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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36864/2022

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17961/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio Grez, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – per la revocazione della ordinanza n. 29687/20, depositata il 28 dicembre 2020, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella pubblica udienza del 14 settembre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cellammare, in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha concluso ch iedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Sulla base di due motivi rescindenti, illustrati con memoria, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la revocazione della ordinanza n. 29687/20, depositata il 28 dicembre 2020, con la quale la Corte ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1001/07/2018 del 21 maggio 2018, e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio col quale la contribuenteaveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo al periodo di imposta 2009. 1.1 - Premesso che , con un solo motivo , l’Ente ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge «per avere la CTR qualificato il rapporto tra l'Ente locale e la società come locazione - invece che costituzione del diritto di superficie - statuendo, di conseguenza, la non debenza del tributo», a fondamento del decisum la Corte ha rilevatoche: - « superando la precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale, secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandumsu un'area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'art. 3, comma 2 ha esteso la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all'imposta (cfr. Cass. sez. 5 -, Sentenza n. 10006 del 10/04/2019).»; -«Riconosciuta dall'art. 18 in esame la soggettività d'imposta del concessionario, la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perchè il concessionario è divenuto soggetto di imposta.Si può, pertanto, affermare che la individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d'imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità).».

2. -Il Comune di Castiglione della Pescaiaresiste con controricorso, ed ha depositatomemoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. – La r icorrente, come anticipato, ha proposto due motivi di ricorso per revocazione. 1.1 -Col primo motivo, ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia ilcontrasto della impugnata ordinanza «con tre precedenti ordinanze aventi autorità di cosa giudicata tra le parti», deducendoche la Corte aveva (già) statuito: a) – l’inammissibilità del ricorso da controparte proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 9/29/12 del 9 febbraio 2012 , - che aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento ICI, relativo al periodo di imposta2004, «qualificando il contratto intervenuto fra le parti come di locazione ed escludendo che [OSCURATO:SOCIETA] fosse titolare di un diritto di superficie sugli immobili: pertanto, trattandosi di beni del Comune, seppur costruiti dalla società, riteneva che quest'ultima non fosse tenuta al pagamento dell'ICI», -rilevando che il ricorso per cassazione era stato tardivamente proposto, con conseguente passaggio in giudicato della gravata pronuncia, siccome la sentenza impugnata era stata ritualmente notificata (ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 38, c. 2) il 14 marzo 2012, a fronte della proposizione delricorso per cassazione con atto notificato il 1 agosto 2012(Cass., 1 febbraio 2019, n. 3085); b) –l’infondatezza dei due motivi di ricorso, da controparte proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 84/13/12,depositata il 25 settembre 2012, - che aveva pronunciato in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2005, 2006 e 2007, -sui rilievi che: 1) - la citata sentenza n. 9/29/12, del 9 febbraio 2012, doveva ritenersi passata in giudicato siccome ritualmente notificata (a fronte della tardiva proposizione del ricorso per cassazione; rigetto del 1° motivo col quale il Comune aveva sostenuto che «la Commissione ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato senza considerare che la sentenza 9/29/12, mai validamente notificata, è stata da esso impugnata con ricorso per cassazione e che il giudizio è ancora pendente.»); 2) -la sentenza passata in giudicato aveva definito un elemento di fattispecie a carattere tendenzialmente permanente; difatti, detta sentenza «ha operato un accertamento sul titolo del possesso dei beni assoggettati ad imposta, concludendo nel senso che le costruzioni che compongono il villaggio turistico realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste in proprietà del Comune, in quanto la società non gode su di esse di un diritto di superficie, ma le detiene in base ad un contratto di locazione, al termine del quale sarà tenuta a restituirle all'ente territoriale.

Si tratta, all'evidenza, di un accertamento destinato a spiegare i suoi effetti in via permanente, almeno fino a quando il Comune non alleghi e non dimostri l'intervenuta stipulazione con [OSCURATO:SOCIETA] di altri negozi, diversi dal contratto espressamente qualificato come di locazione di immobili, idonei a mutare il titolo in base al quale la società ha la disponibilità dei i beni.» (rigetto del 2° motivo col quale il ricorrente aveva contestato «che la sentenza passata in giudicato che ha accertato che [OSCURATO:SOCIETA] ha costruito il villaggio turistico su terreni che il Comune le ha concesso in locazione ed ha escluso che la società vanti un diritto di superficie sugli immobili realizzati e sia pertanto tenuta al versamento dell'Ici- possa fare stato nel presente giudizio, in quanto emessa in sede di impugnazione di un avviso di accertamento riferito ad altra, precedente annualità.»; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3086); c) –l’infondatezza,del pari, dei due motivi di ricorso da controparte proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 24/2015, depositata il 9 luglio 2015, - che aveva pronunciato in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2008, -sui rilievi che: 1) - correttamente la Commissione tributaria regionale aveva affermato che la ridetta sentenza n. 9/29/12 era passata in giudicato in quanto validamente notificata al Comune in data 14 marzo 2012, così che «alla data del 1° agosto 2012, in cui è stato spedito il ricorso per cassazione ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA] il 3 agosto 2012, il termine di 60 giorni per proporre l'impugnazione era già ampiamente spirato» (rigetto del 1° motivo di ricorso); 2) - il giudicato si era formato su di un elemento di fattispecie a carattere tendenzialmente permanente; difatti «la sentenza passata in giudicato ha operato un accertamento sul titolo del possesso dei beni assoggettati ad imposta, concludendo nel senso che le costruzioni che compongono il villaggio turistico realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste in proprietà del Comune, in quanto la società non gode su di esse di un diritto di superficie, ma le detiene in base ad un contratto di locazione, al termine del quale sarà tenuta a restituirle all'ente territoriale.

Si tratta, all'evidenza, di un accertamento destinato a spiegare i suoi effetti in via permanente, almeno fino a quando il Comune non alleghi e non dimostri l'intervenuta stipulazione con [OSCURATO:SOCIETA] di altri negozi, diversi dal contratto espressamente qualificato come di locazione di immobili, idonei a mutare il titolo in base al quale la società ha la disponibilità dei i beni.» (rigetto del 2° motivo di ricorso;Cass., 8 marzo 2019, n. 6844).

Soggiunge la ricorrente che: - l’ impugnata ordinanza, - « senza pronunciarsi sulla eccezione di giudicato esterno e ignorando del tutto l’accertamento del titolo in base al quale la Società aveva la disponibilità dei beni», così (anche) presupponendo la ricorrenza di una (inesistente) concessione su di un’area demaniale cui si è correlato il presupposto dell’obbligazione tributaria,- si era (così) posta in aperto contrasto con i citati precedenti della Corte,- alla cui stregua avrebbe dovuto ritenersi insussistente il presupposto impositivo dell’ICI siccome la disponibilità delle unità immobiliari correlata ad un contratto di locazione piuttosto che ad una supposta (ma inesistente) concessione di beni demaniali, - precedenti che, peraltro, avevano evidenziato l’efficacia espansiva del giudicato esterno su di un elementocostitutivo della fattispecie impositiva (titolo della detenzione delle unità immobiliari) a carattere permanente; -le disposizioni di cui agli artt. 391- bis e ter cod. proc. civ., - ove solo per un difetto di coordinamento deve ritenersi esser stato omesso il richiamo almotivo di revocazione di cui all’art. 395, n. 5) cod. proc.civ., -vanno sottoposte ad una lettura costituzionalmente orientata , - ovvero rimesse allo scrutinio di legittimitàdella Corte costituzionale , - atteso che «non esistono ragionevoli motivi per diversificare il regime di impugnazione proprio delle sentenze di merito da quello delle pronunce della Suprema Corte ove la stessa si sia sostituita al giudice del rinvio e abbia deciso nel merito: l’indagine cognitoria svolta dalla Cassazione allorché siavvalga dei propri poteri ex art. 384 c.p.c. non è in alcun modo diversa rispetto a quella delle corti di merito in sede di rinvio.». 1.2 -Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di illegittimità per errore sul fatto, assumendo la ricorrente che l’impugnata ordinanza doveva ritenersi affetta da un duplice errore revocatorio, in quanto: - in contrasto col giudicato che si era formato tra le parti, aveva accertato il perfezionamento del presupposto impositivo presumendo esistente una concessione su beni demaniali, laddove la disponibilità delle unità immobiliari oggetto di tassazione si correlava ad un contratto di locazione (tra le parti concluso il 31 marzo 1958 ed oggetto di un accordo integrativo del 26 ottobre 1989); - non aveva tenuto conto, - come reso esplicito dal relativo contenuto motivazionale, - della eccezione di giudicato esterno che essa esponente aveva sollevato successivamente alla proposizione del ricorso e con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

