CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna.Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civilecostituita, XXXXXXXXXXXXXXXXX che ha chiestol'accoglimento dei motivi di ricorso.Lette le conclusioni formulate dall 'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell ' interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che ha chiesto il rigetto del ricorso interposto dallaparte civile e la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in riforma dellasen tenza resa i l 29 magg io 2023 da l T r ibuna le d i R imin i , ha asso l toXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dal reato continuato di truffa aggravata, cosìdiversamente qualificato il reato in origine contestatogli, perché il fatto non sussiste,revocando le statuizioni civili.Ad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXerano stati in origine contestati i delitti diestorsione continuata e maltrattamenti in danno di PXXXXXXXXXXXXXXXXX per averlaindotta a versargli somme di denaro, tramite false minacce consistite nel prospettarespedizioni punitive da parte di persone appartenenti alla camorra, verso le quali lui stessoaffermava di essere debitore, e per averla sottoposta a maltrattamenti durante il periodo diconvivenza more uxorio.Il Tribunale di Rimini aveva diversamente qualificato il reato di maltrattamenti nellecondotte di percosse e ingiurie e aveva dichiarato non doversi procedere nei confrontidell'imputato in ordine al delitto di percosse, per tardività della querela, e lo aveva assolto dalreato di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; aveva inoltredichiarato l'imputato responsabile del fatto contestato al capo A della rubrica, previariqualificazione del delitto di estorsione nella fattispecie di truffa aggravata, e lo avevacondannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 800 di multa, nonché al risarcimentodei danni cagionati alla parte civile liquidati in via definitiva nella somma di euro 30.000 atitolo di danno non patrimoniale e di euro 79.325 a titolo di danno patrimoniale, per ilcomplessivo importo di 109.000 €.La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha ribaltato il giudizio diresponsabilità già formulato nei confronti dell’imputato, ritenendo che non fossero emersiadeguati riscontri alle accusemosse dalla persona offesa, e lo ha assolto ex art. 530 comma2 cod. proc. pen. per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili.2. Avverso la pronunzia assolutoria ha proposto ricorso la parte civile costituita,XXXXXXXXXXXXXXXXXX deducendo quanto segue:2.1. violazione degli artt. 234, 267 e 91 bis cod.proc.pen. nonché 63 comma 2 e 177cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle captazioni tra presenti effettuatedalla persona offesa, con conseguente loro erronea espulsione dall'ambito di operativitàdell'art. 234 cod.proc.pen. .La Corte è pervenuta al giudizio assolutorio, previa dichiarazione di inutilizzabilitàdelle registrazioni fonografiche di colloqui tra presenti svolte dalla persona offesa ed aventia d o g g e t t o d i a l o g h i t r a l a s t e s s a e i t e r z iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Talicaptazioni erano state acquisite dal Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 234 cod. pen., dopoperizia trascrittiva eseguita nel contraddittorio delle parti.Secondo il ragionamento della Corte di appello, queste registrazioni sarebbero stateeffettuate in violazione dell’art. 267 cod.proc.pen.e di conseguenza sarebbero inutilizzabili.Osserva, di contro, la ricorrente che l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 cod.proc.pen. è statadisposta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e in conformità all'orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la registrazione di un colloquio trapresenti ad opera di un soggetto partecipe alla conversazione non è riconducibile allanozione di intercettazione, ma costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fattostorico ed è, pertanto, equiparabile ad un documento. L'unico limite riconosciutoall'acquisizione delle captazioni riguarda l'obbligo di accertare che le stesse non presentinomanipolazioni che rendano discontinue la conversazioni, caratteristica che non è maiemersa nel caso in esame.La motivazione della sentenza impugnata ha inoltre evidenziato che le personecoinvoltenelle conversazioni non erano state identificate, “neppure ai sensi dell’art. 391 biscod.proc.pen.”, identificazione che non andava svolta in quanto tale norma disciplina leinvestigazioni difensive e non può essere utilizzata per impedire l'ingresso nel giudizio diprove documentali formate dalla persona offesa. In particolare l'assenza di una attività diidentificazione delle persone coinvolte nelle captazioni, secondo la Corte territoriale, nonconsentirebbe di accertare l'identità degli interlocutori, ma trattandosi di registrazioneeffettuate da privato, l'identità dei soggetti è un dato che proviene dalla persona offesa erisulta incontestato, poiché le parti processuali non hanno mai sollevato dubbi in ordine allaidentità dei soggetti coinvolti nei dialoghi, tanto che, pur essendo stati indicati nella lista testi,non sono poi stati escussi per rinunzia alla loro audizione.Inoltre la Corte ha affermato che nessuna valenza probatoria può essere attribuita adette conversazioni intercettate, considerando che i soggetti coinvolti sono indagabili equindi portatori di interessi e, pertanto, da escutere con le garanzie di cui all'articolo 63comma 2 cod.proc.pen.. La Corte, in sostanza, con quest’ultima argomentazione, dopoavere erroneamente ricondotto nell'alveo della disciplina delle intercettazioni il compendioprobatorio acquisito come documento, ne ha escluso la valenza probatoria sul rilievo che sitratterebbe di dichiarazioni provenienti da soggetti inquadrabili nella categoria degli“indagabili”, senza considerare che le registrazioni effettuate dalla persona offesa si sonoformate in un contesto spontaneo e privato, al di fuori di ogni attività investigativa oprocessuale che attribuisca alle persone coinvolte la formale qualifica di indagati; neconsegue che la rilevanza delle registrazioni non dipende dalla qualifica processuale deisoggetticaptati, ma dalla genuinità del loro contenuto.Peraltro, il Tribunale alle pagine 87 e seguenti della sentenza aveva motivato leragioni per cui i soggetti coinvolti nelle conversazioni non erano poi stati chiamati indibattimento come testimoni, poiché il loro apporto conoscitivo era già stato introdotto graziealle captazioni. Infine, sotto un ultimo profilo, la Corte evidenzia che le conversazioniriportate in sentenza come riscontro sono pedisseque al contenuto della denuncia sportadalla XXXXXX e non appaiono dotate di riferimenti estrinseci, sicché sarebbero affette danullità assoluta, in quanto avvenute tra terzi su sollecitazione della persona offesa. Asostegno di tale affermazione richiama un orientamento giurisprudenziale che esclude lautilizzabilità del contenuto di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori, quando laPolizia guidi tali registrazioni con propri apparecchi.Secondo la Corte di merito, lo stesso principio si applicherebbe in via analogicaanche ad una registrazione svolta dalla stessa persona offesa, in quanto la stessa aveva giàsporto querela. Osserva al riguardo la ricorrente che si tratta di un orientamento che non sifornisca i supporti, alle captazioni svolte in totale autonomia dalla persona offesa.Inoltre la Corte fa riferimento a un concetto di nullità assoluta, senza considerareche le nullità sono tassativamente previste dalla norma e che nel corpo del provvedimentoha sempre utilizzato la nozione di inutilizzabilità.Ed in effetti la mancata autorizzazione o il mancato rispetto delle condizioni previsteper l'autorizzazione, rende i risultati delle intercettazioni inutilizzabili, forma di patologia bendiversa dalla loro nullità, che deriva dalla mancata osservanza di formalità legateall'assunzione della prova, mentre la inutilizzabilità concerne una prova vietata per la suaintrinseca illegittimità oggettiva o per un procedimento illegittimo che si pone al fuori delsistema penale. In sostanza la sentenza sovrappone due categorie di invalidità degli attiprocessuali non sovrapponibili, poiché un atto inutilizzabile non è automaticamente nullo,mentre un atto nullo è sempre inutilizzabile.In conclusione, la Corte di appello ha escluso dal compendio probatorio importanticaptazioni tra presenti raccolte dalla persona offesa, in forza di una palese violazione di tuttele disposizioni in tema.2.2. Vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione dell'art. 192 comma3 cod.proc.pen., poiché La Corte afferma che le captazioni tra presenti non possono averevalenza probatoria in quanto intercorse tra soggetti indagabili e in quanto meri documenti.Deduce il ricorso che la Corte ha richiamato impropriamente l'art. 192 comma 3 cod.proc. pen. che disciplina il regime di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato delmedesimo reato e dall’imputato di reato connesso ex art. 12 cod.proc.pen., disposizione cherisulta inapplicabile al caso in esame poiché le registrazioni provengono da soggetti che nonrivestano la qualità di imputati, né quella di coimputati, né alcuna posizione processualeformalizzata.La difesa censura la confusività dell'iter logico argomentativo seguito dalla Corte chesi muove tra categorie giuridiche erroneamente utilizzate e affermazioni apodittiche.2.3. