Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28461/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione di cui al provvedimento di cumulo n. 10/21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Considerato che i motivi dedotti dal condannato, a mezzo del difensore, avv.

M. Margaritelli, (violazione di legge e assenza di motivazione, con riferimento agli artt. 41-bis Ord. pen. e 666, 678 cod. proc. pen. - motivo 1; violazione di legge ed assenza di motivazione in relazione all'art. 41-bis Ord. pen., violazione del principio del contraddittorio - motivo 2; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza attuale del clan [OSCURATO:PERSONA] e sulla perdurante capacità di mantenere i contatti con questo) non sono consentiti in sede di legittimità perché denunciano vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge.

Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis,comma 2-sexies,ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez.

U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203).

Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documenti prodotti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).

Considerato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato, dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo, sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo.

Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo personale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata adeguatamente ritenuta all'attualità, sulla base, in particolare, quali elementi di novità anche rispetto a precedente reclamo respinto con provvedimento irrevocabile, di due condanne definitive all'ergastolo.

Considerato, dunque, il richiamo operato dal Tribunale ai provvedimenti giudiziari (condanne sopravvenute alla pena dell'ergastolo), alla condotta di dissociazione intrapresa nel corso dei giudizi di merito a suo carico (ritenuta, tuttavia, mera espressione di strategia processuale, alla stregua anche del contenuto della informativa proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2021), al fitto rapporto epistolare intrattenuto nel biennio con appartenenti di spicco della criminalità organizzata ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), univoci elementi conducenti, secondo il ragionamento esauriente e non apparente del Tribunale, verso il riconoscimento di un comportamento che, ad onta della strategia processuale intrapresa in sede di merito, non è da reputarsi espressione di mutamento ideologico, né vengono indicati concreti elementi dimostrativi dello scioglimento del vincolo di affiliazione (risultando sul punto, il primo motivo di ricorso versato in fatto in quanto riproduttivo del contenuto di stralci di alcune sentenze di merito e della valutazione in quella sede operata, rispetto alle ammissioni di responsabilità del Perfetto, documentazione non rivalutabile dal Giudice di legittimità).

Ritenuto, peraltro, che la motivazione rende conto delle conclusioni svolte in relazione alla ritenuta sussistenza, all'attualità, del sodalizio, pur se diversamente composto, quanto all'intervenuto ricambio generazionale, alla sostituzione di aderenti detenuti, nonché alla presenza di diversi componenti divenuti, nel tempo, collaboratori di giustizia (cfr. penultima pagina del provvedimento impugnato).

Considerato, infine, quanto al sollecitato controllo sul contenuto delle informative, sulla consistenza, all'attualità, del clan [OSCURATO:PERSONA], indicato come disarticolato, e sul fitto scambio epistolare con Pecorelli e Russo, asseritamente , non adeguatamente svolto in sede di merito, che \ margine, più limitatD di intervento) 'ktil sindacato del giudice di legittimità riguarda il solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi è esercitatile, quanto alla legalità della decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di motivazione, reale ed effettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, la sua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, né poter prendere in esame, per quanto già esposto, eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361, in motivazione).

Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., in relazione alla pena in esecuzione di cui al provvedimento di cumulo n. 10/21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Considerato che i motivi dedotti dal condannato, a mezzo del difensore, avv. M. Margaritelli, (violazione di legge e assenza di motivazione, con riferimento agli artt. 41-bis Ord. pen. e 666, 678 cod. proc. pen. - motivo 1; violazione di legge ed assenza di motivazione in relazione all'art. 41-bis Ord. pen., violazione del principio del contraddittorio - motivo 2; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza attuale del clan [OSCURATO:PERSONA] e sulla perdurante capacità di mantenere i contatti con questo) non sono consentiti in sede di legittimità perché denunciano vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge. Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis,comma 2-sexies,ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documenti prodotti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805). Considerato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato, dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo, sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo personale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condannato è stata adeguatamente ritenuta all'attualità, sulla base, in particolare, quali elementi di novità anche rispetto a precedente reclamo respinto con provvedimento irrevocabile, di due condanne definitive all'ergastolo. Considerato, dunque, il richiamo operato dal Tribunale ai provvedimenti giudiziari (condanne sopravvenute alla pena dell'ergastolo), alla condotta di dissociazione intrapresa nel corso dei giudizi di merito a suo carico (ritenuta, tuttavia, mera espressione di strategia processuale, alla stregua anche del contenuto della informativa proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 2021), al fitto rapporto epistolare intrattenuto nel biennio con appartenenti di spicco della criminalità organizzata ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), univoci elementi conducenti, secondo il ragionamento esauriente e non apparente del Tribunale, verso il riconoscimento di un comportamento che, ad onta della strategia processuale intrapresa in sede di merito, non è da reputarsi espressione di mutamento ideologico, né vengono indicati concreti elementi dimostrativi dello scioglimento del vincolo di affiliazione (risultando sul punto, il primo motivo di ricorso versato in fatto in quanto riproduttivo del contenuto di stralci di alcune sentenze di merito e della valutazione in quella sede operata, rispetto alle ammissioni di responsabilità del Perfetto, documentazione non rivalutabile dal Giudice di legittimità). Ritenuto, peraltro, che la motivazione rende conto delle conclusioni svolte in relazione alla ritenuta sussistenza, all'attualità, del sodalizio, pur se diversamente composto, quanto all'intervenuto ricambio generazionale, alla sostituzione di aderenti detenuti, nonché alla presenza di diversi componenti divenuti, nel tempo, collaboratori di giustizia (cfr. penultima pagina del provvedimento impugnato). Considerato, infine, quanto al sollecitato controllo sul contenuto delle informative, sulla consistenza, all'attualità, del clan [OSCURATO:PERSONA], indicato come disarticolato, e sul fitto scambio epistolare con Pecorelli e Russo, asseritamente , non adeguatamente svolto in sede di merito, che \ margine, più limitatD di intervento) 'ktil sindacato del giudice di legittimità riguarda il solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi è esercitatile, quanto alla legalità della decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di motivazione, reale ed effettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, la sua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, né poter prendere in esame, per quanto già esposto, eventuali profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361, in motivazione). Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 28461/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris