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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23454/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/02/2021 del tribunale di Palmi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Palmi condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex artt. 44 lett. c) DPR 380/01, 93 e 95, DPR 380/01 altresì applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contestando che il beneficio della sospensione condizionale non sia stato subordinato alla demolizione dell'opera abusiva e che sia stato applicato senza motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile: in assenza di ogni specificazione, pur dovuta, del vizio che si assume sussistente quanto alla lamentata mancata subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, da una parte si sostiene l'assenza della motivazione a sostegno del concesso beneficio della sospensione condizionale, nonostante la esistenza di espliciti riferimenti a dati posti a base di tale scelta, che non vengono in alcun modo confutati; dall'altra, si propone una mera personale valutazione sulla opportunità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione, nè emergono né si deducono circostanze tali da ricondurre la sospensione condizionale in parola alla fattispecie di cui all'art. 164 c.p.

Occorre in proposito rammentare che in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive, non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata.

Il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero. (Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Pg, Rv. 276889 - 01).

Deve altresì osservarsi che il giudice non ha adottato il pur obbligatorio ordine di demolizione salvo che la stessa non sia stata già eseguita, ex art. 31 comma 8 del DPR 380/01.

Tuttavia la mancanza di impugnazione sul punto impedisce a questa Corte di pronunziarsi al riguardo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/02/2021 del tribunale di Palmi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Palmi condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex artt. 44 lett. c) DPR 380/01, 93 e 95, DPR 380/01 altresì applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contestando che il beneficio della sospensione condizionale non sia stato subordinato alla demolizione dell'opera abusiva e che sia stato applicato senza motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile: in assenza di ogni specificazione, pur dovuta, del vizio che si assume sussistente quanto alla lamentata mancata subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, da una parte si sostiene l'assenza della motivazione a sostegno del concesso beneficio della sospensione condizionale, nonostante la esistenza di espliciti riferimenti a dati posti a base di tale scelta, che non vengono in alcun modo confutati; dall'altra, si propone una mera personale valutazione sulla opportunità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione, nè emergono né si deducono circostanze tali da ricondurre la sospensione condizionale in parola alla fattispecie di cui all'art. 164 c.p. Occorre in proposito rammentare che in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive, non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata. Il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero. (Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Pg, Rv. 276889 - 01). Deve altresì osservarsi che il giudice non ha adottato il pur obbligatorio ordine di demolizione salvo che la stessa non sia stata già eseguita, ex art. 31 comma 8 del DPR 380/01. Tuttavia la mancanza di impugnazione sul punto impedisce a questa Corte di pronunziarsi al riguardo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 gi
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