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità delle dichiarazioni resedalla persona offesa ad integrare la prova della responsabilità dell'imputato. Osserva laCorte che le dichiarazioni della persona offesa sono viziate da un’evidente tautologia e che illoro contenuto è circolare perché XXXXXXXXXXXXXXXXXriscontra sostanzialmente ses t e s s a , t r a m i t e i t e s t iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlaCorte però, trascura il principio consolidato secondo cui le dichiarazioni della persona offesapossono fondare da sole la responsabilità dell'imputato, qualora il dichiarante superi il vagliodi credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca del suo racconto.Nel caso di specie le motivazioni che hanno indotto la Corte ad escluderel'attendibilità delle accuse della persona offesa non sono state in alcun modo esplicitate e ilvizio di motivazione risiede proprio nella totale assenza di un giudizio sulla credibilitàintrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della parte civile, con particolare riferimento allavicenda centrale del processo, la falsa minaccia camorrista. Peraltro non viene fatto alcunriferimento ad un presunto intento calunnioso che abbia ispirato la querela e la Corte nonspiega perché la persona offesa si sia inventata questa vicenda, coinvolgendo XXXXXXXXXnè vengono evidenziate eventuali contraddizioni o reticenze.2.4. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della condotta illecitadescritta dall'art. 640 cod.pen. poiché uno dei punti focali su cui si concentra la decisione sifonda sul fatto che la truffa sentimentale non si apprezza per l'inganno riguardante isentimenti dell’agente, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti rientra inunasituazione atta a far scambiare il falso con il vero.La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25165 del 6 giugno 2019 ha affrontato laquestione centrale di questo giudizio, e cioè se la menzogna riguardante i propri sentimentiamorosi possa o meno costituire un artifizio rilevante ai fini dell'integrazione del delitto ditruffa, e ha offerto risposta positiva, sottolineando che la condotta è rilevante ai fini dellatruffa quando, oltre alla simulazione del sentimento d'amore, vi è un coordinamento diquesta menzogna con ulteriori elementi idonei a indurre in errore la vittima e a farlecompiere un atto di disposizione patrimoniale.Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sui sentimenti provati dalla personaoffesa, ha finto di essere asservito alla camorra, con la finalità di allentare i rapporti con lapersona offesa e frequentare la nuova fidanzata, che andava ad aggiungersi a quella storica,e di continuare ad usufruire dei benefici economici derivanti dalle elargizioni di XXXXXXXIl giudice estensore ha ritenuto di considerare il lato sentimentale come l'elementocentrale della vicenda, mentre emergeva chiaramente la truffa concretizzatasi nella falsaminaccia camorristica, che ha indotto la persona offesa a versare somme di denaro e acompiere atti dispositivi pregiudizievoli al fine di salvare XXXXXXXXXdalla camorra2.5. Vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della testimonianza diXXXXXXXXXXXXXXagente di Polizia in pensione, che rafforzava e riscontrava il raccontodella persona offesa. La Corte ha ritenuto l'apporto di questo testimone inidoneo a suffragareil racconto della parte civile, escludendo una parte della sua testimonianza ed evitando diconfrontarsi con quanto dichiarato dal teste all'inizio della propria escussione alle pagine 8 e9 delle trascrizioni dell'udienza 6 giugno 2022.La Corte non effettua alcuna valutazione su questa parte della testimonianza da cuiemergono elementi sintomatici di un atteggiamento minaccioso dell'imputato, che costituisceriscontro all’assunto della persona offesa.2.6. Violazione dell'art. 640 cod.pen. penale in relazione alla ritenuta insussistenzadel danno patito dalla parte civile in conseguenza dell'ingiusto profitto ottenuto dall'imputato,poiché la Corte afferma che le somme di denaro che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto daXXXXXXXerano frutto di liberalità e non conseguite in ragione di artifizi o menzognepenalmente rilevanti, e che era la parte offesa ad elargire denaro al giovane militarelusingato da tali attenzioni, senza considerare che le dazioni di denaro sono conseguenzadiretta della truffa azionata da [OSCURATO:PERSONA], il quale sfruttando la situazione di debolezzadella Pierri, a lui legata da una relazione sentimentale, generava nella donna falsi motivi dipreoccupazione determinanti la scelta patrimoniale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per ragioni processuali e di merito, che verranno esposte.Preliminarmente deve rilevarsi che la costituzione di parte civile è intervenuta inepoca precedente alla data di entrata in vigore dell’art. 573 commma 1 bis cod. proc. pen. ,in forza del quale, in caso di non inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, lacompetenza spetta alle sezioni civili di questa Corte di legittimità; nel rispetto del decisumdelle Sezioni unite, l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposterelativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epocasuccessiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.(Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01)Ne consegue che questo collegio ha piena competenza sul merito del ricorso.1.1 Il primo motivo è fondato poiché indubbiamente la Corte formula unamotivazione erronea quando sostiene che le registrazioni effettuate da una delle particoinvolte nel colloquio sono equiparabili e sottoposte alla disciplina delle intercettazioni.Questa Corte ha anche recentemente osservato che la registrazione fonografica dicolloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce provadocumentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale"soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata suimpulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specificafinalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022,Pg, Rv. 283977 - 01).Tale decisione si colloca nella scia della sentenza a Sezioni Unite "Torcasio" in cui siprecisa che deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto di intercettazione laregistrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento ditrasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunqueammessa ad assistervi. Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto allasegretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto dachi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la terzietà del captante. La comunicazione, unavolta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte disoggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutorie di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, ameno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione,non vi siano specifici divieti alla divulgazione (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003,Torcasio,Rv. 225466 – 01).Altrettanto erronea la considerazione che le conversazioni sarebbero inutilizzabiliperché provocate dalla persona offesa che aveva già sporto querela, trattandosi dicondizione che non incide sull’utilizzabilità delle registrazioni,ma può al più incidere sullarilevanza probatoria.La Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili dette conversazioni anche sotto altroprofilo, peraltro in evidente contrasto con il primo, osservando che i soggetti coinvolti nellaconversazione erano indagabili e portatori di interesse nell'ambito della presente vicenda epertanto avrebbero dovuto essere escussi con le garanziedi cui all'art. 63 comma 2cod.proc.pen.Così facendo incorre in una contraddizione logica rispetto alla scelta di ritenereapplicabile la disciplina delle intercettazionie in un errore in diritto, poiché lo statuto dellaprova dichiarativa non si applica né alle intercettazioni, né ai dialoghi registrati e introdotticome documenti, chesono pienamente utilizzabili in quanto fotografano l’accaduto, aprescindere dalla posizione processuale degli interlocutori.La registrazione di conversazioni da parte di interlocutore consapevole non viola nélo statuto della prova testimoniale, risolvendosi nella incisione su un supporto di dati chepossono essere riferiti dall'interlocutore consapevole, né quello delle intercettazioni, nonvenendo in rilievo la violazione del diritto alla segretezza.Va poi osservato che l’identificazione degli interlocutori è stata fornita dalla personaoffesa e risulta non essere stata oggetto di contestazione da parte della difesa, tanto che si èproceduto nel corso del giudizio di primo grado alla perizia trascrittiva delle stesse. Ne derivache le censure formulate dalla Corte sulla mancata identificazione formale degli interlocutorinon sono condivisibili, poiché la loro identità rientra nell’ambito del complessivo giudizio di2.2. La secondacensura è fondata perché, nel suo intento demolitorio, la Corte diappelloconfonde la utilizzabilità della prova con la nullità e con la rilevanza probatoria evalorizza lacondizione di possibili indagati dei soggetti coinvolti nelle conversazioni perscreditarne il portato, senza considerare che la loro eventuale posizione processuale rilevanell’ambito delle dichiarazioni rese nel giudizio e non in relazione a dialoghi registrati in uncontesto spontaneo e predibattimentale.2.3. La terza censura è fondata poiché in effetti dalla lettura della sentenza diappello non emerge un’esplicita valutazione di inattendibilità del racconto della personaoffesa, che era stata ritenuta ampiamente credibile dal Tribunale, e la Corte di merito silimita ad osservare che le accuse della XXXXXXXnon avrebbero trovato riscontri fattualiesterni e che i dialoghi oggetto delle registrazioni effettuate dallapersona offesa e i testiassunti offrono una forma di circolarità della prova, in quanto si limitano a riferire quanto dalei raccontato e non quanto verificato effettivamente.Così facendo, il Collegio non tiene conto dei principi più volte ribaditi dallagiurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della persona offesa, che anche da solapuò essere ritenuta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, salvo che non emerganoragioni per ritenerla inattendibile.E quindi è preliminare il giudizio sulla attendibilità intrinseca della persona offesa chela Corte non effettua, come affermato programmaticamente a pag. 28 con l’espressione “aprescindere in questa sede dal giudizio di genuinità” ; in questo modo trascura e non siconfronta con le articolate argomentazioni del giudice di primo grado, che all’esito di unapuntigliosa motivazione aveva formulato un giudizio di piena attendibilità della XXXXXX,valutando anche il portato