2. –Il primo motivo di ricorso è inammissibile . 2.1 –Le questioni poste dalla ricorrente, difatti, hanno già formato oggetto di (ripetuto) esame da parte della Corte che, -al di là di iniziali incertezze interpretative, -è pervenuta ad un consolidato orientamento ermeneutico, che va qui ribadito, ed alla cui stregua si è rilevato che: - l 'inammissibilità del motivo di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., non si pone in contrastocon i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e col diritto dell'Unione europea, non recando alcun vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri ( Cass., 28 marzo 2019, n. 8630); -non è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione (anche) per le sentenze che abbiano deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., giacché l'art. 391 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha incluso tale ipotesi(Cass. Sez.

U., 23 novembre 2015, n. 23833; v., altresì, Cass. Sez.

U., 18 luglio 2013, n. 17557; Cass. Sez.

U., 10 luglio 2012, n. 11508); -non sussiste, poi, identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di rinvio e della Corte di cassazione in quanto la decisione nel merito della Corte può avvenire (solo) in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono i presupposti del giudizio di diritto(Cass., 29 dicembre 2011, n. 29580); -l'esclusione del rimedio revocatori o involge i limiti e le condizioni di operatività del giudicato che, in quanto tali, debbono ritenersi affidate alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, alla quale non resta estranea l'esigenza, tutelata dall'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi di protraggano all'infinito ( Cass., 29 dicembre 2011, n. 29580, cit.; Cass., 14 gennaio 2011, n. 862; Cass. Sez.

U., 30 aprile 2008, n. 10867; v., altresì, Corte Cost., 25 luglio 2001, n. 305). 2.2 – Le Sezioni Unite della Corte ha nno , altresì, statuito che il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura ivi non compresa, rimarcando che la stessa giurisprudenza europea, e quella costituzionale , riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (v.

Cass.Sez.

U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass. Sez.

U., 27 dicembre 2017, n. 30994; v. altresì, con riferimento al sistema CEDU, ed alle conseguenti implicazioni in tema di stabilità delle sentenze civili, Corte cost., 27 aprile 2018, n. 93; Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123;

3. – Il secondo motivo di ricorso è , per converso, fondato e va accolto. 3.1 – Occorre premettere che d all’esame del fascicolo di ufficio è emerso che, effettivamente, nella memoria depositata (il 5 giugno 2020) la parte, odierna ricorrente, aveva eccepito il giudicato esterno con riferimento alle pronunce rese dalla Corte (Cass., 1 febbraio 2019, n. 3086e Cass., 8 marzo 2019, n. 6844). 3.2– Come, poi , la Corte ha già avuto modo di rilevare, l 'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare diret tamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso, ovvero delle questioni rilevabili d'ufficio(v., ex plurimis, Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820).

In svolgimento di detto principio di diritto, deve, quindi, ritenersi che l’omessa considerazione di una memoria può rilevare innanzitutto ex se, ed in termini di omessa pronuncia, - così come del resto dalla Corte rilevato a riguardo dell’omesso esame di motivi di ricorso (v.

Cass. Sez.

U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003), - qualora con la stessa sia stata legittimamente posta un’eccezione che andava esaminata (così com’è per quella di giudicato esterno che , oltretutto, è questione rilevabile di ufficio; Cass., 30 maggio 2022, n. 17379; Cass., 24 luglio 2015, n. 15608; v., altresì,Cass., 30 marzo 1994, n. 3137) ovvero qualora ne sia conseguito il difetto di percezione di un dato fattuale decisivo (v.

Cass., 7 novembre 2016, n. 22561 cui adde Cass., 26 maggio 2020, n. 9873).

E, - nella fattispecie venendo in considerazione un’e ccezione di giudicato esterno, - le Sezioni Unite della Corte hanno, per l’appunto, statuito che il giudicato esterno è rilevabile di ufficio (anche) nel giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U., 25 maggio 2001, n. 226 cui adde Cass. Sez.

U., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. Sez.

U., 28 novembre 2007, n. 24664;Cass.

Sez.

