CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13312/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore con gli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla via Crescenzio, n. 2; -controricorrente- Oggetto: aliquota 2002 IRAP speciale per le Banche – derogabilità regionale - 23– 13312 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Toscana n. 2211/17/14pronunciata il 12 giugno 201 4 e depositata il 18 novembre 2014,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La ricorrente è primario istituto di credito che opera in diverse parti del territorio nazionale e, per l’anno di imposta 2002, ha corrisposto l’Irap secondo la diversa aliquota fissata dalle regioni, segnatamente - per quanto qui interessa-il 5,75% in Lombardia, Lazio e Marche, mentre il 5,25% in Sicilia. Ritenendo di aver versato in eccesso, con istanza in data 2 febbraio 2006, l’istituto di credito presentava istanza di rimborso parziale, chiedendo doversi applicare l’aliquota unica del 4,75% oppure, in subordine, l’aliquota del 5,25%. La prima domanda era ancorata alla previsione normativa statale di aliquota speciale per gli istituti di credito limitatamente all’anno di imposta 2002, secondo l’art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 445/1997; la seconda era invece sostenuta ove fosse ritenuto il potere delle regioni di aumentare l’aliquota generale di un punto percentuale e, per l’effetto, passare dalla previsione statale di 4,25% al 5,25%. Avverso il silenzio rigetto spiccavaricorso l’istituto di credito, le cui ragioni non erano apprezzate dal giudice di primo grado, sull’assunto che fosse consentito alle regioni l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota generale, né che la novella legislativa -contenente la sospensione delle maggiorazioni- si applicasse alle aliquote già deliberate per il 2002. Il collegio d’appello riformava la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente la domanda dell’istituto di credito contribuente, sull’argomento principale che l’art. 16 del d.lgs. n. 447/1997 consente alle Regioni di variare nel limite di un punto percentuale soltanto l’aliquota del suo primo comma, cioè quella base, 23– 13312 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF ma non quella speciale prevista per il settore bancario dal secondo comma dell’art. 45, stesso testo, che per l’anno 2002 era stata prevista nel 4,75%. Per completezza, il giudice del gravame precisava non essere necessaria al rimborso la procedura di cui all’art. 38 d.lgs. n. 602/1973, trattandosi di somme indebitamente versate dal contribuente. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a quattro mezzi, cui controdeduce la contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanzala parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Vengono proposti quattro mezzi di impugnazione. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, primo comma, l.r. Lazio n 34/2001, dell’art. 1, comma sesto, l.r. Marche n. 35/2001, dell’art. 7, primo comma, l.r. Sicilia n. 2/2002 in rapporto all’art. 134 della Costituzione repubblicana, nella sostanza lamentando che il collegio d’appello abbia riconosciuto errata l’aliquota regionale ed abbia fatto applicazione di quella statale, in questo modo disapplicando una fonte legislativa (regionale), invece disollevare questione di costituzionalità. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3, primo comma, lett. a) della l. n. 289/2002, in rapporto all’art. 5, primo comma, l.r. Lazio n 34/2001, all’art. 1, comma sesto, l.r. Marche n. 35/2001, all’art. 7, primo comma, l.r. Sicilia n. 2/2002, nella sostanza lamentando che il collegio d’appello non abbia considerato che le maggiorazioni d’aliquota operate dalle regioni fossero anteriori al settembre 2002, quindi non soggette alla sospensione degli aumenti disposta dalla l. n. 289/2002 (relativa solo agli aumenti successivi al 29 settembre 2002), sospensione degli aumenti che è stata poi prorogata dall’art. 2, comma 21, l. n. 350/2003 fino al 2004. 