dei testi e la tenuta e verosimiglianza della diversa ricostruzioneofferta dall'imputato; la Corte invece esordisce con il censurare l'assenza di elementi diriscontro esterno del narrato della XXXXXXX avendo espulso dal compendio probatorio leregistrazioni acquisite, senza esplicitare le ragioni per le quali, ribaltando un giudizio di pienaconvincenti le accuse formulate dalla persona offesa.Il primo giudice, di contro, ha dedicato diverse paginedella sua motivazione allavalutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e alla veridicità delsuo racconto in merito all'inganno ordito dall'XXXXXXXXXche, approfittando della relazionesentimentale che intrattenevacon lei, l'aveva convinta di essere costretto a pagare somme didenaro ingenti a favore della camorra, così inducendola ad aiutarlo economicamente.2.4. Anche il quarto motivo e il quinto motivo sono fondati.E’ vero che secondo la giurisprudenza di legittimità le liberalità e i regali connessi adun sentimento non effettivamente contraccambiato non costituisconoingiusto profitto efingere sentimenti che non si provano non integra di per sé una condotta penalmenterilevante; di contro, approfittare della situazione di fragilità e di debolezza sentimentale diuna persona, prospettandole falsamente l’inesistente situazione di pericolo in cui si versa,allo scopo di indurla a versare somme di denaro necessarie per la propria incolumitàpersonale, certamente rientra nella fattispecie della truffa, poiché l’induzione si fonda su unraggiro che si alimenta anche del sentimento vissuto dalla persona ingannata.Nel caso in esame,la Corte di appello, dopo avere correttamente richiamato lagiurisprudenza di legittimità in tema, ha tuttavia ritenuto in punto di fatto che non sianoemersi elementi probatori idonei a dimostrare l'inganno ordito sul presupposto delcoinvolgimento sentimentale. Per pervenire a questa conclusione, ha screditato ledichiarazioni rese dai congiunti della persona offesa, ritenendole frutto di accordo con laXXXXXXXpervenendo alla conclusione che le offerte ele regalie fossero frutto delladebolezza della donna e della sua volontà di compiacere quello che riteneva essere unpartner di vita e con il quale si illudeva di mantenere una relazione d’amore; il Tribunaleaveva, invece, ritenuto che il narrato della XXXXXX fosse attendibile anche in ragione deinumerosi riscontri acquisiti , pervenendo alla conclusione che molte delle reiterate donazioni,dopo il periodo iniziale della relazione, fossero frutto del raggiro posto in esseredall’imputato, che approfittando del sentimento della donna, le avrebbe fatto credere diessere vittima di estorsione ad opera della camorra, a causa di un debito maturato dalpadre,cui doveva adempiere.In sostanza la Corte ha ribaltato il giudizio formulato dal Tribunale, screditandoimplicitamente la ricostruzioneoffertadalla persona offesa,ma lo ha fatto senza fornireadeguata motivazione sulla attendibilità della stessa edopo avere escluso dalla piattaformaprobatoria, perché ritenuti erroneamente inutilizzabili, o dopo avere screditato molti deglielementi fattuali che, non solo indirettamente, sostenevano la veridicità della ricostruzioneofferta dalla persona offesa.In modo analogo, la Corte a pagina 37 della sentenza esclude che la testimonianzadi XXXXXXXXXXXX possa costituireriscontro alle accuse della XXXXXX: in particolare,riporta quanto dal teste riferito circa il confronto avuto con XXXXXXXXXXX nel corso delquale lo avrebbe redarguito dicendogli che si stava comportando male con la XXXXXX, laquale gli aveva consegnato molti soldi “per la storia della camorra, che faceva ridere”, ma nedesume chesoltanto la XXXXXXXavrebbe fatto riferimento all'argomento camorra e chequesto non fosse mai stato apertamente ammesso dall’[OSCURATO:PERSONA]; tuttavia non considerache dal racconto del teste emerge che l'imputato non si era difeso dall’accusa di sfruttare lacamorra, mentre ove tale prospettazione fosse stata del tutto ingiusta e frutto della fantasiadella XXXXXXX avrebbe dovuto palesare una reazione di incredulità,nel rispetto di unamassima di esperienza. Così facendo la Corte trae dal racconto del teste una conseguenzamanifestamente illogica.La Corte di appello avrebbe invece dovuto correttamente valutare il portato delleregistrazioni effettuate dalla persona offesa, erroneamenteescluse dal compendioprobatorio, e verificare, anche alla stregua di questi elementi, il giudizio di attendibilità dellapersona offesa e dei testi escussi e la veridicità della prospettazione del pericolocamorristico da parte dell’XXXXXXXXXnel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenzasia in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni testimoniali,siariguardo all’onere motivazionalerafforzato che si impone in presenza di un ribaltamento, anche in senso assolutorio, delgiudizio espresso in primo grado.3. Per queste considerazioni si impone l’annullamento della sentenza limitatamenteagli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cuirimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.