U., 16 giugno 2006, n. 13916), essendosi, in particolare, rimarcatoche, qualora il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo da eventuali allegazioni operate in tal senso delle parti (le quali, del resto, sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato), e facendo ricorso, se necessario, (anche) agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche (cfr. Cass., 18 gennaio 2022, n. 1316; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29923; Cass., 15 aprile 2011, n. 8614; Cass., 15 giugno 2007, n. 14014; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1564; Cass., 30 aprile 2005, n. 9027). 3.3– Va, ancora , considerato che: - così come risulta dalla pronuncia della Commissione tributaria regionale (n. 1001/7/2018, depositata il 21 maggio 2018),oggetto del ricorso definito con la pronuncia della Corte (ora) impugnata per revocazione, nel grado di appello la contribuente aveva sollevato la questione relativa al passaggio in giudicato della sentenza (n. 9/29/12, del 9 febbraio 2012) con la quale la stessa Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento ICI, relativo al periodo di imposta 2004, - dietro riqualificazione del contratto intervenuto fra le parti come di locazione, e con esclusione, dunque, di un diritto di superficie sugli immobili, - deduce ndo che il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia era stato tardivamente proposto da controparte, con atto notificato il 1 agosto 2012, a fronte della notifica della sentenza in data 14 marzo 2012; - detta eccezione veniva, per l’appunto, disattesa dalla Commissione tributaria regionale sul(corretto) rilievo che la sentenza evocata dalla parte non poteva considerarsi passata in giudicato siccome pendente il ricorso per cassazione proposto dal Comune; -con la citata ordinanza (del 1 febbraio 2019, n. 3085 ) la Corte, come anticipato, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Ente impositore avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 9/29/12 del 9 febbraio 2012,rilevando, per l’appunto, che il ricorso per cassazione era stato tardivamente proposto, con conseguente passaggio in giudicato della gravata pronuncia. 3.3.1 -Il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale(n. 9/29/12 del 9 febbraio 2012 , cit.) è , pertanto, conseguito dalla sopra ricordata pronuncia della Corte e, pertanto, si è perfezionato in momento successivo alla sentenza della Commissione tributaria regionale(allora) impugnata oltrechè alla stessa introduzione del giudizio (n. 36409/2018 di RG) nel quale è stata resa l’ordinanza impugnata in revocazione; così che si trattava digiudicato esterno che ben poteva essere dedotto nel corso del giudizio di legittimità posto che si era formato dopo la conclusione del processo di appello, dovendosi considerare preclusa l'eccezione , e inammissibile il corrispondente motivo di ricorso,se il giudicato intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede (v., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112).

4. – Dovendo, quindi, revocarsi la pronuncia impugnata, in sede rescissoria va considerato che, come già rilevato dalla Corte nei due precedenti sopra ripercorsi (Cass., 1 febbraio 2019, n. 3086;Cass., 8 marzo 2019, n. 6844), nella fattispecie veniva in considerazione il giudicato che si era formato sul titolo della detenzione delle unità immobiliari oggetto di tassazione, titolo che deve identificarsi con un contratto di locazione.

E, in siffatti termini, deve riconoscersi l’efficacia espansiva del giudicato esternoatteso che, per l’appunto, ne costituisce l’oggetto un elemento di fattispecie che, - immutata la situazione giuridica sostanziale che ne costituisce il presupposto, - ha natura permanente (Cass. Sez.

U., 16 giugno 2006, n. 13916).

Come, difatti, statuito dalla Cortecon riferimento alle disposizioni di disciplina dell'ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2), la nozione di «possesso»(richiamata ai fini della definizione del presupposto d'imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con «situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale» e possessore « in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile» (cfr., ex plurimis, Cass., 5 novembre 2021, n. 31969; Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654).

5. –In conclusione, revoca ta l’ordinanza impugnata, va rigettato il ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia con conseguente conferma della gravata pronuncia della Commissione tributaria regionale della Toscana ( n. 1001/ 0 7/2018 del 21 maggio 2018).