23– 13312 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3, primo comma, lett. a) della l. n. 289/2002, in rapporto all’art. 5, primo comma, l.r. Lazio n 34/2001, all’art. 1, comma sesto, l.r. Marche n. 35/2001, all’art. 7, primo comma, l.r. Sicilia n. 2/2002, poiché la sentenza in scrutinio non ha considerato che le disposizioni regionali relative all’aumento dell’aliquota IRAP, quand’anche illegittime, sono state sanate per effetto della l. n. 350/2003 che, all’art. 2, commi 21 e 22 ha sanato le disposizioni regionali in materia, proprio per evitarne il dissesto finanziario, come parimenti ha provveduto la l. n. 311/2004 all’art. 1, comma 61, secondo una previsione speciale ed equitativa per evitare disparità di trattamento fra chi aveva disposto gli aumenti primae chi dopo il 29 settembre 2002. In tal modo gli aumenti avrebbero dovuto essere fatti salvi e dovuto il versamento nella misura operata dalla ricorrente, quindi indebito ogni rimborso disposto dalla sentenza di merito qui in esame. Con il quarto motivo, posto in via subordinata, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma quinto, della l.r. Lombardia n. 27/2001 in rapporto all’art. 2, comma 22, l. n. 350/2003 e all’art. 1, comma 61, l n. 311/2004, nella parte in cui può ritenersi comunque applicabile la fonte regionale, sebbene fulminata dal giudice delle leggi con sentenza n. 177/2014, perché comunque sanata dalle citate fonti statali che hanno fatto salvo il potere regionale di incidere sulle aliquote Irap, per evitare il dissesto regionale. In altri termini, seppur dichiarata incostituzionale, la legge lombarda sarebbe comunque applicabile per effetto della disciplina statale di sanatoria del 2003/2004, ancorché la sentenza della Consulta sia del 2014 e, quindi, ben successiva: la disposizione normativa sul rialzo delle aliquote, dunque, risiederebbe non nella legge regionale (incostituzionale), ma nella fonte statale a sanatoria, non incisa dalla Corte costituzionale. I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, riducendosi a distinti profili di violazione delle medesime 23– 13312 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF leggi regionali,vuoi per averle disapplicate (senza rinvio alla Consulta), vuoi per non aver considerato la sanatoria, ove ritenuta applicabile cronologicamente, vuoi infine per non aver considerato la salvezza delle disposizioni regionali in forza delle due leggi statali di sospensione e sanatoria. La questione delle aliquote Irap per l’anno 2002 è già stata affrontata da questa Corte con diverse pronunce e merita qui dare continuità all’orientamento di fondo che vede l’aliquota fissata al 2002 per gli istituti di credito nella misura del 4,75%. Ed infatti, una lettura coordinata delle disposizionidi cui al d.lgs. n. 446/1997 vede una norma generale sull’Irap all’art 16, primo comma, che consente alle regioni di elevare di un punto percentuale l’aliquota base fissata al 4,25%, valevole per la generalità dei casi, mentre segue una disposizione speciale per le banche e gli intermediari finanziari, contenuta nell’art. 45, secondo comma, ove è fissata l’aliquota specifica del 4,75% per l’anno 2002. Se ne ricava che per tutti i settori ordinari il legislatore ha fissato un’aliquota suscettibile di incremento su base regionale, fino al massimo di un punto percentuale, mentre per il settore bancario ha previsto direttamente ed univocamente un’aliquota secca, uniforme fra regioni, proprio per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato finanziario. Ne consegue che per il settore bancario non hanno rilievo né le norme di sospensione, né le successive novelle si sanatoria di cui si è fatta parola, superata in radice ogni indagine sulla portata della sospensione del rialzo, della relativa proroga o della sanatoria: tale ultima disciplina, infatti, riguarda (e può riguardare) solo il settore generale, ove era prevista la facoltà generale di rialzo, non il settore bancario ove non era previsto alcun ritocco da parte delle regioni. In questa prospettiva, altresì, il ragionamento del collegio d’appello non merita censura neppure sotto il profilo costituzionale, non potendo addebitare la mancata proposizione di deferimento alla Consulta di una disposizione regionale ritenuta “errata” (recte, incostituzionale). Ed 23– 13312 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF infatti, lo stesso giudice delle leggi ha più volte precisato che di fronte a più soluzioni ermeneutiche, una che porti all’incostituzionalità della disposizione, l’altra che la risolva, si deve scegliere quest’ultima, favorendo sempre un’interpretazione costituzionalmente adeguata che risolva il conflitto, anziché denunciarlo alla