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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 27086/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 9135/2018 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 22 PALERMO; -intimato- avverso la sentenza n. 1587/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva

1. Il Tribunale, sul presupposto che la delibera del Condominio ”[OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., non riguardava l’attrice, i cui immobili facevano parte di un altro condominio e che i lavori deliberati riguardavano la parte dell’edificio avente ingresso da via Bottai, 22, ne respinse la domanda.

2. La Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA].

3. la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

4. Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., assumendo l’erroneità della statuizione d’appello, la quale non aveva applicato il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., possa essere costituito proprio da quello inteso all’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni è manifestamente destituito di giuridico fondamento per la ragione basilare che l’interesse all’impugnazione della ricorrente risulta essere stato escluso in quanto gli immobili di essa facevano parte di un altro condominio, con la conseguenza che la ricorrente era priva dell’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.

Per contro, come si è affermato, l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Sez. 6, n. 10/05/2013, Rv. 626417).

5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., negando di avere radicato il proprio interesse solo sulla mera circostanza che la delibera le era stata notificata, peraltro un anno e mezzo dopo, nel mentre l’appellante aveva posto a sostegno della propria tesi ben altre argomentazioni .

In particolare, aveva insistito, come in primo grado, sulla circostanza che, allegata la delibera condominiale, era stato chiesto il sindacato giudiziale su di essa.

Sindacato che era stato eluso. 5.

1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo.

6. Stessa sorte deve essere riservata al terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ.

7. Il quarto motivo, in realtà non ha qualità censoria, trattandosi della rivendicazione di un favorevole riparto delle spese, sul presupposto, rimasto sconfessato, di essere vincitore.

8. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

9. Nulla va disposto sul capo delle spese poiché la controparte è rimasta intimata.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 9135/2018 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 22 PALERMO; -intimato- avverso la sentenza n. 1587/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. Il Tribunale, sul presupposto che la delibera del Condominio ”[OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., non riguardava l’attrice, i cui immobili facevano parte di un altro condominio e che i lavori deliberati riguardavano la parte dell’edificio avente ingresso da via Bottai, 22, ne respinse la domanda. 2. La Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la statuizione d’appello sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 4. Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., assumendo l’erroneità della statuizione d’appello, la quale non aveva applicato il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., possa essere costituito proprio da quello inteso all’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni è manifestamente destituito di giuridico fondamento per la ragione basilare che l’interesse all’impugnazione della ricorrente risulta essere stato escluso in quanto gli immobili di essa facevano parte di un altro condominio, con la conseguenza che la ricorrente era priva dell’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. Per contro, come si è affermato, l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio (Sez. 6, n. 10/05/2013, Rv. 626417). 5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., negando di avere radicato il proprio interesse solo sulla mera circostanza che la delibera le era stata notificata, peraltro un anno e mezzo dopo, nel mentre l’appellante aveva posto a sostegno della propria tesi ben altre argomentazioni . In particolare, aveva insistito, come in primo grado, sulla circostanza che, allegata la delibera condominiale, era stato chiesto il sindacato giudiziale su di essa. Sindacato che era stato eluso. 5. 1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo. 6. Stessa sorte deve essere riservata al terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 346 cod. proc. civ. 7. Il quarto motivo, in realtà non ha qualità censoria, trattandosi della rivendicazione di un favorevole riparto delle spese, sul presupposto, rimasto sconfessato, di essere vincitore. 8. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 9. Nulla va disposto sul capo delle spese poiché la controparte è rimasta intimata. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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