Le spese dei giudizi di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte, odierna controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, revoca la propria ordinanza decisoria n. 29687/20, depositata il 28 dicembre 2020,e rigetta il ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia avverso la sentenza n. 1001/07/2018 , depositata il 21 maggio 2018, della Commissione tributaria regionale della Toscana; condanna il Comune di Castiglione della Pescaia al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,delle spese processuali che,per ciascuno dei due giudizi, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17961/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio Grez, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – per la revocazione della ordinanza n. 29687/20, depositata il 28 dicembre 2020, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella pubblica udienza del 14 settembre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Cellammare, in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha concluso ch iedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Sulla base di due motivi rescindenti, illustrati con memoria, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la revocazione della ordinanza n. 29687/20, depositata il 28 dicembre 2020, con la quale la Corte ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1001/07/2018 del 21 maggio 2018, e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio col quale la contribuenteaveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo al periodo di imposta 2009. 1.1 - Premesso che , con un solo motivo , l’Ente ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge «per avere la CTR qualificato il rapporto tra l'Ente locale e la società come locazione - invece che costituzione del diritto di superficie - statuendo, di conseguenza, la non debenza del tributo», a fondamento del decisum la Corte ha rilevatoche: - « superando la precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale, secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandumsu un'area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'art. 3, comma 2 ha esteso la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all'imposta (cfr. Cass. sez. 5 -, Sentenza n. 10006 del 10/04/2019).»; -«Riconosciuta dall'art. 18 in esame la soggettività d'imposta del concessionario, la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perchè il concessionario è divenuto soggetto di imposta.Si può, pertanto, affermare che la individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d'imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità).». 2. -Il Comune di Castiglione della Pescaiaresiste con controricorso, ed ha depositatomemoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. – La r icorrente, come anticipato, ha proposto due motivi di ricorso per revocazione. 1.1 -Col primo motivo, ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia ilcontrasto della impugnata ordinanza «con tre precedenti ordinanze aventi autorità di cosa giudicata tra le parti», deducendoche la Corte aveva (già) statuito: a) – l’inammissibilità del ricorso da controparte proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 9/29/12 del 9 febbraio 2012 , - che aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento ICI, relativo al periodo di imposta2004, «qualificando il contratto intervenuto fra le parti come di locazione ed escludendo che [OSCURATO:SOCIETA] fosse titolare di un diritto di superficie sugli immobili: pertanto, trattandosi di beni del Comune, seppur costruiti dalla società, riteneva che quest'ultima non fosse tenuta al pagamento dell'ICI», -rilevando che il ricorso per cassazione era stato tardivamente proposto, con conseguente passaggio in giudicato della gravata pronuncia, siccome la sentenza impugnata era stata ritualmente notificata (ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 38, c. 2) il 14 marzo 2012, a fronte della proposizione delricorso per cassazione con atto notificato il 1 agosto 2012(Cass., 1 febbraio 2019, n. 3085); b) –l’infondatezza dei due motivi di ricorso, da controparte proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 84/13/12,depositata il 25 settembre 2012, - che aveva pronunciato in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2005, 2006 e 2007, -sui rilievi che: 1) - la citata sentenza n. 9/29/12, del 9 febbraio 2012, doveva ritenersi passata in giudicato siccome ritualmente notificata (a fronte della tardiva proposizione del ricorso per cassazione; rigetto del 1° motivo col quale il Comune aveva sostenuto che «la Commissione ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato senza considerare che la sentenza 9/29/12, mai validamente notificata, è stata da esso impugnata con ricorso per cassazione e che il giudizio è ancora pendente.»); 2) -la sentenza passata in giudicato aveva definito un elemento di fattispecie a carattere tendenzialmente permanente; difatti, detta sentenza «ha operato un accertamento sul titolo del possesso dei beni assoggettati ad imposta, concludendo nel senso che le costruzioni che compongono