CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19579/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 3presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 13, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1 32 8 /20 20 , pubblicata in data 21maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 maggiodal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per effetto della sua condotta tenuta in data 6 luglio 2007 nel corso della riunione del consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Allegava in particolare l'attore, capogruppo della lista di minoranza Insieme per Camisano , che nel corso di detta seduta del consiglio comunale, nell'ambito della discussione di una proposta di variante al piano regolatore generale, a seguito di uno scontro verbale il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivolto epiteti offensivi ( maleducato, signorino, diabolico ) in presenza di terze persone e lo aveva fatto allontanare dalla seduta consiliare alla quale non venivapiù riammesso. Si costituiva il convenuto, premettendo che il procedimento penale instaurato a seguito della denuncia querela presentata dal [OSCURATO:PERSONA] si era concluso con decreto di archiviazione e in via preliminare eccep iva l'intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Con sentenza del 18 settembre 2017 il Tribunale di Vicenza rigettava la domandarisarcitoria in quanto prescritta . 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avanti la Corte d'appello di Venezia,che con sentenza n. 1328/2020 pubblicata il 21 maggio 2020, in totale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] gli estremi della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., e lo condannava al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 3.000,00 nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Propone ora ricorso in [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Sono state depositate memorie illustrative da parte del ricorrente e del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 323 cod. pen. in relazione all'art . 360 , comma 1, n. 3 cod.proc. civ. Lamenta che la sentenza d'appello sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto integrata almeno astrattamente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 cod. pen. Il motivo è infondato. L'art. 27 dello statuto comunale prevede l'allontanamento della riunione consiliare di chi abbia cagionato gravi disordini, mentre, nel caso di specie non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia posto in essere concrete turbative dell’ordine pubblico, nonostante quanto ancora affermato dal Pre zalis nel presente ricorso in Cassazione, avendo egli svolto un intervento di carattere politico. Inoltre l’art. 28 del regolamento, che il ricorrente omette di citare nel motivo, prevede che al consigliere comunale che abbia turbato lo svolgimento dell’assemblea possa essere tolto il diritto di intervento. Nel caso di specie invece il Sindaco ha allontanato il consigliere [OSCURATO:PERSONA] dall’assemblea, non lo ha riammesso (perché ne ha condizionato il rientro al fatto che questi si scusasse) e soprattutto ha proseguito l’assemblea pervenendo alla votazione sul tema oggetto della medesima, una variante al piano regolatore, in assenza sia del [OSCURATO:PERSONA] sia degli altri componenti del gruppo politico di cui egli faceva parte, che si erano anch’essi allontanati dall’aula p er solidarietà con il loro capogruppo (non a caso il precedente di legittimità citato dal ricorrente fa riferimento all’assenza di configurabilità del reato di abuso d’ufficio in capo al Sindaco che sì aveva proceduto all’espulsione di un consigliere, ma - diversamente rispetto al caso in esame- anche aveva sospeso l’adunanza: v. Cass., 27794/2017). Lungi dunque dal perseguire l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento dell’adunanza, il [OSCURATO:PERSONA] è pervenuto ad una deliberazione nella mutata composizione del consesso deliberante per diminuzione del numero dei suoi componenti a seguito della sua iniziativa di espellere il consigliere [OSCURATO:PERSONA]. E’ dunque ravvisabile astrattamente il reato di abuso d’ufficio, sussistendo, come si evince dalla ricostruzione della vicenda, l’esistenza di dolo intenzionale, per tale intendendosi la volontà dell’evento che si è verificato, cioè l’allontanamento senza successiva riammissione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea, e l’ingiusto danno procurato al [OSCURATO:PERSONA] medesimo. 2. C on il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2947 cod . civ . in relazione all'art . 360 , comma 1, n . 3 cod.proc. civ. . Con tale mezzo ricorrente si duole che la sentenza d'appello non abbia riconosciuto l'intervenuta prescrizione delle pretese di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2947 cod.civ. Per espressa allegazione delricorrente stesso la doglianza è strettamente connessa al primo motivo di gravame, già ritenuto infondato, in quanto nel caso di specie sono astrattamenteravvisabili tutti gli elementi della fattispecie penale di abuso d'ufficio, per cui è infondata anch’essa. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 cod . pro c. civ. Il ricorrente lamenta che la C ort e territoriale non ha considerato la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], chedurante la seduta consiliare del 6 luglio 2007 e nello scontro verbale con il sindaco proseguiva a parlare accompagnando le proprie parole con un sonoro pugno sullo scranno consiliare . Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha svolto ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni tutte per cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia arrecato grave disordine alla seduta consiliare da un lato e, per altro verso, ha ritenuto configurabile il reato di abuso d’ufficio,con conseguente applicazione dell’art. 2947, comma 3, cod. proc. civ. che fa escludere che l’azione risarcitoria proposta in prime cure da [OSCURATO:PERSONA] sia prescritta. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2059 cod . civ . in relazione all'articolo 360 comma 1, n . 3 cod.proc. civ. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento di danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in euro 3.000,00,senza considerare che alcun danno morale poteva essere riconosciuto in quanto non sarebbe configurato alcun illecito penale. Anche questo motivo è infondato in quanto strettamente connesso al primo, posto che la Corte d'appello ha correttamente argomentato nel considerare nel caso di specie sussistenti tutti gli elementi del reato di abuso d'ufficio. 5. In conclusione il ricorso deveessere rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna in solido ilricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos