tenendo conto che la garaterminò a fine luglio e che l'ottemperanza a tutti gli adempimenti previstinon potevano che concludersi dopo 18 decadi". “In conclusione, vi èl'espresso riconoscimento di parte opponente, in fatto ed in diritto, con ilcorredo di pertinente documentazione da essa stessa versata nel propriofascicolo, delle ragioni agitate giudizialmente dalla opposta. Al più,l'espresso riconoscimento sarebbe di € 1.845.075,82, in luogo dellasomma ingiunta, quale tetto di spesa dell'ex Casa di [OSCURATO:PERSONA] indicatodall'[OSCURATO:PERSONA] negli atti appena citati. Precisando, però, che tale cifradifetta dell'assorbente considerazione che essa era tale poichécorrispondente alla fascia C in cui era annoverata la Venosa nel mentre, invirtù del nomenclatore tariffario, la remunerazione delle medesimeprestazioni è maggiore se, come nel caso di specie, rese da struttureclassificate in fascia A (cfr. DCA 62/2011) come la Cobellis. Maggioreremunerazione delle singole prestazioni che conduce ad un importocomplessivo esattamente corrispondente a quello ingiunto». .Dopo avere riferito la motivazione del Tribunale, l’illustrazione continua inquesti termini: L'eccezione di inesigibilità del credito per superamento del tetto dispesa fissato nel contratto 14 novembre 2013 non solo si fonda su mereaffermazioni della ASL, ma mai la Casa di cura - e proprio perché fondavala sua domanda sul presupposto della duplice fonte (contratto eaggiudicazione) dell'obbligazione gravante sulla ASL - ha, anche soloimplicitamente, riconosciuto che le era stato corrisposto l'intero importomassimo di spesa previsto dal contratto 14 novembre 2013. Donde laNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026necessità di cassare, anche in relazione a tale statuizione, l'impugnatasentenza. .6.1. Il terzo motivo resta assorbito dalla sorte del precedente ecomunque, se fosse esaminabile, sarebbe inammissibile.La censura prospettata con il motivo pone la questione della sussistenza,in capo all’ASL Salerno, dell’onere della prova del superamento del tetto dispesa, quale fatto impeditivo rispetto al diritto della Casa di Cura delleprestazioni rese per i volumi assorbiti dalla [OSCURATO:PERSONA] diBattipaglia, che sarebbero stati assunti in forza del verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno.Il motivo è assorbito dalla sorte del precedente, perché la questione chepone è “dipendente” rispetto alla prospettazione della fondatezza delcredito azionato sulla base del contratto del novembre 2013. Dichiaratoinammissibile il motivo precedente, è palese che la questione risulta privadi rilevanza.Non avendo la ricorrente censurato con successo la statuizione della Corteterritoriale relativa alla tardiva allegazione - estranea al “petitum” e allacausa petendi - della mancata prova da parte dell’ASL del superamentodel tetto di spesa riferito al contratto (unico) del 2013, che non costituivaoggetto del thema decidendum, risulta, per vero, recessiva la questionerelativa alla individuazione della parte sulla quale gravava la detta prova.Peraltro, come s’è anticipato, se il motivo non fosse assorbito, si dovrebbeconsiderare inammissibile per la seguente ragione.Mette conto di rilevare che la corte territoriale, dopo avere alle pagg. 4 eseguenti della sentenza – come già ricordato - ribadito che la domandaera stata formulata deducendo, appunto, come fonte del credito unautonomo contratto con distinto tetto di spesa da sommarsi a quello“storico” del (contratto del) 2013, ha aggiunto che la Casa di curaricorrente aveva dedotto la carenza di prova del superamento del tetto diNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026spesa riconosciuto (quello del contratto del 2013, di quasi 10 milioni dieuro) “solamente in comparsa conclusionale” (pag. 5). In tal modo, lacorte salernitana ha inteso senza dubbio considerare che la deduzione erastata tardiva.Ne segue che, al di là dell’assorbimento derivante dalla sorte del secondomotivo e, dunque, dal consolidamento della motivazione circa ilfondamento della domanda creditoria su un contratto distinto da quello delnovembre 2013, il motivo risulterebbe privo di correlazione con lamotivazione della sentenza impugnata, in quanto avrebbe dovutocensurare la stessa quanto alla ritenuta tardività di quanto prospettatonella conclusionale.Il motivo non lo ha fatto e, dunque, è inammissibile alla stregua delconsolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, exmultis anche – in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto- dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017. In sostanza, laprospettazione relativa alla mancata prova del superamento del tetto dispesa riferito al contratto (unico) del 2013, era stata allegatatardivamente (e prima ancora al di fuori del tenore della domandaoriginaria).La Corte territoriale - attraverso una ratio decidendi non criticata dalricorrente e, come detto, assorbente rispetto alle censure qui prospettate- ha dichiarato che la Casa di cura aveva dedotto la carenza di prova, daparte della ASL, del superamento del tetto di spesa riconosciuto dalcontratto del 2013 «solamente con la comparsa conclusionale» (a pag. 5della sentenza impugnata).7. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 5573/2021Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18623/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come perlegge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]