il villaggio turistico realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste in proprietà del Comune, in quanto la società non gode su di esse di un diritto di superficie, ma le detiene in base ad un contratto di locazione, al termine del quale sarà tenuta a restituirle all'ente territoriale. Si tratta, all'evidenza, di un accertamento destinato a spiegare i suoi effetti in via permanente, almeno fino a quando il Comune non alleghi e non dimostri l'intervenuta stipulazione con [OSCURATO:SOCIETA] di altri negozi, diversi dal contratto espressamente qualificato come di locazione di immobili, idonei a mutare il titolo in base al quale la società ha la disponibilità dei i beni.» (rigetto del 2° motivo col quale il ricorrente aveva contestato «che la sentenza passata in giudicato che ha accertato che [OSCURATO:SOCIETA] ha costruito il villaggio turistico su terreni che il Comune le ha concesso in locazione ed ha escluso che la società vanti un diritto di superficie sugli immobili realizzati e sia pertanto tenuta al versamento dell'Ici- possa fare stato nel presente giudizio, in quanto emessa in sede di impugnazione di un avviso di accertamento riferito ad altra, precedente annualità.»; Cass., 1 febbraio 2019, n. 3086); c) –l’infondatezza,del pari, dei due motivi di ricorso da controparte proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 24/2015, depositata il 9 luglio 2015, - che aveva pronunciato in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2008, -sui rilievi che: 1) - correttamente la Commissione tributaria regionale aveva affermato che la ridetta sentenza n. 9/29/12 era passata in giudicato in quanto validamente notificata al Comune in data 14 marzo 2012, così che «alla data del 1° agosto 2012, in cui è stato spedito il ricorso per cassazione ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA] il 3 agosto 2012, il termine di 60 giorni per proporre l'impugnazione era già ampiamente spirato» (rigetto del 1° motivo di ricorso); 2) - il giudicato si era formato su di un elemento di fattispecie a carattere tendenzialmente permanente; difatti «la sentenza passata in giudicato ha operato un accertamento sul titolo del possesso dei beni assoggettati ad imposta, concludendo nel senso che le costruzioni che compongono il villaggio turistico realizzato da [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste in proprietà del Comune, in quanto la società non gode su di esse di un diritto di superficie, ma le detiene in base ad un contratto di locazione, al termine del quale sarà tenuta a restituirle all'ente territoriale. Si tratta, all'evidenza, di un accertamento destinato a spiegare i suoi effetti in via permanente, almeno fino a quando il Comune non alleghi e non dimostri l'intervenuta stipulazione con [OSCURATO:SOCIETA] di altri negozi, diversi dal contratto espressamente qualificato come di locazione di immobili, idonei a mutare il titolo in base al quale la società ha la disponibilità dei i beni.» (rigetto del 2° motivo di ricorso;Cass., 8 marzo 2019, n. 6844). Soggiunge la ricorrente che: - l’ impugnata ordinanza, - « senza pronunciarsi sulla eccezione di giudicato esterno e ignorando del tutto l’accertamento del titolo in base al quale la Società aveva la disponibilità dei beni», così (anche) presupponendo la ricorrenza di una (inesistente) concessione su di un’area demaniale cui si è correlato il presupposto dell’obbligazione tributaria,- si era (così) posta in aperto contrasto con i citati precedenti della Corte,- alla cui stregua avrebbe dovuto ritenersi insussistente il presupposto impositivo dell’ICI siccome la disponibilità delle unità immobiliari correlata ad un contratto di locazione piuttosto che ad una supposta (ma inesistente) concessione di beni demaniali, - precedenti che, peraltro, avevano evidenziato l’efficacia espansiva del giudicato esterno su di un elementocostitutivo della fattispecie impositiva (titolo della detenzione delle unità immobiliari) a carattere permanente; -le disposizioni di cui agli artt. 391- bis e ter cod. proc. civ., - ove solo per un difetto di coordinamento deve ritenersi esser stato omesso il richiamo almotivo di revocazione di cui all’art. 395, n. 5) cod. proc.civ., -vanno sottoposte ad una lettura costituzionalmente orientata , - ovvero rimesse allo scrutinio di legittimitàdella Corte costituzionale , - atteso che «non esistono ragionevoli motivi per diversificare il regime di impugnazione proprio delle sentenze di merito da quello delle pronunce della Suprema Corte ove la stessa si sia sostituita al giudice del rinvio e abbia deciso nel merito: l’indagine cognitoria svolta dalla Cassazione allorché siavvalga dei propri poteri ex art. 384 c.p.c. non è in alcun modo diversa rispetto a quella delle corti di merito in sede di rinvio.». 