Corte. In questo senso, la sentenza qui in scrutinio ha correttamente evidenziato come la facoltà di ritoccare l’aliquota Irap per il settore bancario fosse inibita alle regioni proprio in forza della collocazione speciale della norma che la fissa univocamente a livello statale e, pertanto, ha concluso per un’esegesi complessiva combinata nel senso di escludere che la disposizione regionale abbia inciso sull’aliquota Irap 2002 per il settore bancario che è sempre rimasta quindi al 4,75%. Laddove, poi, la questione è stata devoluta alla Consulta (ritenendo non superabile il contrasto), il risultato ultimo è stato uguale a quanto verificatosi nel caso in esame, con il riconoscimento dell’aliquota unica nel settore bancario in 4,75% per l’anno 2002.Vale appena il caso di annotare che, dopo la proposizione del ricorso, con sentenza n. 128/2019 la Consulta ha espunto dall’ordinamento altresì le analoghe disposizioni delle altre tre regioni in rilievo. Per conseguenza, rimane esclusa ogni opzione interpretativa su sospensione e sanatoria degli interventi regionali che - in via ermeneutica o di giudizio costituzionale-debbono ritenersi circoscritti ai settori ordinari e non incidenti sul settore bancario. Né possono essere richiamati i precedenti citati dal patrono erariale come riferibili al caso in esame, poiché l’ordinanza n. 11141/2011 di questa Corte era chiamata a pronunciare sul divieto di retroattività di norma regionale fiscale in rapporto allo Statuto del contribuente (l. n. 212/2000), quindi su ratio decidendi eccentrica al caso in esame, per cui l’accoglimento delle ragioni del Fisco non sono esportabili in questa sede ove altro è il thema in esame; mentre la sentenza n. 27883/2013 riguarda fattispecie completamente diversa. 23– 13312 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF Per contro vanno ribaditi i principi espressi da questa Corte con gli arresti n. 21327/2013, n. 3374/2015 e 18003/2016, ove - anche misurando la norma base con le novelle di sospensione e sanatoria al seguito, quindi pur affermando la possibilità delle regioni di rialzare tutte le aliquote, sia generali che speciale, si è comunque arrivati alla conclusione per cui in tema di Irap, la facoltà delle Regioni di variare l'aliquota applicabile ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, fino ad un massimo di un punto percentuale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del medesimo d.lgs., è funzionale ad obiettivi di autonomia e decentramento fiscale, coerentemente ai quali deve essere interpretato anche il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, ha voluto, comunque, limitare l'effetto sospensivo solo a quelle maggiorazioni che determinassero, e nella misura in cui determinassero, il superamento dell'aliquota in vigore per l'anno 2002. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in luogo dell'aliquota del 5,25 percento, prevista dall'art. 2 della legge reg.Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, per l'anno di imposta 2004, e dall'art. 2 della legge reg. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, per l'anno di imposta 2003, dovesse applicarsi l'aliquota del 4,75 percento, confermativa di quella prevista per l'anno 2002 piuttosto che quella ordinaria del 4,25) (cfr. Cass. VI – 5, n. 21327/2013). In questa prospettiva e con riguardo proprio alla Regione Lombardia, è stato ritenuto che in tema d'Irap, l'aumento disposto dall'art. 1, comma 1, della l.r. Lombardia n. 33 del 2002 non può dirsi meramente confermativo dell'aliquota in vigore nel 2002, che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della l. r. Lombardia n. 27 del 2001, deve intendersi fissata, per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, nella misura del 4,75 per cento, come stabilito dall'art.45 del medesimo decreto, sicché trova applicazione l'art. 3, comma 1, lett. 23– 13312 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF a) della l. n. 289 del 2002 che ha sospeso l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per quell'anno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di rimborso dell'Irap versato in eccedenza rispetto all'aliquota del 4,75 per cento per le annualità 2002 e 2003 dovesse trovare accoglimento) (cfr. Cass. V, n. 18003/2016). In conclusione, i motivi sono infondati ed il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del