1.2 -Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di illegittimità per errore sul fatto, assumendo la ricorrente che l’impugnata ordinanza doveva ritenersi affetta da un duplice errore revocatorio, in quanto: - in contrasto col giudicato che si era formato tra le parti, aveva accertato il perfezionamento del presupposto impositivo presumendo esistente una concessione su beni demaniali, laddove la disponibilità delle unità immobiliari oggetto di tassazione si correlava ad un contratto di locazione (tra le parti concluso il 31 marzo 1958 ed oggetto di un accordo integrativo del 26 ottobre 1989); - non aveva tenuto conto, - come reso esplicito dal relativo contenuto motivazionale, - della eccezione di giudicato esterno che essa esponente aveva sollevato successivamente alla proposizione del ricorso e con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. 2. –Il primo motivo di ricorso è inammissibile . 2.1 –Le questioni poste dalla ricorrente, difatti, hanno già formato oggetto di (ripetuto) esame da parte della Corte che, -al di là di iniziali incertezze interpretative, -è pervenuta ad un consolidato orientamento ermeneutico, che va qui ribadito, ed alla cui stregua si è rilevato che: - l 'inammissibilità del motivo di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395 n. 5 cod. proc. civ., non si pone in contrastocon i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e col diritto dell'Unione europea, non recando alcun vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri ( Cass., 28 marzo 2019, n. 8630); -non è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione (anche) per le sentenze che abbiano deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., giacché l'art. 391 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha incluso tale ipotesi(Cass. Sez. U., 23 novembre 2015, n. 23833; v., altresì, Cass. Sez. U., 18 luglio 2013, n. 17557; Cass. Sez. U., 10 luglio 2012, n. 11508); -non sussiste, poi, identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di rinvio e della Corte di cassazione in quanto la decisione nel merito della Corte può avvenire (solo) in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono i presupposti del giudizio di diritto(Cass., 29 dicembre 2011, n. 29580); -l'esclusione del rimedio revocatori o involge i limiti e le condizioni di operatività del giudicato che, in quanto tali, debbono ritenersi affidate alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, alla quale non resta estranea l'esigenza, tutelata dall'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi di protraggano all'infinito ( Cass., 29 dicembre 2011, n. 29580, cit.; Cass., 14 gennaio 2011, n. 862; Cass. Sez. U., 30 aprile 2008, n. 10867; v., altresì, Corte Cost., 25 luglio 2001, n. 305). 2.2 – Le Sezioni Unite della Corte ha nno , altresì, statuito che il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura ivi non compresa, rimarcando che la stessa giurisprudenza europea, e quella costituzionale , riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (v. Cass.Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass. Sez. U., 27 dicembre 2017, n. 30994; v. altresì, con riferimento al sistema CEDU, ed alle conseguenti implicazioni in tema di stabilità delle sentenze civili, Corte cost., 27 aprile 2018, n. 93; Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123; 3. – Il secondo motivo di ricorso è , per converso, fondato e va accolto. 3.1 – Occorre premettere che d all’esame del fascicolo di ufficio è emerso che, effettivamente, nella memoria depositata (il 5 giugno 2020) la parte, odierna ricorrente, aveva eccepito il giudicato esterno con riferimento alle pronunce rese dalla Corte (Cass., 1 febbraio 2019, n. 3086e Cass., 8 marzo 2019, n. 6844). 3.2– Come, poi , la Corte ha già avuto modo di rilevare, l 'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare diret tamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso, ovvero delle questioni rilevabili d'ufficio(v., ex plurimis, Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820). In svolgimento di detto principio di diritto, deve, quindi, ritenersi che l’omessa considerazione di una memoria può rilevare innanzitutto ex se, ed in termini di omessa pronuncia, - così come del resto dalla Corte rilevato a riguardo dell’omesso esame di motivi di ricorso (v. Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003), - qualora con la stessa sia stata legittimamente posta un’eccezione che andava esaminata (così com’è per quella di giudicato esterno che , oltretutto, è questione rilevabile di ufficio; Cass., 30 maggio 2022, n. 17379; Cass., 24 luglio 2015, n. 15608; v., altresì,Cass., 30 marzo 1994, n. 3137) ovvero qualora ne sia conseguito il difetto di percezione di un dato fattuale decisivo (v. Cass., 7 novembre 2016, n. 22561 cui adde Cass., 26 maggio 2020, n. 9873). E, - nella fattispecie venendo in considerazione un’e ccezione di giudicato esterno, - le Sezioni Unite della Corte hanno, per l’appunto, statuito che il giudicato esterno è rilevabile di ufficio (anche) nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., 25 maggio 2001, n. 226 cui adde Cass. Sez. U., 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. Sez. U., 28 novembre 2007, n. 24664;Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916), essendosi, in particolare, rimarcatoche, qualora il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo da eventuali allegazioni operate in tal senso delle parti (le quali, del resto, sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato), e facendo ricorso, se necessario, (anche) agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche (cfr. Cass., 18 gennaio 2022, n. 1316; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29923; Cass., 15 aprile 2011, n. 8614; Cass., 15 giugno 2007, n. 14014; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1564; Cass., 30 aprile 2005, n. 9027). 3.3– Va, ancora , considerato che: - così come risulta dalla pronuncia della Commissione tributaria regionale (n. 1001/7/2018, depositata il 21 maggio 2018),oggetto del ricorso definito con la pronuncia della Corte (ora) impugnata per revocazione, nel grado di appello la contribuente aveva sollevato la questione relativa al passaggio in giudicato della sentenza (n. 9/29/12, del 9 febbraio 2012) con la quale la stessa Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento ICI, relativo al periodo di imposta 2004, - dietro riqualificazione del contratto intervenuto fra le parti come di locazione, e con esclusione, dunque, di un diritto di superficie sugli immobili, - deduce ndo che il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia era stato tardivamente proposto da controparte, con atto notificato il 1 agosto 2012, a fronte della notifica della sentenza in data 14 marzo 2012; - detta eccezione veniva, per l’appunto, disattesa dalla Commissione tributaria regionale sul(corretto) rilievo che la sentenza evocata dalla parte non poteva considerarsi passata in giudicato siccome pendente il ricorso per cassazione proposto dal Comune; -con la citata ordinanza (del 1 febbraio 2019, n. 3085 ) la Corte, come anticipato, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Ente impositore avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 9/29/12 del 9 febbraio 2012,rilevando, per l’appunto, che il ricorso per cassazione era stato tardivamente proposto, con conseguente passaggio in giudicato della gravata pronuncia. 3.3.1 -Il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale(n. 9/29/12 del 9 febbraio 2012 , cit.) è , pertanto, conseguito dalla sopra ricordata pronuncia della Corte e, pertanto, si è perfezionato in momento successivo alla sentenza della Commissione tributaria regionale(allora) impugnata oltrechè alla stessa introduzione del giudizio (n. 36409/2018 di RG) nel quale è stata resa l’ordinanza impugnata in revocazione; così che si trattava digiudicato esterno che ben poteva essere dedotto nel corso del giudizio di legittimità posto che si era formato dopo la conclusione del processo di appello, dovendosi considerare preclusa l'eccezione , e inammissibile il corrispondente motivo di ricorso,se il giudicato intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede (v., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112). 4. – Dovendo, quindi, revocarsi la pronuncia impugnata, in sede rescissoria va considerato che, come già rilevato dalla Corte nei due precedenti sopra ripercorsi (Cass., 1 febbraio 2019, n. 3086;Cass., 8 marzo 2019, n. 6844), nella fattispecie veniva in considerazione il giudicato che si era formato sul titolo della detenzione delle unità immobiliari oggetto di tassazione, titolo che deve identificarsi con un contratto di locazione. E, in siffatti termini, deve riconoscersi l’efficacia espansiva del giudicato esternoatteso che, per l’appunto, ne costituisce l’oggetto un elemento di fattispecie che, - immutata la situazione giuridica sostanziale che ne costituisce il presupposto, - ha natura permanente (Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916). Come, difatti, statuito dalla Cortecon riferimento alle disposizioni di disciplina dell'ICI (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2), la nozione di «possesso»(richiamata ai fini della definizione del presupposto d'imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con «situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale» e possessore « in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile» (cfr., ex plurimis, Cass., 5 novembre 2021, n. 31969; Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017, n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654). 5. –In conclusione, revoca ta l’ordinanza impugnata, va rigettato il ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia con conseguente conferma della gravata pronuncia della Commissione tributaria regionale della Toscana ( n. 1001/ 0 7/2018 del 21 maggio 2018). Le spese dei giudizi di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte, odierna controricorrente. P.Q.M. La Corte, revoca la propria ordinanza decisoria n. 29687/20, depositata il 28 dicembre 2020,e rigetta il ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia avverso la sentenza n. 1001/07/2018 , depositata il 21 maggio 2018, della Commissione tributaria regionale della Toscana; condanna il Comune di Castiglione della Pescaia al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,delle spese processuali che,per ciascuno dei due giudizi, d
Sentenza Cassazione n. 36864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris